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DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 123

Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/5/1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal: 15-5-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;
  Vista la legge 15 marzo 1997,  n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento  di funzioni e  compiti alle regioni ed  enti locali,
per   la   riforma   della   pubblica  amministrazione   e   per   la
semplificazione amministrativa;
  Vista la legge  15 maggio 1997, n. 127, recante  misure urgenti per
lo snellimento  dell'attivita' amministrativa  e dei  procedimenti di
decisione e di controllo;
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 6 febbraio 1998;
  Acquisito il parere della  conferenza unificata, istituita ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisito il  parere della  commissione parlamentare  consultiva in
ordine   all'attuazione  della   riforma  amministrativa,   ai  sensi
dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Acquisito il parere della commissione parlamentare per le questioni
regionali;
  Viste le  deliberazioni del Consiglio dei  Ministri, adottate nelle
riunioni del 27 e del 30 marzo 1998;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro  dell'industria,   del  commercio  e   dell'artigianato,  di
concerto  con  i Ministri  per  la  funzione  pubblica e  gli  affari
regionali  e   del  tesoro,  del  bilancio   e  della  programmazione
economica;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                               Oggetto
  1.  Il  presente  decreto  individua  i  principi  che  regolano  i
procedimenti  amministrativi concernenti  gli interventi  di sostegno
pubblico per lo sviluppo delle attivita' produttive, ivi compresi gli
incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici
di qualsiasi genere, di  seguito denominati "interventi", concessi da
amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi.
  2.  Il  Presidente del  Consiglio  dei  Ministri, su  proposta  del
Ministro dell'industria,  del commercio e  dell'artigianato, d'intesa
con i Ministri competenti per  materia, con proprio decreto individua
i criteri  generali per la gestione  e il coordinamento di  tutti gli
interventi,  nonche'  le  deroghe   necessarie  per  l'attuazione  di
interventi disciplinati sulla base di accordi internazionali.
  3. I principi del  presente decreto costituiscono principi generali
dell'ordinamento  dello  Stato. Le  regioni  a  statuto ordinario  ne
assicurano l'attuazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - Si trascrive  il testo degli articoli  5, 76, 87,  117,
          118 e 128 della Costituzione:
            "Art.  5. - La Repubblica,  una e indivisibile, riconosce
          e promuove le autonomie locali;    attua  nei  servizi  che
          dipendono    dallo  Stato  il  piu'   ampio   decentramento
          amministrativo;  adegua  i  principi ed   i metodi    della
          sua    legislazione   alle esigenze   dell'autonomia e  del
          decentramento".
            "Art. 76. - L'esercizio della   funzione legislativa  non
          puo'  essere delegato al Governo  se non con determinazione
          di   principi e criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti".
            "Art.  87.  -  Il  Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
            Autorizza  la presentazione  alle Camere  dei disegni  di
          legge  di iniziativa del Governo.
            Promulga le  leggi ed emana  i decreti aventi  valore  di
          legge  e i regolamenti.
            Indice  il  referendum  popolare  nei casi previsti dalla
          Costituzione.
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
            Accredita  e  riceve  i    rappresentanti    diplomatici,
          ratifica    i  trattati    internazionali,   previa, quando
          occorra,  l'autorizzazione delle Camere.
            Ha il comando delle Forze  armate, presiede il  Consiglio
          supremo  di difesa  costituito secondo  la  legge, dichiara
          lo  stato di  guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica".
            "Art.  117.   - La   regione   emana   per   le  seguenti
          materie    norme  legislative   nei limiti   dei   principi
          fondamentali stabiliti  dalle leggi dello Stato, sempreche'
          le  norme stesse non siano  in  contrasto  con  l'interesse
          nazionale e con quello di altre regioni:
            ordinamento    degli uffici  e degli  enti amministrativi
          dipendenti dalla regione;
              circoscrizioni comunali;
              polizia locale urbana e rurale;
              fiere e mercati;
            beneficenza   pubblica   ed   assistenza   sanitaria   ed
          ospedaliera;
            istruzione   artigiana   e   professionale  e  assistenza
          scolastica;
              musei e biblioteche di enti locali;
              urbanistica;
              turismo ed industria alberghiera;
              tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
            viabilita',  acquedotti  e  lavori  pubblici  d'interesse
          regionale;
              navigazione e porti lacuali;
              acque minerali e termali;
              cave e torbiere;
              caccia;
              pesca nelle acque interne;
              agricoltura e foreste;
              artigianato.
             Altre materie indicate da leggi costituzionali.
            Le leggi della Repubblica possono  demandare alla regione
          il potere di emanare norme per la loro attuazione".
            "Art.  118.  -    Spettano  alla  regione  le    funzioni
          amministrative  per le  materie  elencate  nel   precedente
          articolo,   salvo   quelle    di  interesse  esclusivamente
          locale,  che   possono essere attribuite dalle leggi  della
          Repubblica  alle province,  ai  comuni o   ad altri    enti
          locali.
            Lo   Stato   puo'  con  legge     delegare  alla  regione
          l'esercizio di altre funzioni amministrative.
            La   regione esercita   normalmente   le    sue  funzioni
          amministrative  delegandole   alle province,  ai  comuni  o
          ad  altri  enti locali,  o valendosi dei loro uffici".
            "Art. 128. - Le province e  i comuni sono  enti  autonomi
          nell'ambito  dei    principi  fissati   da   leggi generali
          della  Repubblica, che  ne determinano le funzioni".
            -   Il   decreto   legislativo     n.   281/1997    reca:
          "Definizione    ed ampliamento   delle attribuzioni   della
          Conferenza  permanente per   i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni    e  le  province  autonome di Trento e Bolzano ed
          unificazione, per  le materie ed  i compiti   di  interesse
          comune  delle regioni, delle province  e dei comuni, con la
          Conferenza Statocitta' ed autonomie locali".
            -   L'art. 5   della   legge   n. 59/1997   (Delega    al
          Governo  per    il conferimento di funzioni  e compiti alle
          regioni ed  enti locali, per la  riforma    della  pubblica
          amministrazione  e per  la semplificazione amministrativa),
          come  modificato dall'art.  7 della legge  15 maggio  1997,
          n.      127,   ha     disposto   l'istituzione   di     una
          commissione parlamentare, composta   da  venti  senatori  e
          venti  deputati,  nominati rispettivamente dai   Presidenti
          del  Senato della Repubblica  e della Camera dei  deputati,
          su designazione  dei gruppi parlamentari, con il compito di
          esprimere  i  pareri previsti  dalla legge n. 59/1997  e di
          verificare   periodicamente   lo   stato   di    attuazione
          delle    riforme previste dalla medesima legge, riferendone
          ogni sei mesi alle Camere.