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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 2 aprile 1998, n. 117

Regolamento recante i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-5-1998
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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal:  13-5-1998

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 55, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";
Visto l'articolo 34 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dall'articolo 55, comma 6, della legge n. 449/1997 soprarichiamata, nonché gli articoli 35, 38 e 53 del testo unico n. 223/1967;
Ritenuto di dover provvedere a fissare i criteri per una nuova ripartizione del corpo elettorale in sezioni, al fine di adeguare il numero degli iscritti delle singole sezioni ai limiti, minimi e massimi, fissati dalla nuova normativa e di addivenire ad una riduzione del 30% di tutte le sezioni elettorali con riferimento all'intero corpo elettorale;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 09801547 del 20 marzo 1998);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dall'articolo 55, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ogni comune è diviso in sezioni elettorali aventi, di regola, un numero di iscritti non superiore a 1.200, né inferiore a 500.
2. Ai fini di cui al comma 1, nonché allo scopo di perseguire la riduzione del 30 per cento delle sezioni elettorali prevista dall'articolo 55, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli uffici elettorali comunali, nel rispetto dei criteri individuati dal presente decreto e in conformità all'opera di coordinamento degli uffici elettorali provinciali, predispongono proposte di ridistribuzione del corpo elettorale da sottoporre alle commissioni elettorali comunali.
3. Le proposte di cui al comma 2 sono comunicate agli uffici elettorali provinciali entro il 10 settembre 1998, affinchè verifichino che, a livello provinciale, la riduzione del numero delle sezioni tenda a raggiungere complessivamente almeno il 30 per cento del totale delle sezioni costituite al 30 giugno 1998.
4. Gli uffici elettorali provinciali, entro il 17 settembre 1998, comunicano, per ogni singolo comune della provincia, il numero delle sezioni elettorali ottenuto a seguito della riduzione alla Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per i servizi elettorali, che accerta, a norma dell'articolo 55, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la conformità delle modifiche agli obiettivi del perseguimento della riduzione del 30 per cento delle sezioni elettorali con riferimento all'intero corpo elettorale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), come modificato dall'art. 55, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), è il seguente:
"Art. 34. - Ogni comune è diviso in sezioni elettorali.
La divisione in sezioni è fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile ed in modo che in ogni sezione il numero di iscritti non sia di regola superiore a 1.200, né inferiore a 500.
Quando particolari condizioni di lontananza e viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con numero di iscritti, di regola, non inferiore a 50.
Con decreto del Ministro dell'interno sono fissati i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni".
- Si riporta il comma 7 dell'art. 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):
"7. Il decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dal comma 6 del presente articolo, è inteso, tra l'altro, a perseguire la riduzione del 30 per cento di tutte le sezioni elettorali con riferimento all'intero corpo elettorale, da effettuarsi in occasione della prima revisione semestrale delle liste elettorali utile".