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DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 114

Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore della legge: 9-5-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 9-5-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo  per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
semplificazione amministrativa; 
  Visto, in particolare, l'articolo 4, comma  4,  lettera  c),  della
citata legge  n.  59  del  1997,  il  quale  prevede  che  sia  anche
riordinata la disciplina delle attivita' economiche  ed  industriali,
in particolare per quanto riguarda il sostegno e  lo  sviluppo  delle
imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel
comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione,  al  fine  di
promuovere la competitivita' delle imprese nel mercato globale  e  la
razionalizzazione  della  rete  commerciale,   anche   in   relazione
all'obiettivo del contenimento dei  prezzi  e  dell'efficienza  della
distribuzione; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 gennaio 1998; 
  Visto il parere della Commissione parlamentare istituita  ai  sensi
dell'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997; 
  Visto il parere della Commissione  parlamentare  per  le  questioni
regionali; 
  Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Visto il parere dell'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
mercato ai sensi dell'articolo 22 della legge  10  ottobre  1990,  n.
287; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 marzo 1998; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto con i  Ministri  per  la  funzione  pubblica  e  gli  affari
regionali, del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica
e di grazia e giustizia; 
                                Emana 
il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto stabilisce i principi e  le  norme  generali
sull'esercizio dell'attivita' commerciale. 
  2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente decreto secondo  le
previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di 
attuazione 
  3. La disciplina in  materia  di  commercio  persegue  le  seguenti
finalita': 
    a) la trasparenza del mercato, la  concorrenza,  la  liberta'  di
impresa e la libera circolazione delle merci; 
    b)  la  tutela  del   consumatore,   con   particolare   riguardo
all'informazione,  alla  possibilita'   di   approvvigionamento,   al
servizio  di  prossimita',  all'assortimento  e  alla  sicurezza  dei
prodotti; 
    c) l'efficienza, la modernizzazione  e  lo  sviluppo  della  rete
distributiva, nonche' l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al
fine del contenimento dei prezzi; 
    d) il pluralismo e l'equilibrio tra le  diverse  tipologie  delle
strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare
riguardo al riconoscimento e  alla  valorizzazione  del  ruolo  delle
piccole e medie imprese; 
    e) la valorizzazione e la salvaguardia del  servizio  commerciale
nelle aree urbane, rurali, montane, insulari. 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo  per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
semplificazione amministrativa; 
  Visto, in particolare, l'articolo 4, comma  4,  lettera  c),  della
citata legge  n.  59  del  1997,  il  quale  prevede  che  sia  anche
riordinata la disciplina delle attivita' economiche  ed  industriali,
in particolare per quanto riguarda il sostegno e  lo  sviluppo  delle
imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel
comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione,  al  fine  di
promuovere la competitivita' delle imprese nel mercato globale  e  la
razionalizzazione  della  rete  commerciale,   anche   in   relazione
all'obiettivo del contenimento dei  prezzi  e  dell'efficienza  della
distribuzione; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 gennaio 1998; 
  Visto il parere della Commissione parlamentare istituita  ai  sensi
dell'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997; 
  Visto il parere della Commissione  parlamentare  per  le  questioni
regionali; 
  Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Visto il parere dell'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
mercato ai sensi dell'articolo 22 della legge  10  ottobre  1990,  n.
287; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 marzo 1998; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto con i  Ministri  per  la  funzione  pubblica  e  gli  affari
regionali, del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica
e di grazia e giustizia; 
                                Emana 
il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto stabilisce i principi e  le  norme  generali
sull'esercizio dell'attivita' commerciale. 
  2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente decreto secondo  le
previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di 
attuazione 
  3. La disciplina in  materia  di  commercio  persegue  le  seguenti
finalita': 
    a) la trasparenza del mercato, la  concorrenza,  la  liberta'  di
impresa e la libera circolazione delle merci; 
    b)  la  tutela  del   consumatore,   con   particolare   riguardo
all'informazione,  alla  possibilita'   di   approvvigionamento,   al
servizio  di  prossimita',  all'assortimento  e  alla  sicurezza  dei
prodotti; 
    c) l'efficienza, la modernizzazione  e  lo  sviluppo  della  rete
distributiva, nonche' l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al
fine del contenimento dei prezzi; 
    d) il pluralismo e l'equilibrio tra le  diverse  tipologie  delle
strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare
riguardo al riconoscimento e  alla  valorizzazione  del  ruolo  delle
piccole e medie imprese; 
    e) la valorizzazione e la salvaguardia del  servizio  commerciale
nelle aree urbane, rurali, montane, insulari.