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DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-5-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2019)
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Testo in vigore dal: 6-5-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo  per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
semplificazione amministrativa; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure  urgenti  per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 6 febbraio 1998; 
  Acquisita, in relazione all'individuazione dei compiti  di  rilievo
nazionale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge  15
marzo 1997,  n.  59,  l'intesa  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai  sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Acquisito il parere della Commissione  parlamentare  consultiva  in
ordine  all'attuazione  della  riforma   amministrativa,   ai   sensi
dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n, 59; 
  Acquisito il parere della Commissione parlamentare per le questioni
regionali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 marzo 1998; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi del Capo  I
della legge 15 marzo 1997, n.  59,  il  conferimento  di  funzioni  e
compiti amministrativi alle regioni, alle province, ai  comuni,  alle
comunita' montane o ad altri enti locali e,  nei  casi  espressamente
previsti, alle autonomie funzionali, nelle materie  non  disciplinate
dal  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143,   dal   decreto
legislativo 19 novembre 1997, n.  422,  dal  decreto  legislativo  18
novembre 1997, n. 426, dal decreto legislativo 23 dicembre  1997,  n.
469, dal decreto legislativo  8  gennaio  1998,  n.  3,  dal  decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, nonche' dal decreto  legislativo
recante riforma della disciplina in materia di commercio, dal decreto
legislativo recante interventi per la razionalizzazione del  sostegno
pubblico alle imprese e dal decreto legislativo recante  disposizioni
in materia di commercio con l'estero. 
  2.  Salvo  diversa  espressa  disposizione  del  presente   decreto
legislativo,  il  conferimento  comprende  anche   le   funzioni   di
organizzazione e le attivita' connesse  e  strumentali  all'esercizio
delle funzioni e dei compiti conferiti, quali fra gli  altri,  quelli
di programmazione, di vigilanza, di accesso al  credito,  di  polizia
amministrativa, nonche' l'adozione di  provvedimenti  contingibili  e
urgenti previsti dalla legge. 
  3. Nelle materie oggetto del conferimento, le regioni  e  gli  enti
locali esercitano funzioni legislative o normative  ai  sensi  e  nei
limiti stabiliti dall'articolo 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
  4. In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono
essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue
amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni  e  compiti
trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle  regioni,  agli  enti
locali e alle autonomie funzionali dalle  disposizioni  vigenti  alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 
          Avvertenza: 
            Il presente decreto legislativo e' pubblicato, per motivi
          di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma
          3, del regolamento di  esecuzione  del  testo  unico  delle
          disposizioni  sulla  promulgazione   delle   leggi,   sulla
          emanazione dei decreti del Presidente  della  Repubblica  e
          sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
          marzo 1986, n. 217. In supplemento ordinario alla  Gazzetta
          Ufficiale  -  serie  generale  -  del  21  maggio  1988  si
          procedera'  alla  ripubblicazione  del   presente   decreto
          legislativo,  corredato  delle  relative  note,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del  D.P.R.  28  dicembre  1985,  n.
          1092, nonche' ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 3, del  sopra
          citato regolamento, approvato con D.P.R. n. 217/1986.