stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 marzo 1998, n. 111

Regolamento recante norme per l'istituzione del Servizio di controllo interno del Ministero dell'interno e la disciplina dei termini e delle modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati dei dirigenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-5-1998
nascondi
vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal: 5-5-1998
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto il  proprio decreto 11 maggio  1995, n. 588, con  il quale e'
stato  adottato il  regolamento  di disciplina  dei  termini e  delle
modalita' del  procedimento di  verifica dei risultati  dei dirigenti
del Ministero dell'interno;
  Considerata  la necessita'  -  fermo restando  quanto previsto  dal
comma 8 dell'articolo 20 del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29,  come  sostituito  dall'articolo  6 del  decreto  legislativo  18
novembre 1993, n. 470 -  di prevedere la istituzione, nell'ambito del
Ministero dell'interno, di un servizio di controllo interno;
  Visto  l'articolo  20, commi  2  e  8,  del decreto  legislativo  3
febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 febbraio 1998;
  Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell'articolo  17, comma  3, della  richiamata legge  23 agosto
1988, n. 400, con nota n. M/2113 del 4 marzo 1998;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  E' istituito  il Servizio  di controllo  interno del  Ministero
dell'interno  che   opera  in  posizione  di   autonomia  e  risponde
esclusivamente al Ministro dell'interno.
  2.  Il   Servizio  di  cui   al  comma  1  verifica,   nei  settori
amministrativocontabili  e di  gestione patrimoniale  delle strutture
centrali   e  periferiche   del   Ministero  dell'interno,   mediante
valutazione comparativa  dei costi e  dei rendimenti, la  corretta ed
economica gestione delle risorse,  nonche' l'imparzialita' e il buono
andamento dell'azione  amministrativa, e  accerta la  rispondenza dei
risultati  dell'attivita'  amministrativa  agli  obiettivi  stabiliti
dalle disposizioni vigenti e dalle direttive ministeriali.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  Il decreto  ministeriale  11  maggio 1995,   n.   588,
          recante   il "Regolamento  di  disciplina  dei   termini  e
          delle   modalita'    del  procedimento  di    verifica  dei
          risultati  dei  dirigenti   del Ministero dell'interno", e'
          stato pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  63  del  15
          marzo 1996.
            - Si trascrive il testo dei commi 2  e 8 dell'art. 20 del
          D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, recante: "Razionalizzazione
          dell'organizzazione  delle   amministrazioni   pubbliche  e
          revisione   della   disciplina   in materia    di  pubblico
          impiego,  a   norma   dell'art. 2   della legge  23 ottobre
          1992,  n. 421", come  modificato dall'art.  6 del D.   Lgs.
          18 novembre 1993, n. 470:
            "2.  Nelle    amministrazioni  pubbliche,    ove gia' non
          esistano, sono istituiti servizi di controllo interno,    o
          nuclei  di  valutazione,  con  il  compito  di  verificare,
          mediante  valutazioni   comparative   dei   costi   e   dei
          rendimenti, la realizzazione  degli obiettivi, la  corretta
          ed   economica      gestione  delle     risorse  pubbliche,
          l'imparzialita'  ed    il  buon    andamento    dell'azione
          amministrativa.    I  servizi  o  nuclei determinano almeno
          annualmente, anche  su indicazione degli organi di vertice,
          i parametri di riferimento del controllo".
            "8.  Per  la  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri
          e   per  le amministrazioni  che esercitano  competenze  in
          materia  di difesa  e sicurezza dello  Stato, di polizia  e
          di giustizia, le   operazioni di  cui  al    comma  2  sono
          effettuate  dal Ministro   per i dirigenti  e dal Consiglio
          dei Ministri  per i  dirigenti  generali. I  termini e   le
          modalita'  di  attuazione  del procedimento di verifica dei
          risultati da parte    del  Ministro    competente    e  del
          Consiglio  dei Ministri  sono stabiliti rispettivamente con
          regolamento    ministeriale  e  con  decreto del Presidente
          della Repubblica da adottarsi  entro  sei  mesi,  ai  sensi
          dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400".
            -    Il comma   3 dell'art.   17   della legge  23 agosto
          1988, n.   400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo    e
          ordinamento  della Presidenza del  Consiglio dei  Ministri)
          prevede che   con  decreto    ministeriale  possano  essere
          adottati  regolamenti  nelle  materie    di  competenza del
          Ministro o  di autorita'  sottordinate al  Ministro, quando
          la  legge  espressamente  conferisca    tale  potere.  Tali
          regolamenti,   per materie di competenza di  piu' Ministri,
          possono essere   adottati  con  decreti  interministeriali,
          ferma    restando      la      necessita'   di     apposita
          autorizzazione da    parte  della    legge.  I  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali  non    possono dettare
          norme contrarie a   quelle dei  regolamenti  emanati    dal
          Governo.  Essi debbono essere  comunicati al Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  prima  della  loro emanazione. Ai
          sensi del comma  4 dello stesso articolo,    gli  anzidetti
          regolamenti,  che  devono    recare  la    denominazione di
          "regolamento",  sono adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti    al  visto   ed alla registrazione
          della  Corte dei   conti   e   pubblicati nella    Gazzetta
          Ufficiale.