stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 80

Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-4-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/07/2010)
nascondi
Testo in vigore dal: 23-4-1998
al: 21-5-1998
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Visto l'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto  il  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 febbraio 1998;
 Acquisito  il  parere  della  commissione  bicamerale  consultiva in
ordine  all'attuazione  della  riforma  amministrativa ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Udita  la  Conferenza  unificata  di  cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 Tenuto  conto  delle  osservazioni  delle  organizzazioni sindacali,
sentite ai sensi dell'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Vista  la  definitiva  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 24 marzo 1998;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione
economica;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
  "c)  realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle
pubbliche  amministrazioni,  curando  la  formazione  e  lo  sviluppo
professionale  dei  dipendenti,  garantendo  pari  opportunita'  alle
lavoratrici   ed  ai  lavoratori  e  applicando  condizioni  uniformi
rispetto a quelle del lavoro privato.".
 2. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, dopo le parole: "legge 23 ottobre 1992, n. 421," sono inserite
le seguenti: "e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n. 59,".
          Avvertenza:
            Il presente decreto legislativo e' pubblicato, per motivi
          di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma
          3, del regolamento di  esecuzione  del  testo  unico  delle
          disposizioni   sulla   promulgazione   delle  leggi,  sulla
          emanazione dei decreti del Presidente  della  Repubblica  e
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
          marzo 1986, n. 217.
            In  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
          generale  -  dell'8  maggio   1998   si   procedera'   alla
          pubblicazione  del testo aggiornato del decreto legislativo
          3 febbraio 1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,   cosi'  come  ulteriormente  modificato  dal
          presente  decreto  legislativo,  corredato  delle  relative
          note.
            Nel   predetto   supplemento   ordinario  si  procedera',
          altresi', alla ripubblicazione delle altre norme  contenute
          nel  presente decreto-legislativo, corredate delle relative
          note, ai  sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  D.P.R.  28
          dicembre 1985, n. 1092, nonche' ai sensi dell'art. 8, commi
          1  e  3, del sopra citato regolamento, approvato con D.P.R.
          n. 217/1986.