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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1997, n. 520

Regolamento recante norme per l'organizzazione dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la disciplina delle funzioni dirigenziali.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-4-1998
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 22-4-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  23  agosto   1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'  di   Governo  e  ordinamento  della   Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Visto  l'articolo 8  del  decreto-legge 23  ottobre  1996, n.  543,
convertito, con modificazioni, dalla legge  20 dicembre 1996, n. 639,
che disciplina i poteri del  Segretario generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
  Ritenuta  l'opportunita' di  emanare disposizioni  regolamentari in
ordine all'organizzazione dei dipartimenti ed uffici della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 21 della citata legge
23 agosto 1988, n. 400, nonche' in merito all'esercizio dei poteri di
gestione da parte  dei responsabili dei dipartimenti  ed uffici della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Ravvisata, altresi', l'esigenza di provvedere alla disciplina delle
funzioni dirigenziali nell'ambito della  Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della citata legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi del 2 giugno 1997;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 18 giugno 1997;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                            Denominazioni
  1. Nel presente regolamento sono denominati:
  a)  legge: la  legge 23  agosto  1988, n.  400, recante  disciplina
dell'attivita'  di   Governo  e  ordinamento  della   Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  b)  articolo  8   del  decreto-legge  n.  543:   l'articolo  8  del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni,
dalla legge  20 dicembre 1996,  n. 639,  che disciplina i  poteri del
Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  c)  Presidente e  Presidenza: rispettivamente,  il Presidente  e la
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  d)  Segretario generale  e Vicesegretario  generale: il  Segretario
generale e il Vicesegretario  generale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
  e) dipartimenti: i dipartimenti  della Presidenza del Consiglio dei
Ministri  e  gli  uffici  ad essi  equiparati,  ivi  compresi  quelli
affidati a Ministri o Sottosegretari, ai sensi degli articoli 9, 20 e
21 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  f) uffici:  strutture di  livello dirigenziale  generale in  cui si
articolano i dipartimenti,  ai sensi dell'articolo 21  della legge 23
agosto 1988, n. 400;
  g) servizi: unita' operative di base di livello dirigenziale.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:
            -  Il  testo  dell'art.  87  della   Costituzione   della
          Repubblica italiana e' il seguente:
            "Art.  87.  -  Il  Presidente della Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
            Indice le elezioni e le nuove Camere e ne fissa la  prima
          riunione.
            Autorizza  la presentazione  alle Camere  dei disegni  di
          legge  di iniziativa del Governo.
            Promulga  le  leggi ed emana  i decreti aventi  valore di
          legge  e i regolamenti.
            Indice il referendum popolare  nei  casi  previsti  dalla
          Costituzione.
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
            Accredita   e   riceve  i    rappresentanti  diplomatici,
          ratifica   i trattati    internazionali,    previa,  quando
          occorra,  l'autorizzazione delle Camere.
            Ha  il comando delle Forze  armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa  costituito secondo  la  legge,  dichiara
          lo  stato di  guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica".
            -  La  legge  23  agosto  1988, n. 400, reca: "Disciplina
          dell'attivita' di    Governo      e    ordinamento    della
          Presidenza   del  Consiglio  dei Ministri".
            -  Il  testo    dell'art.  8 del decreto-legge 23 ottobre
          1996, n. 543, convertito, con modificazioni,   dalla  legge
          20  dicembre    1996,  n.  639 (Disposizioni   urgenti   in
          materia  di  ordinamento  della Corte   dei conti),  e'  il
          seguente:
            "Art.    8    (Poteri   del   segretario generale   della
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri). - 1. I  decreti di
          cui all'art. 21, comma 3, della  legge   23 agosto    1988,
          n.    400,    sono soggetti   a   controllo preventivo   di
          legittimita' della   Corte   dei   conti.  Il    Segretario
          generale   della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
          sovrintende alla  organizzazione    e    alla      gestione
          amministrativa     del     Segretariato  generale  ed    e'
          responsabile, di  fronte al Presidente   del Consiglio  dei
          Ministri, dell'esercizio delle funzioni  di cui all'art. 19
          della legge 23  agosto 1988, n.  400, non  attribuite ad un
          Ministro  senza portafoglio o  delegate al  Sottosegretario
          di Stato  alla Presidenza del   Consiglio  dei    Ministri,
          adottando,  anche  mediante delega  dei relativi  poteri ai
          capi   dei    Dipartimenti  e    degli  uffici,    tutti  i
          provvedimenti   occorrenti,   ivi    compresi  quelli    di
          assegnazione    e  conferimento  di  incarichi e funzioni a
          personale diverso da quello di cui all'art. 18 della  legge
          23 agosto 1988, n. 400".
            -  Il  testo dell'art.  21 della citata legge n. 400  del
          1988, e' il seguente:
            "Art.  21  (Uffici    e  dipartimenti).  -  1.  Per   gli
          adempimenti  di  cui alla   lettera   a)  dell'art.  19, il
          Presidente   del   Consiglio   dei Ministri,   con  proprio
          decreto,  istituisce  un comitato  di esperti, incaricati a
          norma dell'art. 22.
            2. Per   gli adempimenti   di  cui    alla  lettera    n)
          dell'art.    19, e' istituita una  apposita commissione. La
          composizione  e  i    compiti  di  detta  commissione  sono
          stabiliti per legge.
            3.  Per  gli  altri  adempimenti di   cui all'art. 19, il
          Presidente del Consiglio    dei    Ministri,  con    propri
          decreti,    istituisce uffici  e dipartimenti,  comprensivi
          di una   pluralita'    di    uffici  cui    siano  affidate
          funzioni      connesse,   determinandone    competenze    e
          organizzazione omogenea.
            4. Con  propri decreti  il Presidente  del Consiglio  dei
          Ministri,  d'intesa  con  il    Ministro  per  gli   affari
          regionali   e    con  il  Ministro  dell'interno,  provvede
          altresi'  a determinare l'organizzazione degli  uffici  dei
          commissari del Governo nelle regioni.
            5.  Nei  casi  di  dipartimenti  posti alle dipendenze di
          Ministri senza portafoglio, il  decreto    e'  emanato  dal
          Presidente    del  Consiglio  dei  Ministri d'intesa con il
          ministro competente.
            6. Nei casi  in cui un dipartimento della  Presidenza del
          Consiglio dei Ministri sia   affidato alla  responsabilita'
          di      un   Ministro  senza  portafoglio,  il    capo  del
          dipartimento e'  nominato con  decreto del Presidente   del
          Consiglio  dei    Ministri,    su   proposta del   Ministro
          interessato.
            7. Qualora un dipartimento non    venga  affidato  ad  un
          Ministro   senza  portafoglio,  il  capo  del  dipartimento
          dipende dal segretario generale della Presidenza".
            - Il testo del  comma 1 dell'art. 17 della citata   legge
          n. 400 del 1988 e' il seguente:
            "1.      Con    decreto      del     Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del    Consiglio  dei
          Ministri,   sentito  il parere  del Consiglio di Stato  che
          deve pronunziarsi entro   novanta giorni  dalla  richiesta,
          possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)   l'attuazione   e   l'integrazione    delle  leggi  e
          dei   decreti legislativi   recanti norme    di  principio,
          esclusi   quelli      relativi  a  materie  riservate  alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
            e)  l'organizzazione  del  lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali".
          Note all'art. 1:
            - Per il titolo della citata legge  n. 400, del 1988,  si
          veda nelle note alle premesse.
            -  Per   il testo  dell'art. 8  del citato  decreto-legge
          n.  543 del 1996, convertito,    con  modificazioni,  dalla
          citata  legge  n.    639  del 1996, si veda nelle note alle
          premesse.
            - Il testo degli articoli 9, 20  e 21 della citata  legge
          n. 400 del 1988, e' il seguente:
            "Art.   9   (Ministeri   senza    portafoglio,  incarichi
          speciali  di Governo,  incarichi di  reggenza ad    interim
          ).    -  1.    All'atto  della costituzione del Governo, il
          Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  puo'     nominare,   presso   la
          Presidenza  del  Consiglio  dei    Ministri, Ministri senza
          portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal
          Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il  Consiglio
          dei   Ministri,  con  provvedimento  da  pubblicarsi  nella
          Gazzetta Ufficiale.
            2. Ogni qualvolta la legge assegni compiti  specifici  ad
          un  Ministro senza portafoglio e  questi non venga nominato
          ai sensi  del comma 1, tali compiti si intendono attribuiti
          al Presidente del Consiglio dei Ministri che puo' delegarli
          ad altro Ministro.
            3. Il Presidente  del Consiglio dei Ministri,  sentito il
          Consiglio dei Ministri, puo' conferire ai  Ministri,    con
          decreto  di  cui e' data notizia nella  Gazzetta Ufficiale,
          incarichi speciali  di Governo per un tempo determinato.
            4. Il Presidente   della Repubblica,  su  proposta    del
          Presidente  del Consiglio dei  Ministri, puo'  conferire al
          Presidente   del Consiglio stesso   o   ad   un    Ministro
          l'incarico   di   reggere   ad  interim  un Dicastero,  con
          decreto   di   cui   e'   data   notizia   nella   Gazzetta
          Ufficiale".
            "Art.  20    (Ufficio di   segreteria del   Consiglio dei
          Ministri). 1.   Sono posti alle  dirette  dipendenze    del
          sottosegretario  di  Stato  alla Presidenza   del Consiglio
          dei Ministri  l'ufficio di   segreteria del  Consiglio  dei
          Ministri   nonche' i dipartimenti ed uffici  per i quali il
          Sottosegretario abbia ricevuto delega  dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri.
            2.  L'ufficio di   segreteria del Consiglio dei  Ministri
          assicura la documentazione  e  l'assistenza necessarie  per
          il  Presidente ed  i Ministri  in Consiglio;  coadiuva   il
          Sottosegretario   di Stato  alla Presidenza  del  Consiglio
          dei  Ministri,  curando  gli   adempimenti preparatori  dei
          lavori  del  Consiglio, nonche' quelli  di esecuzione delle
          deliberazioni del Consiglio stesso".
            -  Per  il  testo  dell'art. 21   si veda nelle note alle
          premesse.