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DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51

Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-3-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/07/2017)
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal:  21-3-1998

Art. 170

1. Dopo il capo VI del titolo I del libro I del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"Capo VI-bis
Provvedimenti sulla composizione collegiale
o monocratica del tribunale
Art. 33-quinquies. (Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale). - 1.
L'inosservanza delle disposizioni relative all'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica e delle disposizioni processuali collegate è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il ter-mine previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione respinta nell'udienza preliminare.
Art. 33-sexies. (Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminare).
- 1. Se nell'udienza preliminare il giudice ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, pronuncia ordinanza e contestuale decreto di citazione a giudizio a norma dell'articolo 555, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
2. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 424 commi 2 e 3, 557, 558 e 559.
Art. 33-septies. (Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado). - 1. Nel dibattimento di primo grado, il collegio, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del giudice monocratico, pronuncia ordinanza e fissa la data dell'udienza davanti a questo; se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione del collegio, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
2. Si applica la disposizione dell'articolo 486 comma 4.
Art. 33-octies. (Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla corte di cassazione). - 1. Il giudice di appello o la corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado quando ritiene l'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica, purché la stessa sia stata tempestivamente eccepita e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione.
2. Il giudice di appello pronuncia tuttavia nel merito se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione monocratica.
Art. 33-nonies. (Validità delle prove acquisite). - 1.
L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non determina l'invalidità degli atti del procedimento, né l'inutilizzabilità delle prove già acquisite.".