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DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 1998, n. 43

Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del trattato istitutivo della Comunità europea in materia di politica monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/03/1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2013)
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vigente al 23/04/2024
Testo in vigore dal:  14-3-1998

Art. 11

Entrata in vigore
1. Le disposizioni dell'articolo 2 e dell'articolo 7, comma 2, del presente decreto, nonché le corrispondenti modifiche dello statuto della Banca, di cui all'articolo 10, comma 1, entrano in vigore alla data indicata, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in coerenza con le disposizioni del trattato e dello statuto del SEBC e tenendo conto delle determinazioni assunte dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 109J, paragrafo 4, del trattato stesso.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e agli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del presente decreto, nonché le corrispondenti modifiche dello statuto della Banca, di cui all'articolo 10, comma 1, entrano in vigore alla data in cui l'Italia adotta la moneta unica secondo le previsioni del trattato. La predetta data è indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le restanti disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1998

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Dini, Ministro degli affari esteri

Visco, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Flick

Nota all'art. 11:
- Il testo dell'art. 109J, paragrafo 4, del trattato è il seguente:
"Se entro la fine del 1997 la data di inizio della terza fase non sarà stata fissata, la terza fase inizierà il 1 gennaio 1999. Anteriormente al 1 luglio 1998, il Consiglio, riunito nella composizione dei Capi di Stato o di Governo, dopo la ripetizione della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, ad eccezione del secondo trattino del paragrafo 2, presi in considerazione le relazioni di cui al paragrafo 1 e il parere del Parlamento europeo, deliberando a maggioranza qualificata sulla base delle raccomandazioni del Consiglio di cui al paragrafo 2, conferma quali Stati membri soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica".