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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1997, n. 513

Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-3-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/02/2001)
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Testo in vigore dal: 28-3-1998
al: 6-3-2001
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 agosto 1997;
  Acquisiti  i  pareri  delle commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 1997;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 ottobre 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con il Ministro di grazia e giustizia;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
a) per  documento  informatico,  la  rappresentazione  informatica di
   atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
b) per  firma  digitale,  il  risultato  della  procedura informatica
   (validazione)  basata  su  un  sistema  di  chiavi  asimmetriche a
   coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore
   tramite  la  chiave  privata  e  al destinatario tramite la chiave
   pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la
   provenienza  e  l'integrita'  di  un documento informatico o di un
   insieme di documenti informatici;
c) per sistema di validazione, il sistema informatico e crittografico
   in grado di generare ed apporre la firma digitale o di verificarne
   la validita';
d) per  chiavi  asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche, una
   privata  ed  una  pubblica,  correlate  tra  loro,  da utilizzarsi
   nell'ambito dei sistemi di validazione o di cifratura di documenti
   informatici;
e) per   chiave   privata,   l'elemento   della   coppia   di  chiavi
   asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto
   titolare,  mediante  il  quale  si  appone  la  firma digitale sul
   documento  informatico  o  si  decifra il documento informatico in
   precedenza cifrato mediante la corrispondente chiave pubblica;
f) per   chiave   pubblica,   l'elemento   della   coppia  di  chiavi
   asimmetriche  destinato  ad  essere reso pubblico, con il quale si
   verifica  la  firma digitale apposta sul documento informatico dal
   titolare  delle  chiavi  asimmetriche  o  si  cifrano  i documenti
   informatici da trasmettere al titolare delle predette chiavi;
g) per   chiave   biometrica,   la  sequenza  di  codici  informatici
   utilizzati  nell'ambito  di  meccanismi di sicurezza che impiegano
   metodi  di  verifica dell'identita' personale basati su specifiche
   caratteristiche fisiche dell'utente;
h) per  certificazione,  il  risultato  della  procedura informatica,
   applicata  alla  chiave  pubblica  e  rilevabile  dai  sistemi  di
   validazione,  mediante  la  quale  si garantisce la corrispondenza
   biunivoca  tra  chiave  pubblica  e  soggetto  titolare  cui  essa
   appartiene,  si identifica quest'ultimo e si attesta il periodo di
   validita'  della  predetta  chiave  ed  il termine di scadenza del
   relativo certificato, in ogni caso non superiore a tre anni;
i) per   validazione   temporale,   il   risultato   della  procedura
   informatica,  con  cui  si  attribuiscono, ad uno o piu' documenti
   informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi;
l) per  indirizzo elettronico, l'identificatore di una risorsa fisica
   o logica in grado di ricevere e registrare documenti informatici;
m) per  certificatore, il soggetto pubblico o privato che effettua la
   certificazione,  rilascia il certificato della chiave pubblica, lo
   pubblica  unitamente  a  quest'ultima,  pubblica  ed  aggiorna gli
   elenchi dei certificati sospesi e revocati;
n) per  revoca del certificato, l'operazione con cui il certificatore
   annulla  la  validita'  del  certificato  da  un dato momento, non
   retroattivo, in poi;
o) per   sospensione   del   certificato,  l'operazione  con  cui  il
   certificatore   sospende  la  validita'  del  certificato  per  un
   determinato periodo di tempo;
p) per  validita'  del certificato, l'efficacia, e l'opponibilita' al
   titolare della chiave pubblica, dei dati in esso contenuti;
q) per  regole  tecniche,  le  specifiche  di  carattere tecnico, ivi
   compresa ogni disposizione che ad esse si applichi.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, commi  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note al preambolo:
             - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
            "Art. 87. - Il Presidente della  Repubblica  e'  il  Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
            Autorizza  la presentazione  alle Camere  dei disegni  di
          legge  di iniziativa del Governo.
            Promulga  le  leggi ed emana  i decreti aventi  valore di
          legge  e i regolamenti.
            Indice  il  referendum  popolare  nei casi previsti dalla
          Costituzione.
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
            Accredita  e  riceve  i    rappresentanti    diplomatici,
          ratifica    i  trattati    internazionali,   previa, quando
          occorra,  l'autorizzazione delle Camere.
            Ha il comando delle Forze  armate, presiede il  Consiglio
          supremo  di difesa  costituito secondo  la  legge, dichiara
          lo  stato di  guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica".
            -  Si riporta  il  testo  dell'art. 17,  comma  2,  della
          legge  n.  400/1988 (Disciplina  dell'attivita' di  Governo
          e    ordinamento  della  Presidenza   del   Consiglio   dei
          Ministri):
            "2.      Con    decreto      del     Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio    dei
          Ministri,   sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati i
          regolamenti  per la disciplina  delle materie, non  coperte
          da  riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
          per  le quali  le   leggi della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della   potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici  della  materia
          e  dispongono    l'abrogazione delle norme   vigenti,   con
          effetto    dall'entrata    in    vigore     delle     norme
          regolamentari".
            -  Si riporta il testo dell'art. 15, comma 2, della legge
          n. 59/1997 (Delega al   Governo per    il  conferimento  di
          funzioni  e    compiti  alle regioni ed enti locali, per la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa):
            "2.    Gli   atti,  dati   e   documenti   formati  dalla
          pubblica  amministrazione  e  dai  privati  con   strumenti
          informatici  o  telematici, i  contratti   stipulati  nelle
          medesime   forme,     nonche'   la   loro  archiviazione  e
          trasmissione  con  strumenti  informatici,  sono  validi  e
          rilevanti a tutti  gli effetti di legge. I criteri    e  le
          modalita'  di  applicazione    del    presente comma   sono
          stabiliti,   per la    pubblica  amministrazione  e  per  i
          privati,   con   specifici  regolamenti  da  emanare  entro
          centottanta  giorni dalla  data   di   entrata in    vigore
          della presente legge ai sensi dell'art. 17,  comma 2, della
          legge  23  agosto 1988, n. 400.  Gli schemi dei regolamenti
          sono  trasmessi alla Camera dei deputati    e  al    Senato
          della    Repubblica,  per   l'acquisizione del parere delle
          competenti commissioni".
            -  Il decreto  legislativo n.  39/1993 reca:   "Norme  in
          materia   di   sistemi  informativi  automatizzati    delle
          amministrazioni pubbliche, a norma dell'art.  2,  comma  1,
          lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421".