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DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1998, n. 31

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti la restituzione di un immobile allo Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-3-1998
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Testo in vigore dal: 17-3-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che approva lo
statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  31 ottobre 1967,
n. 1401, recante le norme di attuazione dello statuto speciale per il
Friuli-Venezia  Giulia per  il  trasferimento alla  regione dei  beni
patrimoniali  disponibili  di  cui   all'elenco  annesso  al  decreto
medesimo;
  Sentita  la  commissione  paritetica  per le  norme  di  attuazione
prevista dall'articolo 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963,
n. 1;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 23 gennaio 1998;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con  i  Ministri del  tesoro,  del  bilancio e  della  programmazione
economica, e delle finanze;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. E' revocato il trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia,
con  effetto dal  1  gennaio 1965,  dell'immobile  di pertinenza  del
patrimonio  indisponibile   dello  Stato,  riportato  al   numero  42
dell'elenco  annesso al  decreto del  Presidente della  Repubblica 31
ottobre  1967, n.  1401, denominato  "ex centro  cani da  guerra", in
Udine, attualmente  distinto in  catasto con foglio  50 n.  315 della
consistenza di ha 00.11.10.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al Presidente  della  Repubblica il  potere  di
          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
          leggi e regolamenti.
            -  La  legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.   1,
          e'    stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1
          febbraio 1963.
            - Il   D.P.R. 31 ottobre    1967,  n.    1401,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 40 del 15 febbraio
          1968.
            - L'art. 65 della legge costituzionale 31  gennaio  1963,
          n. 1, e' il seguente:
            "Art.   65.   -   Con  decreti legislativi,  sentita  una
          commissione paritetica di  sei  membri,  nominati  tre  dal
          Governo  della  Repubblica  e  tre dal consiglio regionale,
          saranno stabilite le norme di attuazione  del      presente
          statuto     e     quelle    relative    al    trasferimento
          all'amministrazione   regionale   degli    uffici   statali
          che      nel  Friuli-Venezia  Giulia  adempiono  a funzioni
          attribuite alla regione".
           Nota all'art. 1:
            - Per  quanto concerne il  D.P.R. n.  1401/1967 v.  nelle
          note alle premesse.