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DECRETO-LEGGE 2 febbraio 1998, n. 7

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-2-1998.
Decreto-Legge convertito dalla L. 1 aprile 1998, n. 67 (in G.U. 03/04/1998, n.78).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/04/1998)
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Testo in vigore dal: 2-2-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  prorogare
l'attuale  normativa in  materia di  esecuzioni dei  provvedimenti di
rilascio  di immobili  urbani adibiti  ad uso  di abitazione,  tenuto
conto sia della eccezionale  carenza di disponibilita' abitative, sia
della  riforma  organica  della disciplina  delle  locazioni  tuttora
all'esame del Parlamento;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
runione del 30 gennaio 1998;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno
e di grazia e giustizia;
                              E m a n a
                      il seguente decretolegge:
                               Art. 1.
  1. Il termine previsto dall'articolo  3, comma 5, del decreto-legge
30 dicembre 1988,  n 551, convertito, con  modificazioni, dalla legge
21 febbraio 1989,  n. 61, relativo alla  concessione della assistenza
della  forza pubblica  ai  fini dell'esecuzione  di provvedimenti  di
rilascio  di immobili  urbani  adibiti ad  uso  abitativo, da  ultimo
prorogato, dall'articolo 1  del decreto-legge 19 giugno  1997, n. 172
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1997, n. 240, e'
ulteriormente prorogato fino alla data del 31 ottobre 1998.