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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 1997, n. 502

Regolamento recante norme per l'inquadramento nel ruolo medico del Servizio sanitario nazionale di incaricati del servizio di guardia medica e medicina dei servizi.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-2-1998
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 13-2-1998
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'articolo  8,  comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n. 502,  come  modificato  e integrato  dal  decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
  Visto l'articolo 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome espresso nella seduta
del 19 dicembre 1996;
  Udito  il  parere dell'adunanza  generale  del  Consiglio di  Stato
emesso in data 20 marzo 1997;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della sanita'  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro e della funzione pubblica;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Domanda di inquadramento
  1. A far data dalla pubblicazione del presente regolamento ed entro
sessanta giorni dalla pubblicazione  dei provvedimenti regionali che,
ai sensi  dell'articolo 8,  comma 1-bis,  del decreto  legislativo 30
dicembre  1992,  n. 502,  come  modificato  e integrato  dal  decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, individuano le aree di attivita'
che  richiedono  l'instaurarsi di  un  rapporto  d'impiego, i  medici
interessati in  possesso dei requisiti  di cui al citato  articolo 8,
comma 1-bis, ciascuno  per l'attivita' nell'ambito della  quale e' in
atto  titolare in  via esclusiva  o  preminente di  incarico a  tempo
indeterminato   di  guardia   medica  e   di  medicina   dei  servizi
rispettivamente  disciplinati   dal  decreto  del   Presidente  della
Repubblica del 25  gennaio 1991, n. 41, e dal  decreto del Presidente
della Repubblica  del 14 febbraio  1992, n. 218,  presentano apposita
domanda   di  inquadramento   in  soprannumero   nel  primo   livello
dirigenziale del ruolo medico del Servizio sanitario nazionale.
  2.  I  medici  interessati   devono  essere  titolari  di  rapporto
convenzionale con  le unita'  sanitarie locali  della regione  che ha
emanato i provvedimenti di cui al comma 1.
  3. Il  servizio prestato  nell'ambito dei  due diversi  rapporti di
lavoro  previsti  dal  comma  1, non  svolti  contemporaneamente,  e'
cumulabile  ed e'  valutato  complessivamente ai  fini del  requisito
minimo di cinque  anni di anzianita', purche' nei cinque  anni vi sia
stato continuativamente rapporto di incarico a tempo indeterminato di
guardia medica o di medicina dei servizi.
  4. La domanda, completa della documentazione attestante il possesso
dei  requisiti  e dei  titoli  da  valere  ai  fini del  giudizio  di
idoneita'  di  cui  all'articolo  4, e'  presentata  alla  competente
autorita' regionale.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni       sulla   promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   20 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  Il  testo    dell'art.  8, comma 1-bis, del D.Lgs.  30
          dicembre 1992, n. 502, come   modificato ed  integrato  dal
          D.Lgs.  7    dicembre 1993, n.   517 (vedi testo aggiornato
          D.Lgs.  30 dicembre 1992, n. 502, recante:  "Riordino della
          disciplina  in materia sanitaria a  norma dell'art. 1 della
          legge  23    ottobre  1992,    n.  421",    pubblicato  nel
          supplemento ordinario n.  3 alla  Gazzetta Ufficiale  del 7
          gennaio 1994)  e' il seguente:
            "1-bis.  Le    unita'  sanitarie    locali e   le aziende
          ospedaliere, in deroga a  quanto previsto   dal comma    1,
          utilizzano,  ad esaurimento, nell'ambito  del numero  delle
          ore    di incarico   svolte alla  data di entrata in vigore
          del decreto legislativo  7 dicembre 1993, n. 517, i  medici
          addetti alla stessa data alle attivita' di guardia medica e
          di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni
          stipulate  ai  sensi dell'art.  48 della legge  23 dicembre
          1978, n. 833.  Entro il triennio indicato al   comma  7  le
          regioni    possono  inoltre  individuare  aree di attivita'
          della guardia medica e della  medicina dei servizi che,  ai
          fini    del    miglioramento   del   servizio,   richiedano
          l'instaurarsi di  un rapporto  d'impiego. A  questi fini  i
          medici  addetti a  tali attivita' che al 31 dicembre   1992
          risultavano titolari di incarico a tempo  indeterminato  da
          almeno  cinque  anni,  sono  inquadrati,  a domanda, previo
          giudizio  di  idoneita', nel primo livello dirigenziale del
          ruolo medico in soprannumero.  Con regolamento da adottarsi
          entro novanta giorni dalla data  dientrata  in  vigore  del
          decreto  legislativo  7  dicembre  1993, n. 517, ai   sensi
          dell'art. 17 della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  dal
          Presidente    del  Consiglio  dei Ministri, su proposta del
          Ministro  della sanita' di concerto   con  i  Ministri  del
          tesoro  e  per  la  funzione  pubblica sono determinati   i
          tempi, le procedure e le modalita' per lo  svolgimento  dei
          giudizi di idoneita'".
            -  L'art. 4,   comma 4, della legge  23 dicembre 1994, n.
          724, e' il seguente:
            "4. I giudizi di idoneita' di cui agli articoli 8,  commi
          1-bis  e  8, e 18, comma 2-bis, del decreto  legislativo 30
          dicembre 1992, n. 502,  e    successive  modificazioni    e
          integrazioni,  nonche'   quelli di   cui all'art. 26, comma
          2-ter, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.   29,  e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  si svolgono a
          partire dal 1 settembre 1995".
            - L'art.  17, comma 3,  della legge 23 agosto   1988,  n.
          400,  e' il seguente:
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione".
           Note all'art. 1:
            - Per l'art.  8, comma 1-bis, del  D.Lgs.  30    dicembre
          1992, n. 502, vedi note alle premesse.
            -  Il  D.P.R. n. 41  del 25  gennaio 1991 reca:  "Accordo
          collettivo nazionale per la  regolamentazione dei  rapporti
          con    i  medici addetti al servizio  di guardia  medica ed
          emergenza territoriale,  ai sensi dell'art. 48 della  legge
          23 dicembre 1978, n. 833".
            -  Il  D.P.R.    n.  218  del  14  febbraio  1992   reca:
          "Regolamento per il recepimento  delle  norme    risultanti
          dall'Accordo  collettivo  nazionale per la   disciplina dei
          rapporti   con i  medici  addetti    alle  attivita'  della
          medicina    dei  servizi, sottoscritto   in data 31 gennaio
          1991 e perfezionato in data 9 gennaio 1992".