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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 1997, n. 502

Regolamento recante norme per l'inquadramento nel ruolo medico del Servizio sanitario nazionale di incaricati del servizio di guardia medica e medicina dei servizi.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-2-1998
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Testo in vigore dal: 13-2-1998
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'articolo  8,  comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n. 502,  come  modificato  e integrato  dal  decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
  Visto l'articolo 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome espresso nella seduta
del 19 dicembre 1996;
  Udito  il  parere dell'adunanza  generale  del  Consiglio di  Stato
emesso in data 20 marzo 1997;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della sanita'  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro e della funzione pubblica;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Domanda di inquadramento
  1. A far data dalla pubblicazione del presente regolamento ed entro
sessanta giorni dalla pubblicazione  dei provvedimenti regionali che,
ai sensi  dell'articolo 8,  comma 1-bis,  del decreto  legislativo 30
dicembre  1992,  n. 502,  come  modificato  e integrato  dal  decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, individuano le aree di attivita'
che  richiedono  l'instaurarsi di  un  rapporto  d'impiego, i  medici
interessati in  possesso dei requisiti  di cui al citato  articolo 8,
comma 1-bis, ciascuno  per l'attivita' nell'ambito della  quale e' in
atto  titolare in  via esclusiva  o  preminente di  incarico a  tempo
indeterminato   di  guardia   medica  e   di  medicina   dei  servizi
rispettivamente  disciplinati   dal  decreto  del   Presidente  della
Repubblica del 25  gennaio 1991, n. 41, e dal  decreto del Presidente
della Repubblica  del 14 febbraio  1992, n. 218,  presentano apposita
domanda   di  inquadramento   in  soprannumero   nel  primo   livello
dirigenziale del ruolo medico del Servizio sanitario nazionale.
  2.  I  medici  interessati   devono  essere  titolari  di  rapporto
convenzionale con  le unita'  sanitarie locali  della regione  che ha
emanato i provvedimenti di cui al comma 1.
  3. Il  servizio prestato  nell'ambito dei  due diversi  rapporti di
lavoro  previsti  dal  comma  1, non  svolti  contemporaneamente,  e'
cumulabile  ed e'  valutato  complessivamente ai  fini del  requisito
minimo di cinque  anni di anzianita', purche' nei cinque  anni vi sia
stato continuativamente rapporto di incarico a tempo indeterminato di
guardia medica o di medicina dei servizi.
  4. La domanda, completa della documentazione attestante il possesso
dei  requisiti  e dei  titoli  da  valere  ai  fini del  giudizio  di
idoneita'  di  cui  all'articolo  4, e'  presentata  alla  competente
autorita' regionale.
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'articolo  8,  comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n. 502,  come  modificato  e integrato  dal  decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
  Visto l'articolo 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome espresso nella seduta
del 19 dicembre 1996;
  Udito  il  parere dell'adunanza  generale  del  Consiglio di  Stato
emesso in data 20 marzo 1997;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della sanita'  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro e della funzione pubblica;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Domanda di inquadramento
  1. A far data dalla pubblicazione del presente regolamento ed entro
sessanta giorni dalla pubblicazione  dei provvedimenti regionali che,
ai sensi  dell'articolo 8,  comma 1-bis,  del decreto  legislativo 30
dicembre  1992,  n. 502,  come  modificato  e integrato  dal  decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, individuano le aree di attivita'
che  richiedono  l'instaurarsi di  un  rapporto  d'impiego, i  medici
interessati in  possesso dei requisiti  di cui al citato  articolo 8,
comma 1-bis, ciascuno  per l'attivita' nell'ambito della  quale e' in
atto  titolare in  via esclusiva  o  preminente di  incarico a  tempo
indeterminato   di  guardia   medica  e   di  medicina   dei  servizi
rispettivamente  disciplinati   dal  decreto  del   Presidente  della
Repubblica del 25  gennaio 1991, n. 41, e dal  decreto del Presidente
della Repubblica  del 14 febbraio  1992, n. 218,  presentano apposita
domanda   di  inquadramento   in  soprannumero   nel  primo   livello
dirigenziale del ruolo medico del Servizio sanitario nazionale.
  2.  I  medici  interessati   devono  essere  titolari  di  rapporto
convenzionale con  le unita'  sanitarie locali  della regione  che ha
emanato i provvedimenti di cui al comma 1.
  3. Il  servizio prestato  nell'ambito dei  due diversi  rapporti di
lavoro  previsti  dal  comma  1, non  svolti  contemporaneamente,  e'
cumulabile  ed e'  valutato  complessivamente ai  fini del  requisito
minimo di cinque  anni di anzianita', purche' nei cinque  anni vi sia
stato continuativamente rapporto di incarico a tempo indeterminato di
guardia medica o di medicina dei servizi.
  4. La domanda, completa della documentazione attestante il possesso
dei  requisiti  e dei  titoli  da  valere  ai  fini del  giudizio  di
idoneita'  di  cui  all'articolo  4, e'  presentata  alla  competente
autorita' regionale.