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MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 19 novembre 1997, n. 503

Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonchè di taluni rifiuti sanitari.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-2-1998
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vigente al 18/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-2-1998
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                           di concerto con 
                      IL MINISTRO DELLA SANITA' 
                                  e 
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, ed in particolare l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 11; 
  Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante: "Disposizioni per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee, legge comunitaria 1993",  ed  in  particolare
l'allegato E; 
  Visto l'articolo 8, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Vista  la   direttiva   89/369/CEE   concernente   la   prevenzione
dell'inquinamento  atmosferico  provocato  dai  nuovi   impianti   di
incenerimento dei rifiuti urbani; 
  Vista  la   direttiva   89/429/CEE   concernente   la   prevenzione
dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti  esistenti  di
incenerimento dei rifiuti urbani; 
  Visto il decreto legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,  recante:
"Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui  rifiuti,  91/689/CEE  sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli  imballaggi  e  sui  rifiuti  di
imballaggio"; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  12  luglio  1990,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla Gazzetta Ufficiale n.
176 del 30 luglio 1990, recante linee guida per il contenimento delle
emissioni inquinanti degli impianti industriali e la  fissazione  dei
valori minimi di emissione ed in particolare gli articoli  2  e  5  e
l'allegato 2, pararafo 5, relativo agli inceneritori di rifiuti; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'ambiente  21  dicembre  1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio  1996,  sulla
disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli
impianti industriali; 
  Vista  la  direttiva  96/61/CE  concernente  la  prevenzione  e  la
riduzione integrata dell'inquinamento; 
  Sentita la commissione di cui all'articolo 2, comma 10, del  citato
decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio  1990,  in  data  18
ottobre 1996; 
  Previa intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome, espressa in data 31  luglio
1997; 
  Considerato che per garantire una elevata protezione  dell'ambiente
e' opportuno adeguare alle migliori tecnologie disponibili  le  norme
tecniche sulle emissioni e sulle condizioni di combustione dei  nuovi
impianti di trattamento termico dei rifiuti urbani  e  prevedere  che
tali norme e condizioni si  applichino  progressivamente  anche  agli
impianti esistenti entro un termine fissato; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato  n.  130/97  espresso  dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre
1997; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con
nota n. UL/97/22024 del 30 ottobre 1997; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                  Finalita' e campo di applicazione 
 
  1. Il  presente  decreto  disciplina,  anche  in  attuazione  delle
direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE, le emissioni e  le  condizioni  di
combustione degli impianti di incenerimento  di  rifiuti  urbani,  di
rifiuti  speciali  non  pericolosi,  nonche'  di   rifiuti   sanitari
contagiosi, purche' non  resi  pericolosi  dalla  presenza  di  altri
costituenti elencati nell'allegato II della direttiva 91/689/CEE. 
  A tal fine stabilisce: 
    a) i valori limite di emissione; 
    b)  metodi  di  campionamento,  analisi   e   valutazione   degli
inquinanti; 
    c) i criteri temporali di adeguamento; 
    d)  i  criteri  e  le  norme  tecniche  generali  riguardanti  le
caratteristiche costruttive e funzionali. 
    

          Avvertenza:
           Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitarne la lettura delle disposizioni di  legge
          alle quali e' stato operato il rinvio. Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           92/71/CEE:  Direttiva  della  Commissione, del 2 settembre
          1992, che stabilisce la percentuale delle  partite soggette
          ad ispezione fitosanitaria, a controlli sui documenti  e  a
          controlli  di  identita'  nel passaggio da uno Stato membro
          all'altro.
           92/72/CEE: Direttiva   del Consiglio, del  21    settembre
          1992, sull'inquinamento dell'aria provocato dall'ozono.
           92/76/CEE:  Direttiva  della  Commissione,   del 6 ottobre
          1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a
          particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita'.
           92/86/CEE: Quindicesima direttiva della  Commissione,  del
          21  ottobre  1992, recante adattamento al progresso tecnico
          degli allegati II, III, IV, V, VI  e  VII  della  direttiva
          76/768/CEE  del  Consiglio  concernente  il  ravvicinamento
          delle legislazioni degli Stati membri relative ai  prodotti
          cosmetici.
           92/87/CEE:  Direttiva  della  Commissione,  del 26 ottobre
          1992,  che  stabilisce  un  elenco  non     esclusivo   dei
          principali     ingredienti    normalmente    impiegati    e
          commercializzati per la preparazione  di  mangimi  composti
          destinati ad  animali diversi  dagli animali familiari.
           92/88/CEE:  Direttiva  del Consiglio, del 26 ottobre 1992,
          che modifica la direttiva 74/63/CEE relativa alle  sostanze
          e   ai  prodotti  indesiderabili  nell'alimentazione  degli
          animali.
           92/89/CEE: Direttiva della  Commissione,  del  3  novembre
          1992,  che  modifica  l'allegato  I  della quarta direttiva
          73/46/CEE, che fissa i metodi di analisi comunitari  per  i
          controlli ufficiali degli alimenti per gli animali.
           92/95/CEE:  Direttiva  della  Commissione,  del 9 novembre
          1992,  che  modifica  l'allegato  della  settima  direttiva
          76/372/CEE  che fissa i metodi di analisi comunitari per il
          controllo ufficiale degli alimenti per animali.
           92/97/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 novembre  1992,
          che   modifica   la  direttiva  70/157/CEE  concernente  il
          ravvicinamento delle legislazioni    degli  Stati    membri
          relative    al livello  sonoro ammissibile e al dispositivo
          di scappamento dei veicoli a motore.
           92/98/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 novembre  1992,
          che   modifica   l'allegato  V  della  direttiva  77/93/CEE
          concernente le misure di protezione  contro  l'introduzione
          nella  Comunita'  di  organismi  nocivi  ai  vegetali  o ai
          prodotti  vegetali  e  contro  la  loro  diffusione   nella
          Comunita'.
           92/99/CEE:  Direttiva  della  Commissione, del 17 novembre
          1992, che modifica gli allegati della direttiva  70/524/CEE
          del  Consiglio  relativa  agli  additivi nell'alimentazione
          degli animali.
           92/103/CEE:  Direttiva  della  Commissione, del 1 dicembre
          1992, che modifica gli allegati da I a IV  della  direttiva
          77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione
          contro  l'introduzione  nella Comunita' di organismi nocivi
          ai vegetali  o  ai  prodotti  vegetali  e  contro  la  loro
          diffusione nella Comunita'.
           92/106/CEE:  Direttiva del Consiglio, del 7 dicembre 1992,
          relativa  alla  fissazione  di  norme  comuni  per   taluni
          trasporti combinati di merci tra Stati membri.
           92/107/CEE:  Direttiva della Commissione, dell'11 dicembre
          1992,  recante  modifica  della  direttiva  69/208/CEE  del
          Consiglio  relativa  alla commercializzazione delle sementi
          di piante oleaginose e da fibra.
           92/112/CEE: Direttiva del Consiglio, del 15 dicembre 1992,
          che fissa le modalita' di armonizzazione dei programmi  per
          la  riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento
          provocato  dai  rifiuti  dell'industria  del  biossido   di
          carbonio.
           92/114/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992,
          relativa  alle  sporgenze  esterne  poste  anteriormente al
          pannello posteriore della cabina dei veicoli a motore della
          categoria N.
           92/115/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992,
          che modifica   per    la  prima    volta    la    direttiva
          88/344/CEE    sul  ravvicinamento  delle legislazioni degli
          Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati
          nella preparazione  dei  prodotti  alimentari  e  dei  loro
          ingredienti.
           92/121/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1992,
          sulla  vigilanza ed il controllo dei grandi fidi degli enti
          creditizi.
           93/1/CEE: Direttiva  della  Commissione,  del  21  gennaio
          1993,  che  modifica la direttiva 77/535/CEE concernente il
          ravvicinamento  delle  legislazioni  degli   Stati   membri
          relative ai metodi di campionatura e di analisi dei concimi
          (Metodi di analisi per gli oligoelementi).
           93/2/CEE:  Direttiva  della  Commissione,  del  28 gennaio
          1993, che modifica l'allegato II della direttiva 66/402/CEE
          del  Consiglio  relativa  alla  commercializzazione   delle
          sementi di cereali.
           93/3/CEE:  Direttiva  della  Commissione,  del  5 febbraio
          1993, che modifica la direttiva  66/403/CEE  relativa  alla
          commercializzazione dei tuberiseme di patate.
           93/4/CEE:  Direttiva  del Consiglio, dell'8 febbraio 1993,
          che  modifica  la  direttiva  71/305/CEE  che  coordina  le
          procedure   di   aggiudicazione  degli  appalti  di  lavori
          pubblici.
           93/5/CEE:   Direttiva del   Consiglio, del    25  febbraio
          1993,   concernente  l'assistenza  alla  Commissione  e  la
          cooperazione degli Stati membri nell'esame  scientifico  di
          questioni relative ai prodotti alimentari.
           93/8/CEE:  Direttiva della Commissione, del 15 marzo 1993,
          recante  modificazione  della  direttiva   82/711/CEE   del
          Consiglio  che  fissa  le  norme  di base necessarie per la
          verifica della migrazione dei costituenti dei  materiali  o
          degli  oggetti  di  materia  plastica  destinati a venire a
          contatto con i prodotti alimentari.
           93/9/CEE: Direttiva della Commissione, del 15 marzo  1993,
          recante  modificazione  della direttiva 90/128/CEE relativa
          ai materiali e oggetti  di  materia  plastica  destinati  a
          venire a contatto con i prodotti alimentari.
           93/10/CEE: Direttiva della Commissione, del 15 marzo 1993,
          relativa  ai  materiali  e  agli  oggetti  di  pellicola di
          cellulosa rigenerata destinati a venire a  contatto  con  i
          prodotti alimentari.
           93/11/CEE:  Direttiva    della Commissione, del 15   marzo
          1993, concernente  la liberazione  di N-nitrosammine  e  di
          sostanze   N-nitrosabili  da  succhiotti  o  tettarelle  di
          elastomero o di gomma naturale.
           93/12/CEE: Direttiva del Consiglio,  del  23  marzo  1993,
          relativa al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi.
           93/17/CEE: Direttiva della Commissione, del 30 marzo 1993,
          che  determina  classi  comunitarie  di tuberi seme di base
          delle patate, nonche' i relativi requisiti  e  le  relative
          denominazioni.
           93/18/CEE: Direttiva della Commissione, del 5 aprile 1993,
          che  adegua  per  la  terza volta   al progresso tecnico la
          direttiva  88/379/CEE    del  Consiglio    concernente   il
          ravvicinamento      delle     disposizioni     legislative,
          regolamentari  ed   amministrative   degli   Stati   membri
          relative    alla    classificazione,    all'imballaggio   e
          all'etichettatura dei preparati pericolosi.
           93/76/CEE: Direttiva del Consiglio, del 13 settembre 1993,
          intesa a limitare  le emissioni  di  biossido  di  carbonio
          migliorando l'efficienza energetica".
           -  Il  testo  dell'art.  8,  comma 1, della legge 15 marzo
          1997, n. 59 (Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di
          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa) e' il seguente:
           "1.  Gli    atti  di    indirizzo  e coordinamento   delle
          funzioni   amministrative   regionali,    gli    atti    di
          coordinamento   tecnico,   nonche'  le  direttive  relative
          all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa
          intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano, o con la singola regione interessata".
           - La direttiva 89/369/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.  n.
          L 163 del 14 giugno 1989.
           -  La direttiva 89/429/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. n.
          L 203 del 15 luglio 1989.
           - Il testo  degli  articoli  2  e  5  e  dell'allegato  2,
          paragrafo 5, del decreto ministeriale 12 luglio 1990 (Linee
          guida  per il contenimento delle emissioni inquinanti degli
          impianti industriali e la fissazione dei valori  minimi  di
          emissione) e' il seguente:
           "Art. 2 (Linee guida per il contenimento delle emissioni).
          - 1. Gli impianti devono essere equipaggiati ed eserciti in
          modo da:
           a)  rispettare  i  valori  limite  di emissione fissati ai
          sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
          1988, n. 203;
           b)  limitare  le  emissioni  diffuse  secondo  i   criteri
          stabiliti  nell'art.  3, comma 5, anche tenendo conto delle
          norme vigenti in materia  di  sicurezza  e  di  igiene  del
          lavoro.
           2.  L'allegato  1  fissa  i  valori  di emissione minimi e
          massimi per le sostanze inquinanti ai  sensi  dell'art.  3,
          comma  2,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
          maggio 1988, n. 203. Per alcuni degli inquinanti emessi  da
          specifiche  tipologie di impianti l'allegato 2 fissa valori
          di emissione minimi e massimi diversi e preminenti rispetto
          ai corrispondenti dell'allegato 1. Per gli  inquinanti  non
          espressamente  indicati  per  le  specifiche  tipologie  di
          impianti in allegato 2 restano validi i valori in  allegato
          1.
           3.  Nei  casi  in  cui negli allegati 1 e 2 siano indicati
          valori di flusso di massa, i valori   limite  di  emissione
          devono  essere  rispettati  se  i valori di flusso di massa
          stessi sono raggiunti o superati.
           4. Per raffinerie, gli impianti di combustione con potenza
          termica nominale pari  o  superiore  a  50  MW  e  per  gli
          impianti  per  la  coltivazione di idrocarburi e dei fluidi
          geotermici,  si  applicano  esclusivamente  i   valori   di
          emissione e le prescrizioni riportati nell'allegato 3.
           5.  Le  regioni  fissano  i  valori limite di emissione ai
          sensi dell'art. 4, lettera d), del decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  24  maggio  1988,  n.  203,  per le sole
          sostanze previste dal presente decreto e da  altri  decreti
          emanati  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 2, lettera a), del
          citato decreto del Presidente della Repubblica.
           6.  Indicazioni    su  cicli    tecnologici  relativi    a
          specifiche    tecnologie   di   impianti   sono   contenute
          nell'allegato 2.
           7. Indicazioni  su  alcune  delle  tecnologie  disponibili
          relative  agli  impianti  di  abbattimento  sono  contenute
          nell'allegato 5.
           8. Successivi aggiornamenti ed  integrazioni  al  presente
          decreto  sono  stabiliti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,  n.
          203.
           9.  Le  prime  integrazioni ed eventuali modifiche saranno
          stabilite entro il 31 gennaio 1991.
           10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto  con  i
          Ministri  del  tesoro,  della  sanita' e dell'industria, e'
          istituita a tal fine una commissione composta da:
           due rappresentanti del Ministero dell'ambiente, di cui uno
          con funzioni di presidente;
            due rappresentanti del Ministero della sanita';
           due   rappresentanti  del  Ministero  dell'industria,  del
          commercio, e dell'artigianato;
            due rappresentanti della Presidenza del Consiglio;
           sei  rappresentanti    delle  regioni  designati     dalla
          Conferenza Statoregioni".
           "Art.  5  (Criteri  temporali    per  l'adeguamento  degli
          impianti esistenti). - 1. Per le emissioni che  superano  i
          valori  di  emissione  dell'allegato  1,  punti  1.1 e 1.2,
          devono essere rispettati i valori limite di emissione al 31
          dicembre 1991.
           2. Per le emissioni che superano di tre  o  piu'  volte  i
          valori  di emissione minimi dell'allegato 1, punto 2, punto
          3, classi I, II, III e IV, e punto 4, classi I, II  e  III,
          devono essere rispettati i valori limite di emissione al 31
          dicembre 1992.
           3.  Per  le  emissioni  che superano di due o piu' volte i
          valori di emissione minimi  devono  essere    rispettati  i
          valori limite di emissione al 31 dicembre 1994.
           4.  Per  le  emissioni  che superano i valori di emissioni
          minimi  devono  essere  rispettati  i  valori   limite   di
          emissione al 31 dicembre 1997.
           5.  Per le emissioni diffuse si applicano i tempi previsti
          dall'art.  3, comma 5.
           6. In  deroga  ai  commi  precedenti  possono  non  essere
          adeguati  gli  impianti  con la vita residua limitata al 31
          dicembre 1994. In tal caso il  titolare  dell'impresa  deve
          inviare all'autorita' competente entro il termine stabilito
          per  la  presentazione  dei  progetti  di  adeguamento  una
          dichiarazione che l'impianto non sara' utilizzato oltre  il
          31 dicembre 1994.
           7.   I   tempi  di    adeguamento  diversi,  indicati  per
          specifiche tipologie   di impianti   negli   allegati    al
          presente   decreto, sostituiscono quelli di cui ai commi 2,
          3, 4 e 5".
                        "par. 5 INCENERITORI DI RIFIUTI
           Grandezze di riferimento.
           I valori di emissione  si  riferiscono  ad  un  tenore  di
          ossigeno negli effluenti gassosi dell'11%.
           Polveri.
            Il valore di emissione e' 30 mg/m(elevato a)3 .
           Per  gli impianti con capacita' nominale inferiore a 3 t/h
          il valore di emissione e' 100 mg/m(elevato a)3 .
                                Ossidi di zolfo.
            Il valore di emissione e' 300 mg/m(elevato a)3 .
           Sostanze inorganiche  che  si  presentano  prevalentemente
          sotto forma di polvere.
           I  valori  di  emissione dell'allegato 1, paragrafo 2, per
          gli inceneritori sono valori minimi e massimi coincidenti.
                               Acido cloridrico.
            Il valore di emissione e' 50 mg/m(elevato a)3 .
           Per  gli impianti con capacita' nominale inferiore a 3 t/h
          il valore di emissione e' 100 mg/m(elevato a)3 .
                               Acido fluoridrico.
            Il valore di emissione e' 2 mg/m(elevato a)3 .
           Per gli impianti con capacita' nominale inferiore a 3  t/h
          il valore di emissione e' 4 mg/m(elevato a)3 .
               Policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani.
            Il valore di emissione e' 0,004 mg/m(elevato a)3 .
                              Sostanze organiche.
           Il  valore  di  emissione, espresso come carbonio organico
          totale, e' di 20 mg/m(elevato a)3 .
            Non si applica il paragrafo 4 dell'allegato 1.
                             Monossido di carbonio.
            Il valore di emissione e' 100 mg/m(elevato a)3 .
           Devono  essere  misurate  e  registrate  in  continuo   la
          temperatura  e  le  concentrazioni di polveri, monossido di
          carbonio, ossigeno, acido cloridrico in tutti gli  impianti
          di capacita' nominale superiore o pari ad 1 t/h. In caso di
          misura  in  continuo,  il  valore  di  emissione si intende
          rispettato se:
           a) nessuna media mobile su sette giorni supera  il  valore
          limite di emissione;
           b)  nessuna  media  giornaliera  supera di oltre il 30% il
          valore limite corrispondente.
           Per il calcolo dei valori medi di cui sopra si prendono in
          considerazione  i   periodi      di   esercizio   effettivo
          dell'impianto,  comprese  le fasi di avvio e di spegnimento
          dei forni".
           - La direttiva 96/61/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. n.  L
          257 del 10 ottobre 1996.
           -  La direttiva 96/61/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L
          257 del 10 ottobre 1996.
          Nota all'art. 1:
           - L'allegato II  della  direttiva  91/689/CEE,  pubblicata
          nella  G.U.C.E.  n.  L  337  del  31  dicembre  1991  e' il
          seguente:
                                 "Allegato II
           COSTITUENTI CHE RENDONO PERICOLOSI I RIFIUTI DELL'ALLEGATO
          1.B  QUANDO  TALI  RIFIUTI  POSSIEDONO  LE  CARATTERISTICHE
          DELL'ALLEGATO III (*)
            Rifiuti aventi come costituenti:
            C1 Berillio, composti del berillio
            C2 Composti del vanadio
            C3 Composti del cromo esavalente
            C4 Composti del cobalto
            C5 Composti del nickel
            C6 Composti del rame
            C7 Composti dello zinco
            C8 Arsenico, composti dell'arsenico
            C9 Selenio, composti del selenio
            C10 Composti dell'argento
          _________
           (*)  Alcune  ripetizioni  rispetto  ai  tipi  generici  di
          rifiuti   pericolosi    dell'allegato    1    sono    fatte
          intenzionalmente".
            C11 Cadmio, composti del cadmio
            C12 Composti dello stagno
            C13 Antimonio, composti dell'antimonio
            C14 Tellurio, composti del tellurio
            C15 Composti del bario, ad eccezione del solfato di bario
            C16 Mercurio, composti del mercurio
            C17 Tallio, composti del tallio
            C18 Piombo, composti del piombo
            C19 Solfuri inorganici
            C20  Composti inorganici del fluoro, escluso il fluoro di
          calcio
            C21 Cianuri inorganici
            C22 I seguenti metalli alcalini o alcalinoterrosi: litio,
          sodio, potassio, calcio, magnesio sotto forma non combinata
            C23 Soluzioni acide o acidi sotto forma solida
            C24 Soluzioni basiche o basi sotto forma solida
            C25 Amianto (polvere e fibre)
            C26 Fosforo,  composti  del  fosforo  esclusi  i  fosfati
          minerali
            C27 Metallocarbonili
            C28 Perossidi
            C29 Clorati
            C30 Perclorati
            C31 Azoruri
            C32 PCB e/o PCT
            C33 Composti farmaceutici o veterinari
            C34   Biocidi   e   sostanze  fitosanitarie  (ad  esempio
          antiparassitari, ecc.)
            C35 Sostanze infettive
            C36 Oli di creosoto
            C37 Isocianati, tiocianati
            C38 Cianuri organici (ad esempio: nitrilli, ecc.)
            C39 Fenoli, composti fenolari
            C40 Solventi alogenati
            C41 Solventi organici, esclusi i solventi alogenari
            C42  Composti  organoalogenati,   escluse   le   sostanze
          polimerizzate  inerti  e  le  altre  sostanze  indicate nel
          presente allegato
            C43  Composti  aromatici,  composti organici  policiclici
          ed eterociclici
            C44 Ammine alifatiche
            C45 Ammine aromatiche
            C46 Eteri
            C47  Sostanze di carattere esplosivo, escluse le sostanze
          indicate in altri punti del presente allegato
            C48 Composti organici dello zolfo
            C49 Qualsiasi prodotto della famiglia  dei  dibenzofurani
          policlorati
            C50    Qualsiasi    prodotto    della    famiglia   delle
          dibenzoparadiossine policlorate
            C51 Idrocarburi e loro composti  ossigenati  azotati  e/o
          solforati non altrimenti indicati nel presente allegato".


    
          Note alle premesse: 
           - Il testo dell'art. 17, comma 3, della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente: 
           "3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". 
           - Il testo degli articoli 3, comma 2, e 11 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  24  maggio  1988,   n.   203
          (Attuazione delle direttive CEE n. 80/779, 82/884, 84/360 e
          85/203 concernenti norme in materia di qualita'  dell'aria,
          relativamente  a   specifici   agenti   inquinanti   e   di
          inquinamento prodotto da  impianti  industriali,  ai  sensi
          dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987,  n.  183),  e'  il
          seguente: 
           "2. Con decreto del Ministro  dell'ambiente,  di  concerto
          con  i  Ministri  della  sanita'  e   dell'industria,   del
          commercio e dell'artigianato,  sentita  la  conferenza  dei
          presidenti  delle  giunte  regionali,   sono   fissati   ed
          aggiornati: 
           a) le linee guida per  il  contenimento  delle  emissioni,
          nonche' i valori minimi e massimi di emissione; 
           b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione  degli
          inquinanti e dei combustibili; 
           c) i criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie
          disponibili; 
           d) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli
          impianti esistenti alla normativa del presente decreto". 
           "Art. 11. - 1. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono
          essere modificate in seguito all'evoluzione della  migliore
          tecnologia  disponibile,  nonche'  alla  evoluzione   della
          situazione ambientale". 
           - L'allegato E della legge 22 febbraio 1994, n. 146, e' il
          seguente: 
                                                          "Allegato E 
                                                         (articolo 5) 
                            ELENCO DELLE DIRETTIVE 
                       DA ATTUARE IN VIA AMMINISTRATIVA 
           88/599/CEE: Direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1988,
          sulle procedure  uniformi  concernenti  l'applicazione  del
          regolamento CEE n. 3820/85 relativo  all'armonizzazione  di
          alcune disposizioni in  materia  sociale  nel  settore  dei
          trasporti su  strada  e  del  regolamento  CEE  n.  3821/85
          relativo  all'apparecchio  di  controllo  nel  settore  dei
          trasporti su strada. 
           89/338/CEE: Direttiva del Consiglio, del 27  aprile  1989,
          che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai  pesi,  alle
          dimensioni e a  certe  altre  caratteristiche  tecniche  di
          taluni veicoli stradali. 
           89/369/CEE: Direttiva del Consiglio, dell'8  giugno  1989,
          concernente la  prevenzione  dell'inquinamento  atmosferico
          provocato dai nuovi impianti di incenerimento  dei  rifiuti
          urbani. 
           89/429/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21  giugno  1989,
          concernente  la  riduzione  dell'inquinamento   atmosferico
          provocato dagli impianti  esistenti  di  incenerimento  dei
          rifiuti urbani. 
           90/211/CEE: Direttiva del Consiglio, del 23  aprile  1990,
          che modifica la direttiva 80/390/CEE, per  quanto  riguarda
          il  reciproco  riconoscimento  dei  prospetti  di   offerta
          pubblica  come  prospetti  di  ammissione  alla  quotazione
          ufficiale ad una borsa valori. 
           90/487/CEE: Direttiva  del  Consiglio,  del  17  settembre
          1990, che modifica la direttiva 79/196/CEE  riguardante  il
          ravvicinamento  delle  legislazioni  degli   Stati   membri
          relative  al  materiale  elettrico  destinato   ad   essere
          utilizzato  in  atmosfera  esplosiva,  per  il   quale   si
          applicano taluni metodi di protezione. 
           91/31/CEE: Direttiva della Commissione,  del  19  dicembre
          1990, recante modifica della definizione tecnica di "banche
          multilaterali di sviluppo" di cui alla direttiva 89/647/CEE
          del Consiglio  relativa  al  coefficiente  di  solvibilita'
          degli enti creditizi. 
           91/126/CEE: Direttiva della Commissione, del  13  febbraio
          1991, che modifica gli allegati della  direttiva  74/63/CEE
          del  Consiglio  relativa  alle  sostanze  ed  ai   prodotti
          indesiderabili nell'alimentazione degli animali. 
           91/127/CEE: Direttiva della Commissione, del  14  febbraio
          1991, che modifica la direttiva  66/403/CEE  relativa  alla
          commercializzazione dei tuberiseme di patate. 
           91/157/CEE: Direttiva del Consiglio, del  18  marzo  1991,
          relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze
          pericolose. 
           91/188/CEE: Direttiva  della  Commissione,  del  19  marzo
          1991, recante quinta modifica dell'allegato della direttiva
          79/117/CEE del Consiglio relativa al divieto  di  immettere
          in commercio e impiegare prodotti  fitosanitari  contenenti
          determinate sostanze attive. 
           91/224/CEE: Direttiva del Consiglio, del  27  marzo  1991,
          che  modifica  la  direttiva   75/130/CEE   relativa   alla
          fissazione di norme comuni per taluni  trasporti  combinati
          di merci tra Stati membri. 
           91/226/CEE: Direttiva del Consiglio, del  27  marzo  1991,
          concernente  il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli
          Stati membri relative ai dispositivi antispruzzi di  alcuni
          veicoli a motore e dei loro rimorchi. 
           91/287/CEE: Direttiva del Consiglio, del  3  giugno  1991,
          sulla banda di frequenza da  assegnare  per  l'introduzione
          coordinata  nella  Comunita'  di  un  sistema  digitale  di
          telecomunicazione senza filo (DECT). 
           91/296/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31  maggio  1991,
          concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti. 
           91/321/CEE: Direttiva della  Commissione,  del  14  maggio
          1991,  sugli  alimenti   per   lattanti   e   alimenti   di
          proseguimento. 
           91/325/CEE: Direttiva della Commissione, del 1 marzo 1991,
          recante dodicesimo adeguamento al progresso  tecnico  della
          direttiva   67/548/CEE   del   Consiglio   concernente   il
          ravvicinamento     delle     disposizioni      legislative,
          regolamentari    ed    amministrative     relative     alla
          classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura  delle
          sostanze pericolose (limitatamente all'allegato V). 
           91/334/CEE: Direttiva  della  Commissione,  del  6  giugno
          1991, recante modifica della direttiva 82/475/CEE che fissa
          le categorie di ingredienti che possono  essere  utilizzate
          per  l'indicazione  della   composizione   degli   alimenti
          composti per gli animali familiari. 
           91/336/CEE: Direttiva della  Commissione,  del  10  giugno
          1991, che modifica gli allegati della direttiva  70/524/CEE
          del Consiglio  relativa  agli  additivi  nell'alimentazione
          degli animali. 
           91/356/CEE: Direttiva della  Commissione,  del  13  giugno
          1991, che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone
          prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano. 
           91/357/CEE: Direttiva della  Commissione,  del  13  giugno
          1991,  che  stabilisce  le  categorie  di  ingredienti  che
          possono   essere   utilizzate   per   l'indicazione   della
          composizione degli alimenti composti destinati  ad  animali
          diversi da quelli familiari. 
           91/410/CEE: Direttiva della  Commissione,  del  22  luglio
          1991,  recante  quattordicesimo  adeguamento  al  progresso
          tecnico   della   direttiva   67/548/CEE   del    Consiglio
          concernente   il    ravvicinamento    delle    disposizioni
          legislative, regolamentari e amministrative  relative  alla
          classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura  delle
          sostanze pericolose. 
           91/412/CEE: Direttiva della  Commissione,  del  23  luglio
          1991, che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone
          prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari. 
           91/632/CEE: Direttiva della Commissione,  del  28  ottobre
          1991, recante quindicesimo adeguamento al progresso tecnico
          della direttiva 67/548/CEE  del  Consiglio  concernente  il
          ravvicinamento     delle     disposizioni      legislative,
          regolamentari    e     amministrative     relative     alla
          classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura  delle
          sostanze pericolose. 
           91/659/CEE: Direttiva della Commissione,  del  3  dicembre
          1991, che adegua al processo  tecnico  l'allegato  1  della
          direttiva   76/769/CEE   del   Consiglio   concernente   il
          ravvicinamento     delle     disposizioni      legislative,
          regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative
          alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e  di
          uso di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto). 
           91/662/CEE: Direttiva della Commissione,  del  6  dicembre
          1991,  che  adegua  al  processo   tecnico   la   direttiva
          74/297/CEE del Consiglio in relazione al comportamento  del
          volante e della colonna di sterzo in caso di urto. 
           91/671/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1991,
          per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
          relative all'uso obbligatorio delle  cinture  di  sicurezza
          sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate. 
           91/681/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1991,
          recante modifica della direttiva 90/44/CEE che modifica  la
          direttiva  79/373/CEE  relativa  alla   commercializzazione
          degli alimenti composti per animali. 
           91/688/CEE:  Direttiva  del  Consiglio,  dell'11  dicembre
          1991, che  modifica  la  direttiva  72/462/CEE  relativa  a
          problemi sanitari e di polizia  sanitaria  all'importazione
          di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina,  di
          carni fresche o di prodotti a base di carne provenienti dai
          Paesi terzi. 
           91/692/CEE: Direttiva del Consiglio, del 23 dicembre 1991,
          per  la  standardizzazione  e  la  razionalizzazione  delle
          relazioni  relative  all'attuazione  di  talune   direttive
          concernenti l'ambiente. 
           92/1/CEE: Direttiva  della  Commissione,  del  13  gennaio
          1992,  sul  controllo  delle  temperature  nei   mezzi   di
          trasporto  e  nei   locali   di   immagazzinamento   e   di
          conservazione   degli    alimenti    surgelati    destinati
          all'alimentazione umana. 
           92/2/CEE: Direttiva  della  Commissione,  del  13  gennaio
          1992, che fissa le modalita' di campionamento e  il  metodo
          comunitario di analisi per il controllo  delle  temperature
          degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana. 
           92/6/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10  febbraio  1992,
          concernente il montaggio  e  l'impiego  dei  limitatori  di
          velocita'  per  talune  categorie  di   autoveicoli   nella
          Comunita'. 
           92/7/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10  febbraio  1992,
          che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai  pesi,  alle
          dimensioni e a  certe  altre  caratteristiche  tecniche  di
          taluni veicoli stradali. 
           92/14/CEE: Direttiva del  Consiglio,  del  2  marzo  1992,
          sulla   limitazione    dell'utilizzazione    degli    aerei
          disciplinati    dall'allegato    16    della    Convenzione
          sull'aviazione civile internazionale, volume 1,  parte  II,
          capitolo 2, seconda edizione (1988). 
           92/19/CEE: Direttiva della Commissione, del 23 marzo 1992,
          che  modifica  la  direttiva   66/401/CEE   relativa   alla
          commercializzazione delle sementi di piante foraggere. 
           92/21/CEE: Direttiva del Consiglio,  del  31  marzo  1992,
          relativa alle masse ed alle dimensioni dei veicoli a motore
          della categoria M1. 
           92/22/CEE: Direttiva del Consiglio,  del  31  marzo  1992,
          relativa ai vetri di sicurezza ed ai  materiali  per  vetri
          sui veicoli a motore e sui loro rimorchi. 
           92/23/CEE: Direttiva del Consiglio,  del  31  marzo  1992,
          relativa ai pneumatici dei veicoli  a  motore  e  dei  loro
          rimorchi nonche' al loro montaggio. 
           92/24/CEE: Direttiva del Consiglio,  del  31  marzo  1992,
          relativa ai dispositivi di limitazione  della  velocita'  o
          sistemi analoghi di limitazione della velocita'  montati  a
          bordo di talune categorie di veicoli a motore. 
           92/32/CEE: Direttiva del Consiglio, del  30  aprile  1992,
          recante  settima  modifica   della   direttiva   67/548/CEE
          concernente   il    ravvicinamento    delle    disposizioni
          legislative, regolamentari e amministrative  relative  alla
          classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura  delle
          sostanze pericolose. 
           92/37/CEE: Direttiva  della  Commissione,  del  30  aprile
          1992, recante sedicesimo adeguamento al  progresso  tecnico
          della direttiva 67/548/CEE  del  Consiglio  concernente  il
          ravvicinamento     delle     disposizioni      legislative,
          regolamentari    e     amministrative     relative     alla
          classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura  delle
          sostanze pericolose. 
           92/52/CEE: Direttiva del Consiglio, del  18  giugno  1992,
          sugli alimenti per lattanti  e  alimenti  di  proseguimento
          destinati all'esportazione verso Paesi terzi. 
           92/53/CEE: Direttiva del Consiglio, del  18  giugno  1992,
          che  modifica  la  direttiva  70/156/CEE   concernente   il
          ravvicinamento  delle  legislazioni  degli   Stati   membri
          relative all'omologazione dei veicoli a motore e  dei  loro
          rimorchi. 
           92/54/CEE: Direttiva del Consiglio, del  22  giugno  1992,
          che  modifica  la  direttiva  77/143/CEE   concernente   il
          ravvicinamento  delle  legislazioni  degli   Stati   membri
          relative al controllo tecnico dei veicoli a  motore  e  dei
          loro rimorchi (dispositivi di frenatura). 
           92/55/CEE: Direttiva del Consiglio, del  22  giugno  1992,
          che  modifica  la  direttiva  77/143/CEE   concernente   il
          ravvicinamento  delle  legislazioni  degli   Stati   membri
          relative al controllo tecnico dei veicoli a  motore  e  dei
          loro rimorchi (emissioni dei gas di scarico). 
           92/61/CEE: Direttiva del Consiglio, del  30  giugno  1992,
          relativa all'omologazione dei veicoli a motore a  due  o  a
          tre ruote. 
           92/62/CEE: Direttiva della Commissione, del 2 luglio 1992,
          per l'adeguamento  al  progresso  tecnico  della  direttiva
          70/311/CEE del Consiglio relativa al dispositivo di  sterzo
          dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. 
           92/63/CEE: Direttiva  della  Commissione,  del  10  luglio
          1992, che modifica gli allegati della  direttiva  74/63/CEE
          del  Consiglio  relativa  alle  sostanze  ed  ai   prodotti
          indesiderabili nell'alimentazione degli animali. 
           92/64/CEE: Direttiva  della  Commissione,  del  13  luglio
          1992, che modifica la direttiva  70/524/CEE  del  Consiglio
          relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali. 
           92/69/CEE: Direttiva  della  Commissione,  del  31  luglio
          1992,  recante  diciassettesimo  adeguamento  al  progresso
          tecnico   della   direttiva   67/548/CEE   del    Consiglio
          concernente   il    ravvicinamento    delle    disposizioni
          legislative, regolamentari ed amministrative relative  alla
          classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura  delle
          sostanze pericolose.