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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1997, n. 499

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 93/68/CEE per la parte che modifica la direttiva 89/106/CEE in materia di prodotti da costruzione.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-2-1998
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 11-2-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993, ed
in particolare l'articolo 4 e l'allegato C;
  Visto  l'articolo 48  della legge  6  febbraio 1996,  n. 52,  legge
comunitaria 1994;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.
246, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da
costruzione;
  Vista la  direttiva 93/68/CEE e,  in particolare, l'articolo  4 che
modifica la citata direttiva 89/106/CEE;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 1997;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 28 novembre 1997;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Marcatura CE
  1. Nel testo del decreto  del Presidente della Repubblica 21 aprile
1993, n. 246,  le parole: "marchio CE" e "marchio  di conformita' CE"
sono sostituite dalle seguenti: "marcatura CE".
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai   sensi dell'art. 10, commi   2 e  3,  del  testo  unico
          delle   disposizioni   sulla   promulgazione  delle  leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni di legge modificate o  alle    quali  e'
          operato  il    rinvio.  Restano    invariati  il   valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
            Per le direttive   CEE vengono forniti gli    estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
           Note alle premesse:
            -  Il  testo  dell'art.  87  della  Costituzione  e'   il
          seguente:
            "Art.  87.  -  Il  Presidente della Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
            Autorizza  la Presentazione  alle Camere  dei disegni  di
          legge  di iniziativa del Governo.
            Promulga le  leggi ed emana  i decreti aventi  valore  di
          legge  e i regolamenti.
            Indice  il  referendum  popolare  nei casi previsti dalla
          Costituzione.
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
            Accredita  e  riceve  i    rappresentanti    diplomatici,
          ratifica    i  trattati    internazionali,   previa, quando
          occorra,  l'autorizzazione delle Camere.
            Ha il comando delle Forze  armate, presiede il  Consiglio
          supremo  di difesa  costituito secondo  la  legge, dichiara
          lo  stato di  guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica".
            - La    legge  22  febbraio    1994,  n.  146,  concerne:
          "Disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia alle  Comunita' europee    -
          legge    comunitaria 1993".  L'art. 4  della suddetta legge
          cosi' recita:
            "Art. 4  (Attuazione  di  direttive  comunitarie  in  via
          regolamentare).    -  1.    Il  Governo e'   autorizzato ad
          attuare in via  regolamentare, a norma  degli  articoli  3,
          comma  1, lettera  c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86,
          le direttive comprese nell'elenco di  cui  all'allegato  C,
          applicando  anche    il  disposto   dell'art. 5,   comma 1,
          della medesima legge n. 86 del 1989.
            2.  Gli  schemi di  regolamento  per  l'attuazione  delle
          direttive  comprese nell'elenco di cui all'allegato  D sono
          sottoposti   al   parere   delle   competenti   commissioni
          parlamentari  ai  sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 9
          marzo 1989,  n.  86,  come  sostituito  dall'art.  3  della
          presente legge.
            -  L'allegato  C  della suddetta legge n. 146/1994, cosi'
          recita:
                                                          "Allegato C
                       ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE
                             IN VIA REGOLAMENTARE
            93/68/CEE:  Direttiva  del  Consiglio,  del   22   luglio
          1993,   che modifica le direttive del Consiglio 87 /404/CEE
          (recipienti   semplici,   pressione),      88      /378/CEE
          (sicurezza   dei  giocattoli),  89/106/CEE (prodotti     da
          costruzione),          89/336/CEE           (compatibilita'
          elettromagnetica),   89/392/CEE  (macchine),     89/686/CEE
          (dispositivi di protezione      individuale),    90/384/CEE
          (strumenti        per    pesare       a  funzionamento  non
          automatico), 90/385/CEE  (dispositivi impiantabili attivi),
          90/396/CEE       (apparecchi   a    gas),        91/263/CEE
          (apparecchiature    terminali   di      telecomunicazione),
          92/42/CEE  (nuove caldaie  ad acqua calda   alimentate  con
          combustibili    liquidi o  gassosi) e  73/23/CEE (materiale
          elettrico  destinato  ad essere  adoperato   entro   taluni
          limiti di tensione)".
            -  La direttiva  89/106/CEE e' pubblicata in G.U.C.E.  L.
          40 dell'11 febbraio 1989.
             - Il D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, concerne:
            "Regolamento  di    attuazione della direttiva 89/106/CEE
          relativa ai prodotti da costruzione".
            - La direttiva  93/68/CEE e' pubblicata in  G.U.C.E.,  L.
          220 del 30 agosto 1993.
           Nota all'art. 1:
            -  Per    quanto  concerne il D.P.R.   21 aprile 1993, n.
          246, v. nelle note alle premesse.