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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 14 novembre 1997, n. 485

Regolamento recante la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dei sistemi di indennizzo di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, che ha recepito la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/2/1998
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vigente al 22/06/2021
Testo in vigore dal: 1-2-1998
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
  Visto l'articolo 35  il quale dispone che il  Ministero del tesoro,
sentite la  Banca d'Italia  e la  Consob, disciplina  con regolamento
l'organizzazione  ed  il  funzionamento dei  sistemi  di  indennizzo,
all'adesione ad uno dei quali  e' subordinato l'esercizio dei servizi
di investimento da parte degli intermediari;
  Visto l'articolo 36  il quale prevede che le  succursali di imprese
di investimento e  di banche comunitarie insediate  in Italia possono
aderire  ad uno  dei  suddetti sistemi  di indennizzo,  limitatamente
all'attivita' svolta  in Italia,  e che le  succursali di  imprese di
investimento e di banche extra comunitarie insediate in Italia devono
aderire  ad uno  dei  suddetti sistemi  di indennizzo,  limitatamente
all'attivita' svolta in Italia, salvo che aderiscano ad un sistema di
indennizzo estero equivalente;
  Visto  l'articolo  62  il  quale dispone  l'adeguamento  del  Fondo
nazionale di garanzia al regolamento di cui al citato articolo 35;
  Considerato che  occorre provvedere all'emanazione  del regolamento
concernente  l'organizzazione  ed  il funzionamento  dei  sistemi  di
indennizzo;
  Sentite la Banca d'Italia e la Consob;
  Visto l'articolo  17, commi 3 e  4, della legge 23  agosto 1988, n.
400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi in data 3 luglio 1997;
  Ritenuto di non  accogliere il suggerimento del  Consiglio di Stato
di  escludere in  via  generale dall'indennizzo  tutte le  operazioni
effettuate per interposta persona, attesa l'esigenza della tutela dei
legittimi interessi dei risparmiatori  e della corretta realizzazione
del mercato interno;
  Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17,  comma 3, della citata legge  n. 400/1988, in
data 16 settembre 1997;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
  a)  "sistemi  di indennizzo":  i  soggetti  di natura  privatistica
aventi personalita'  giuridica eventualmente espressa anche  in forma
di societa' consortili,  costituiti per la tutela  di crediti vantati
nei confronti delle imprese e  degli intermediari di cui alle lettere
b), c) e d) seguenti;
  b)   "imprese  di   investimento":  le   imprese  di   investimento
comunitarie ed  extra comunitarie definite dall'articolo  1, comma 5,
lettere e) ed f), del decreto  legislativo 23 luglio 1996, n. 415 (di
seguito decreto);
  c) "intermediari finanziari":  gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco  previsto dall'articolo  107  del  decreto legislativo  1
settembre 1993, n. 385, e  successive modificazioni (di seguito testo
unico bancario) abilitati a prestare servizi di investimento ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, del decreto;
  d)   "intermediari":   le   banche   italiane,   le   societa'   di
intermediazione  mobiliare (SIM),  gli  intermediari finanziari,  gli
agenti  di cambio,  nonche' le  banche estere  (comunitarie ed  extra
comunitarie) e le imprese di investimento;
  e)  "investitori":  i  clienti  che  affidano  denaro  o  strumenti
finanziari   agli   intermediari,   nell'ambito  di   operazioni   di
investimento;
  f) "operazioni di investimento": i servizi di investimento definiti
dall'articolo 1,  comma 3, del  decreto ed il servizio  accessorio di
cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto medesimo;
  g)  "gruppo":  quello  definito   dalla  Banca  d'Italia  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 4, del decreto.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  Il testo   dell'art. 35 del D.Lgs.  23 luglio 1996, n.
          415, e' il seguente:
            "Art. 5. - 1. L'esercizio dei servizi  d'investimento  e'
          subordinato  all'adesione  a   un sistema di   indennizzo a
          tutela  degli investitori riconosciuto  dal  Ministero  del
          tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob.
            2.  Il Ministero del tesoro, sentite  la Banca d'Italia e
          la Consob, disciplina con  regolamento l'organizzazione   e
          il  funzionamento dei sistemi di indennizzo.
            3.    La Banca   d'Italia,   sentita   la Consob,   detta
          regole per    il  coordinamento    dell'operativita'    dei
          sistemi  d'indennizzo  con  la procedura   di  liquidazione
          coatta    amministrativa,      nonche'   con l'attivita' di
          vigilanza in generale.
            4.  I   sistemi   di   indennizzo sono   surrogati    nei
          diritti    degli  investitori   fino alla   concorrenza dei
          pagamenti effettuati  a loro favore.
            5. Gli organi della procedura  concorsuale  verificano  e
          attestano  se  i    crediti  ammessi   allo   stato passivo
          derivano  dall'esercizio    dei  servizi  di   investimento
          tutelati dai sistemi di indennizzo".
            -  Il  testo  dell'art.  36 del D.Lgs. n. 415/1996, e' il
          seguente:
            "Art. 36. - 1. Le succursali di imprese di investimento e
          di banche comunitarie insediate in Italia possono  aderire,
          al  fine  di  integrare  la  tutela  offerta dal sistema di
          indennizzo  del  Paese  d'origine,  a  un   sistema      di
          indennizzo     riconosciuto,   limitatamente  all'attivita'
          svolta in Italia.
            2.   Salvo   che   aderiscano   a     un    sistema    di
          indennizzo   estero equivalente, le  succursali di  imprese
          di  investimento e  di banche extracomunitarie insediate in
          Italia  devono  aderire  a    un  sistema   di   indennizzo
          riconosciuto,     limitatamente  all'attivita'   svolta  in
          Italia.  La Banca  d'Italia  verifica che   la    copertura
          offerta    dai sistemi di indennizzo esteri cui  aderiscono
          le succursali  di  imprese  di  investimento  e  di  banche
          extracomunitarie  operanti  in  Italia  possa  considerarsi
          equivalente  a quella offerta dai   sistemi  di  indennizzo
          riconosciuti".
            -  Il  testo  dell'art.  62 del D.Lgs. n. 415/1996, e' il
          seguente:
            "Art. 62.  - 1.  Il Fondo  istituito ai  sensi  dell'art.
          15,  della legge   2 gennaio  1991, n.  1, ha  personalita'
          giuridica  di diritto privato  ed e'   riconosciuto   quale
          sistema  di  indennizzo ai  sensi dell'art. 35.
            Entro   novanta   giorni  dall'entrata    in  vigore  del
          regolamento previsto  dall'art.  35,   comma  2,  il  Fondo
          adegua     la     propria  organizzazione  e   il   proprio
          funzionamento al regolamento medesimo.
            3.  Fino  all'adeguamento previsto dal  comma 2, il Fondo
          continua ad operare secondo  la disciplina  previgente.  La
          medesima  disciplina  si applica agli  interventi dovuti in
          relazione alle insolvenze  per le quali  lo  stato  passivo
          definitivo  sia  stato  depositato   prima dell'entrata  in
          vigore del regolamento previsto  dall'art. 35, comma 2.
            4.  Alla  data dell'adeguamento previsto  dal comma 2, le
          attivita'  e  passivita'  del  Fondo  confluiscono  in  una
          gestione   speciale  secondo  le  modalita'  stabilite  con
          regolamento  del Ministro del tesoro,  sentite  la    Banca
          d'Italia  e la  Consob.  Con il  medesimo regolamento  sono
          disciplinati:   la  gestione speciale  del  patrimonio  del
          Fondo;   la copertura    degli      impegni    del    Fondo
          derivanti     dalle   insolvenze pregresse anche attraverso
          contribuzioni straordinarie a carico  degli  aderenti    al
          Fondo    alla    data   dell'adeguamento;  la  destinazione
          dell'eventuale attivo residuo".
           Note all'art. 1:
            - Il  testo dell'art. 1,  comma 5, lettere e)  ed f)  del
          D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, e' il seguente:
             "5. Si intendono per:
              ad) (omissis);
            e)      ''impresa     di     investimento  comunitaria'',
          l'impresa,  diversa dalla banca,   autorizzata  a  svolgere
          servizi    di investimento, avente sede legale  e direzione
          generale   in un medesimo   Stato  appartenente  all'Unione
          europea, diverso dall'Italia;
            f)    ''impresa   di   investimento   extracomunitaria'',
          l'impresa, diversa dalla banca,    autorizzata  a  svolgere
          servizi    di investimento, avente sede legale in uno Stato
          non appartenente all'Unione europea".
            -  Il testo dell'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.
          385, e' il seguente:
            "Art. 107 (Elenco   speciale). -  1.  Il  Ministro    del
          tesoro,  sentite  la   Banca    d'Italia   e   la   Consob,
          determina   criteri   oggettivi,  riferibili  all'attivita'
          svolta, alla  dimensione e al  rapporto tra indebitamento e
          patrimonio,  in    base  ai    quali sono   individuati gli
          intermediari finanziari  che  si  devono  iscrivere  in  un
          elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.
            2. La Banca d'Italia, in  conformita' delle deliberazioni
          del  CICR,  detta   agli intermediari  iscritti nell'elenco
          speciale disposizioni  aventi  ad    oggetto  l'adeguatezza
          patrimoniale  ed    il contenimento del rischio   nelle sue
          diverse      configurazioni   nonche'      l'organizzazione
          amministrativa  e  contabile    e i controlli interni.   La
          Banca  d'Italia  puo'  adottare,  ove  la   situazione   lo
          richieda, provvedimenti specifici nei confronti  di singoli
          intermediari    per le materie  in precedenza indicate. Con
          riferimento a determinati   tipi di  attivita'    la  Banca
          d'Italia  puo'    inoltre  dettare    disposizioni volte ad
          assicurarne il regolare esercizio.
            3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia,  con  le
          modalita'  e  nei  termini da essa  stabiliti, segnalazioni
          periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
            4.  La Banca  d'Italia puo'   effettuare ispezioni    con
          facolta'    di  richiedere  l'esibizione di documenti e gli
          atti ritenuti necessari.
            4-bis. La Banca d'Italia puo'  imporre agli  intermediari
          il   divieto   di   intraprendere   nuove   operazioni  per
          violazione di norme di legge o di disposizioni  emanate  ai
          sensi del presente decreto.
            5.  Gli  intermediari   finanziari  iscritti  nell'elenco
          speciale  restano  iscritti  anche nell'elenco generale;  a
          essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106".
            - Il   testo dell'art.   2, comma   4,  del  D.Lgs.    n.
          415/1996,  e' il seguente:
            "4.   Nei casi  e alle  condizioni stabilite  dalla Banca
          d'Italia, sentita la  Consob, gli  intermediari  finanziari
          iscritti  nell'elenco  previsto  dall'art.    107 del testo
          unico  bancario  possono    prestare  i  servizi   previsti
          dall'art.  1,  comma  3,  lettera  a),  limitatamente  agli
          strumenti finanziari  derivati, nonche' i servizi  previsti
          dall'art.  1, comma   3, lettera c). La    Banca  d'Italia,
          d'intesa  con    la Consob, individua le norme del presente
          decreto applicabili in tali ipotesi.  Si applicano comunque
          gli articoli 43 e 44".
            - Il   testo dell'art.   1, comma   3,  del  D.Lgs.    n.
          415/1996,  e' il seguente:
            "3.  Per  ''servizi  d'investimento''   si  intendono  le
          seguenti  attivita',  quando  hanno  per  oggetto strumenti
          finanziari:
              a) negoziazione per conto proprio;
              b) negoziazione per conto terzi;
              c)  collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione
          o acquisto a  fermo,  ovvero  assunzione  di  garanzia  nei
          confronti dell'emittente;
              d)  gestione  su    base individuale di portafogli   di
          investimento per conto terzi;
              e)  ricezione  e   trasmissione   di   ordini   nonche'
          mediazione".
            -   Il   testo dell'art.  1,  comma  4,  lettera  a), del
          D.Lgs.  n.  415/1996, e' il seguente:
            "4. Per ''servizi accessori'' si intendono i seguenti:
              a) custodia e amministrazione di strumenti finanziari".
            - Il   testo dell'art.   6, comma   4,  del  D.Lgs.    n.
          415/1996,  e' il seguente:
            "4.  La Banca  d'Italia, sentita la CONSOB, determina  la
          nozione di gruppo rilevante  ai fini della    verifica  del
          requisito  previsto dal comma 1, lettera h)".
            -  Per   maggior chiarezza   si riporta  il provvedimento
          della Banca d'Italia del 24 dicembre 1996 che individua  la
          nozione di gruppo:
            "Ai    fini    del    rilascio dell'autorizzazione   alla
          prestazione   di servizi d'investimento   fanno  parte  del
          gruppo della SIM  i soggetti italiani ed esteri che:
              a) controllano la SIM;
              b) sono controllati dalla SIM;
              c) sono controllati dallo stesso soggetto che controlla
          la SIM.
            Si  considerano altresi' appartenenti al gruppo della SIM
          i soggetti italiani ed esteri che:
              a) partecipano al  capitale della SIM in misura  almeno
          pari al 20% del capitale con diritto di voto;
              b) sono  partecipati dalla  SIM in  misura almeno  pari
          al  20% del capitale con diritto di voto.
            Per   la  verifica   di  tali  condizioni  si   computano
          anche  le partecipazioni possedute  indirettamente, per  il
          tramite      di  societa'  controllate,  fiduciarie  o  per
          interposta persona".