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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1997, n. 481

Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 93/65/CEE e 97/15/CE, in materia di apparecchiature e sistemi per la gestione del traffico aereo.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-1-1998
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vigente al 27/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 31-1-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la  legge 6  febbraio 1996, n.  52, recante  disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle  Comunita' europee,  legge comunitaria  1994, ed  in particolare
l'articolo 4 e l'allegato C;
  Vista  la direttiva  93/65/CEE del  Consiglio del  19 luglio  1993,
relativa alla definizione e  all'utilizzazione di specifiche tecniche
compatibili per  l'acquisto di  apparecchiature e  di sistemi  per la
gestione del traffico aereo;
  Vista la  direttiva 97/15/CE della  Commissione del 25  marzo 1997,
che  adotta  le  norme  Eurocontrol   e  che  modifica  la  direttiva
93/65/CEE;
  Vista  la  legge  20  dicembre  1995, n.  575,  di  adesione  della
Repubblica italiana  alla convenzione internazionale  di cooperazione
per  la sicurezza  della navigazione  aerea (Eurocontrol),  firmata a
Bruxelles il 13 dicembre 1960 e atti internazionali successivi;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 novembre 1997;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 5 dicembre 1997;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione,  di  concerto  con  i
Ministri  dell'industria, del  commercio e  dell'artigianato e  della
difesa;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Il  presente  regolamento  si  applica  alla  realizzazione  ed
all'approvvigionamento  di  apparecchiature  e   di  sistemi  per  la
gestione del traffico  aereo, con particolare riguardo  ai sistemi di
comunicazione,  di  navigazione,  di  sorveglianza  e  di  assistenza
automatizzata al controllo del traffico aereo.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai   sensi dell'art. 10, commi   2 e  3,  del  testo  unico
          delle   disposizioni   sulla   promulgazione  delle  leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni di legge modificate o  alle    quali  e'
          operato  il    rinvio.  Restano    invariati  il   valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
            Per le direttive   CEE vengono forniti gli    estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
            -  L'art.  87  della    Costituzione   conferisce,    tra
          l'altro,    al  Presidente della   Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge ed i regolamenti.
            -  La  legge    23 agosto 1988, n. 400,   reca disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri.
             L'art. 17, comma 1, cosi' recita:
            "Art.    17  (Regolamenti).    -   1. Con   decreto   del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere dei Consiglio di
          Stato che deve pronunziarsi entro  novanta  giorni    dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e
          dei    decreti  legislativi   recanti norme   di principio,
          esclusi  quelli     relativi  a  materie   riservate   alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge".
            -    La   legge   6   febbraio    1996,   n.   52,   reca
          disposizioni   per l'adempimento   di   obblighi  derivanti
          dall'appartenenza    dell'Italia alle Comunita'   europee -
          legge comunitaria  per il 1994. L'art.   4 e  l'allegato  C
          cosi recitano:
            "Art.  4  (Attuazione  di  direttive  comunitarie  in via
          regolamentare).   - 1.   Il  Governo  e'    autorizzato  ad
          attuare  in  via   regolamentare, a norma degli articoli 3,
          comma 1, lettera  c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n.  86,
          le  direttive  comprese  nell'elenco di cui all'allegato C,
          applicando anche il disposto dell'art. 5,  comma  1,  della
          citata legge n. 86 del 1989.
           Allegato C (art. 4)
           Elenco delle direttive da attuare in via regolamentare
            89/392/CEE:     direttiva   del    Consiglio,   del    14
          giugno      1989,  concernente  il    ravvicinamento  delle
          legislazioni degli  Stati membri relative alle macchine.
            91/368/CEE:   direttiva   del  Consiglio,  del 20  giugno
          1991,  che modifica la direttiva 89/392/CEE  concernente il
          ravvicinamento  delle  legislazioni  degli   Stati   membri
          relative alle macchine.
            93/53/CEE:    direttiva  del   Consiglio, del   24 giugno
          1993, recante misure comunitarie  minime  di  lotta  contro
          talune malattie dei pesci.
            93/65/CEE:  direttiva    del  Consiglio,    del 19 luglio
          1993, relativa alla    definizione  e     all'utilizzazione
          di    specifiche    tecniche compatibili per  l'acquisto di
          apparecchiature e  di sistemi  per la gestione del traffico
          aereo.
            93/75/CEE: direttiva  del  Consiglio,  del  13  settembre
          1993, relativa alle  condizioni  minime  necessarie  per le
          navi   dirette   a  porti marittimi della  Comunita' o  che
          ne  escono    e  che    trasportano  merci   pericolose   o
          inquinanti.
            94/9/CE:   direttiva  del     Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,   del   23   marzo   1994,      concernente   il
          ravvicinamento  delle    legislazioni  degli Stati   membri
          relative  agli   apparecchi   e   sistemi   di   protezione
          destinati  a  essere utilizzati in atmosfera potenzialmente
          esplosiva".
            - La  direttiva 93/65/CEE  e' pubblicata  in GUCE n.    L
          187  del 29 luglio 1993.
            - La direttiva 97/15/CE e' pubblicata in GUCE n. L 95 del
          10 aprile 1997.
            -  La legge 20 dicembre 1995, n. 575, reca adesione della
          Repubblica italiana  alla  convenzione   internazionale  di
          cooperazione    per    la sicurezza della navigazione aerea
          (Eurocontrol), firmata a Bruxelles il 13 dicembre  1960,  e
          atti internazionali successivi.