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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1997, n. 470

Regolamento recante disciplina degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-1-1998
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 23-1-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista la  legge 18 gennaio  1994, n. 59,  concernente l'ordinamento
della  professione   di  tecnologo   alimentare,  e   in  particolare
l'articolo  1,  comma  2,  il  quale prevede  che,  con  decreto  del
Presidente della Repubblica, sono emanate norme regolamentari al fine
di  disciplinare l'esame  di Stato  per l'abilitazione  all'esercizio
della medesima professione;
  Visto  il   regolamento  sugli  esami  di   Stato  di  abilitazione
all'esercizio delle professioni, approvato con decreto ministeriale 9
settembre 1957, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957;
  Sentito il  parere del Consiglio universitario  nazionale, espresso
nella seduta del 5 ottobre 1995;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 giugno 1997;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 14 novembre 1997;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  All'esame  di  Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio  della
professione  di  tecnologo  alimentare  sono ammessi  i  laureati  in
scienze  e tecnologie  alimentari,  nonche' quelli  in scienze  delle
preparazioni alimentari.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni       sulla   promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al Presidente della  Repubblica il   potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            -  Il  testo  dell'art.   1   della legge   18    gennaio
          1994,    n.    59  (Ordinamento    della   professione   di
          tecnologo  alimentare)  e'  il seguente:
            "Art.  1     (Titolo   di   tecnologo      alimentare   -
          Abilitazione). -  1. Il titolo  di   tecnologo  alimentare,
          al    fine      dell'esercizio   delle attivita'   di   cui
          all'art.   2,   spetta    a      chi    abbia    conseguito
          l'abilitazione    all'esercizio    della   professione   di
          tecnologo  alimentare  e  sia  iscritto all'apposito albo a
          norma dell'art. 27.
            2. Il conseguimento dell'abilitazione   e' subordinto  al
          superamento di un  esame di Stato  disciplinato con decreto
          del  Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge.
            3.  Sono   ammessi a  sostenere l'esame  di Stato di  cui
          al  comma 2 coloro  che abbiano  conseguito il  diploma  di
          laurea  in scienze  e tecnologie alimentari".
            -  Il comma  1 dell'art.  17   della legge   n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'   di    Governo  e  ordinamento
          della    Presidenza  del Consiglio   dei Ministri),    come
          modificato    dall'art.  74    del  decreto legislativo   3
          febbraio  1993, n.   29,   prevede che   con decreto    del
          Presidente  della    Repubblica,  previa  deliberazione del
          Consiglio  dei  Ministri,    sentito    il    parere    del
          Consiglio  di  Stato  che  deve pronunziarsi  entro novanta
          giorni   dalla      richiesta,  possano     essere  emanati
          regolamenti per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e
          dei    decreti  legislativi   recanti norme   di principio,
          esclusi  quelli     relativi  a  materie   riservate   alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge.
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge.
            Il   comma 4  dello  stesso articolo  stabilisce  che gli
          anzidetti regolamenti debbano  recare la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei  conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.