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DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 467

Disposizioni in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettere e) ed i), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/1/1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2002)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 20-1-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
 Visto  l'articolo  3,  comma  162,  lettere e) ed i), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione  di
uno  o  piu'  decreti  legislativi  concernenti  l'abrogazione  della
maggiorazione di conguaglio e il coordinamento della  disciplina  del
credito di imposta sugli utili societari;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 settembre 1997;
 Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 259, che
ha fissato alla data del 30 novembre 1997 il termine per  l'esercizio
delle deleghe legislative recate dal citato articolo 3 della legge n.
662 del 1996;
 Vista  la  deliberazione del Presidente del Senato della Repubblica,
d'intesa con il Presidente della Camera  dei  deputati,  adottata  ai
sensi  dell'articolo 3, comma 15, della citata legge n. 662 del 1996,
con la quale e' stata concessa la proroga di venti giorni del termine
per l'adozione del parere da  parte  della  commissione  parlamentare
istituita  a  norma dello stesso articolo 3, comma 13, della legge n.
662 del 1996;
 Considerato che in applicazione del citato  articolo  3,  comma  16,
della  legge  n. 662 del 1996, e' conseguentemente prorogato di venti
giorni il termine per l'esercizio della delega;
 Acquisito il parere della citata commissione parlamentare;
 Acquisito il parere della Conferenza unificata  istituita  ai  sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 dicembre 1997;
 Sulla proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e
per la funzione pubblica e gli affari regionali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
        Imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio
 1.  Le riserve e gli altri fondi di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo
105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo
vigente anteriormente alla modifica di cui al successivo articolo  2,
comma   1,   numero   10),   esistenti   nel  bilancio  o  rendiconto
dell'esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre
1996 sono soggetti, anche se imputati al capitale sociale o al  fondo
di   dotazione,   ad   imposta  sostitutiva  della  maggiorazione  di
conguaglio, pari al 5,6 per cento per quelli di cui al comma 2 e pari
al 2,2 per cento per quelli di cui al comma 4.
 2. L'eccedenza di cui al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 105
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, nel testo
vigente anteriormente alla modifica di cui al successivo articolo  2,
comma  1,  numero  10),  che  risulta esposta nella dichiarazione dei
redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso alla data
del 31 dicembre 1996, si computa in diminuzione delle riserve e degli
altri  fondi  di  cui  al  comma  4 del medesimo articolo 105, che si
considerano  assoggettati  all'imposta  sul  reddito  delle   persone
giuridiche fino a concorrenza del suo ammontare.
 3.  L'imposta  sostitutiva  e'  liquidata  nella  dichiarazione  dei
redditi di cui al comma 2 ed e' versata in tre rate, rispettivamente,
entro il termine per il versamento del  saldo  dell'imposta  relativa
alle  prime  tre  dichiarazioni  dei  redditi  relative agli esercizi
successivi a  quello  in  corso  alla  data  del  31  dicembre  1996.
L'importo da versare e' pari al 9 per cento dell'imposta sostitutiva,
per il primo versamento, al 50 per cento per il secondo, ed al 41 per
cento per il terzo.
 4.  L'imposta sostitutiva e' indeducibile e puo' essere imputata, in
tutto o  in  parte,  alle  riserve  o  altri  fondi  del  bilancio  o
rendiconto.  Se l'imposta sostitutiva e' imputata al capitale sociale
o  fondo  di dotazione, la corrispondente riduzione e' operata, anche
in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con  le  modalita'  di
cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.
 5.  Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi,
le sanzioni ed il contenzioso si applicano le  disposizioni  previste
per le imposte sui redditi.
 6.  Le  disposizioni  dei  commi  precedenti  non  si  applicano nei
confronti delle societa' e degli enti  totalmente  partecipati  dallo
Stato.
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art.  10, commi 2 e 3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la  delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -  L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
            - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 162, lettere  e)
          ed  i),  della  legge  23  dicembre  1996, n. 662, recante:
          Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
             "e) abrogazione della maggiorazione di conguaglio  prev-
          edendo l'affrancamento obbligatorio delle riserve di cui ai
          commi 2 e 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte
          sui  redditi,  approvato  con  decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con  il  pagamento  di
          un'imposta  sostitutiva  non  superiore  al  6  per  cento;
          l'imposta  sostitutiva,  non  deducibile  ai   fini   della
          determinazione   del   reddito  imponibile,  potra'  essere
          prelevata  a  carico  delle  riserve  e  per  la   relativa
          riscossione  potranno  essere previste diverse modalita' di
          rateazione non superiori in ogni  caso  a  tre  anni  dalla
          prima scadenza;
             (Omissis);
             i) coordinamento della disciplina del credito di imposta
          sugli  utili  societari  con  le  disposizioni  di cui alle
          precedenti lettere e con  la  lettera  m)  del  comma  160;
          compensazione, ai soli fini della lettera e), con l'imposta
          relativa  al  dividendo  da  cui  deriva;  negli altri casi
          l'ammontare  del  credito  di  imposta  non  potra'  essere
          superiore all'effettivo ammontare dell'imposta pagata dalla
          societa'  alla  cui  distribuzione  di  utili il credito di
          imposta e' riferito".
            - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1,  della  legge
          31  luglio  1997, n. 259, recante conversione in legge, con
          modificazioni, del D.L. 27 giugno 1997, n. 185, concernente
          differimento del termine  per  il  versamento  dei  tributi
          relativi alla dichiarazioni di successione:
            "1.  All'art.  3, comma 16, della legge 23 dicembre 1996,
          n. 662, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  ''Nel
          computo dei termini previsti dai commi 14 e 15 del presente
          articolo  non  viene  considerato il periodo di sospensione
          estiva  dei  lavori  parlamentari''.    Conseguentemente  i
          termini per l'esercizio delle deleghe legislative stabilite
          all'art.  3 della citata legge n. 662 del 1996 sono fissati
          al  30  novembre  1997,  fermo restando quanto disposto dal
          comma 133 del medesimo art.  3".
            - Si riporta il testo dei commi 13, 15 e 16 dell'art.  3,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante:
            "13.  Entro  trenta  giorni  dalla  data di pubblicazione
          della  presente  legge  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica  italiana, e' istituita una commissione composta
          da  quindici  senatori  e   quindici   deputati,   nominati
          rispettivamente  dal Presidente del Senato della Repubblica
          e dal Presidente della Camera  dei  deputati  nel  rispetto
          della  proporzione  esistente  tra  i  gruppi parlamentari,
          sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi".
            "15. La commissione  puo'  chiedere  una  sola  volta  ai
          Presidenti  delle  Camere  una  proroga di venti giorni per
          l'adozione del parere, qualora cio' si renda necessario per
          la complessita' della materia o per  il  numero  di  schemi
          trasmessi    nello    stesso    periodo   all'esame   della
          commissione".
            "16. Qualora sia richiesta, ai sensi  del  comma  15,  la
          proroga  per  l'adozione  del  parere, e limitatamente alle
          materie  per  cui  essa  sia  concessa,   i   termini   per
          l'esercizio  della  delega  sono prorogati di venti giorni.
          Trascorso il termine di  cui  al  comma  14  ovvero  quello
          prorogato  ai  sensi  del  comma  15,  il parere si intende
          espresso favorevolmente.  Nel computo dei termini  previsti
          dai   commi  14  e  15  del  presente  articolo  non  viene
          considerato il periodo di  sospensione  estiva  dei  lavori
          parlamentari".
            - Si riporta il testo dell'art. 8 del D.Lgs. n. 281/1997,
          recante:    "Definizione  ed ampliamento delle attribuzioni
          della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interessi
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          conferenza Stato-citta' ed autonomie locali":
            "Art.  8.  (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-
          regioni.
            2. La Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli affari regionali; ne fanno parte altresi'  il  Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge  8 giugno 1990, n.  142. Alle riunioni possono essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
            3.  La  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie locali e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
            4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata
          dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le  sedute  sono
          presiedute  dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su
          sua delega, dal Ministro per gli  affari  regionali  o,  se
          tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno".
            - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge n. 142/90,
          recante ordinamento delle autonomie locali:
            "Art.  17.  (Aree  metropolitane).  - 1. Sono considerate
          aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino,
          Milano, Venezia,  Genova,  Bologna,  Firenze,  Roma,  Bari,
          Napoli  e  gli  altri comuni i cui insediamenti abbiano con
          essi  rapporti  di  stretta  integrazione  in  ordine  alle
          attivita   economiche,  ai  servizi  essenziali  alla  vita
          sociale,  nonche'   alle   relazioni   culturali   e   alle
          caratteristiche territoriali.
            2.   La   regione   puo'   procedere  alla  delimitazione
          territoriale di  ciascuna  area  metropolitana,  sentiti  i
          comuni  e le province interessate, entro un anno dalla data
          di entrata in vigore della presente legge.
            3.  Quando  l'area  metropolitana  non  coincide  con  il
          territorio  di  una  provincia  si   procede   alla   nuova
          delimitazione    delle    circoscrizioni    provinciali   o
          all'istituzione di nuove province ai sensi  dell'art.    16
          considerando  l'area  metropolitana  come territorio di una
          nuova provincia.
            4. Nell'area metropolitana la provincia si configura come
          autorita' metropolitana con specifica  potesta'  statutaria
          ed assume la denominazione di "citta' metropolitana".
            5.  In attuazione dell'art. 43 della legge costituzionale
          26 febbraio 1948, n. 3 (statuto speciale per la  Sardegna),
          la regione Sardegna puo' con legge dare attuazione a quanto
          previsto   nel   presente   articolo   delimitando   l'area
          metropolitana di Cagliari".
          Note all'art. 1:
            - Si riporta il testo dell'art. 105, commi 2, 3 e  4  del
          testo unico 22 dicembre 1986, n. 917:
            "2.  Se  vengono distribuite somme prelevate da riserve o
          altri fondi formati con utili o proventi  non  assoggettati
          all'imposta  a  decorrere dall'esercizio in corso alla data
          del 1 dicembre 1983, l'imposta dovuta per  l'esercizio  nel
          quale  ne e' stata deliberata la distribuzione e' aumentata
          di  un  importo  pari  a  nove  sedicesimi   del   relativo
          ammontare,  diminuito  della parte assegnata alle azioni di
          risparmio al portatore.
            3. Se il 64% del reddito dichiarato in un  esercizio,  al
          lordo  delle  perdite  riportate da precedenti esercizi, e'
          superiore all'utile risultante dal bilancio, la  differenza
          e' computata in diminuzione delle riserve o fondi di cui al
          comma 2, i quali si considerano assoggettati ad imposta per
          l'ammontare  corrispondente.  Se la differenza e' superiore
          all'ammontare complessivo delle riserve o fondi di  cui  al
          comma  2  l'eccedenza si computa in aumento degli utili dei
          successivi esercizi che possono  essere  distribuiti  senza
          maggiorazione.
            4.  Se  vengono  distribuite somme prelevate da riserve o
          altri fondi gia' esistenti alla fine dell'ultimo  esercizio
          chiuso  anteriormente  alla  data  del  1  dicembre 1983, o
          formati  con  utili  o  proventi   dell'esercizio   stesso,
          l'imposta  dovuta  per  l'esercizio  nel  quale ne e' stata
          deliberata la distribuzione e' aumentata di un importo pari
          al  15%  del  relativo  ammontare,  diminuito  della  parte
          assegnata alle azioni di risparmio al portatore".
            -  Si  riportano  i  testi degli articoli 2365 e 2445 del
          codice civile:
            "Art.  2365  (Assemblea  strordinaria).   -   L'assemblea
          straordinaria   delibera   sulle   modificazioni  dell'atto
          costitutivo  e  sull'emissione  di  obbligazioni.  Delibera
          altresi'  sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma
          degli articoli 2450 e 2452".
            "Art. 2445 (Riduzione  del  capitale  esuberante).  -  La
          riduzione  del  capitale,  quando questo risulta esuberante
          per il conseguimento dell'oggetto sociale, puo' aver  luogo
          sia   mediante   liberazione   dei  soci  dall'obbligo  dei
          versamenti   ancora   dovuti,  sia  mediante  rimborso  del
          capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327  e
          2412.
            L'avviso  di convocazione dell'assemblea deve indicare le
          ragioni e le modalita' della riduzione. La  riduzione  deve
          comunque  effettuarsi  con  modalita'  tali  che  le azioni
          proprie  eventualmente  possedute  dopo  la  riduzione  non
          eccedano la decima parte del capitale sociale.
            La  deliberazione  puo' essere eseguita soltanto dopo tre
          mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese,
          purche'  entro  questo  termine  nessun  creditore  sociale
          anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.
            Il tribunale, nonostante l'opposizione, puo' disporre che
          la riduzione abbia luogo, previa prestazione da parte della
          societa' di un'idonea garanzia".