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DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 467

Disposizioni in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettere e) ed i), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/1/1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2002)
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Testo in vigore dal: 20-1-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
 Visto  l'articolo  3,  comma  162,  lettere e) ed i), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione  di
uno  o  piu'  decreti  legislativi  concernenti  l'abrogazione  della
maggiorazione di conguaglio e il coordinamento della  disciplina  del
credito di imposta sugli utili societari;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 settembre 1997;
 Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 259, che
ha fissato alla data del 30 novembre 1997 il termine per  l'esercizio
delle deleghe legislative recate dal citato articolo 3 della legge n.
662 del 1996;
 Vista  la  deliberazione del Presidente del Senato della Repubblica,
d'intesa con il Presidente della Camera  dei  deputati,  adottata  ai
sensi  dell'articolo 3, comma 15, della citata legge n. 662 del 1996,
con la quale e' stata concessa la proroga di venti giorni del termine
per l'adozione del parere da  parte  della  commissione  parlamentare
istituita  a  norma dello stesso articolo 3, comma 13, della legge n.
662 del 1996;
 Considerato che in applicazione del citato  articolo  3,  comma  16,
della  legge  n. 662 del 1996, e' conseguentemente prorogato di venti
giorni il termine per l'esercizio della delega;
 Acquisito il parere della citata commissione parlamentare;
 Acquisito il parere della Conferenza unificata  istituita  ai  sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 dicembre 1997;
 Sulla proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e
per la funzione pubblica e gli affari regionali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
        Imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio
 1.  Le riserve e gli altri fondi di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo
105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo
vigente anteriormente alla modifica di cui al successivo articolo  2,
comma   1,   numero   10),   esistenti   nel  bilancio  o  rendiconto
dell'esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre
1996 sono soggetti, anche se imputati al capitale sociale o al  fondo
di   dotazione,   ad   imposta  sostitutiva  della  maggiorazione  di
conguaglio, pari al 5,6 per cento per quelli di cui al comma 2 e pari
al 2,2 per cento per quelli di cui al comma 4.
 2. L'eccedenza di cui al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 105
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, nel testo
vigente anteriormente alla modifica di cui al successivo articolo  2,
comma  1,  numero  10),  che  risulta esposta nella dichiarazione dei
redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso alla data
del 31 dicembre 1996, si computa in diminuzione delle riserve e degli
altri  fondi  di  cui  al  comma  4 del medesimo articolo 105, che si
considerano  assoggettati  all'imposta  sul  reddito  delle   persone
giuridiche fino a concorrenza del suo ammontare.
 3.  L'imposta  sostitutiva  e'  liquidata  nella  dichiarazione  dei
redditi di cui al comma 2 ed e' versata in tre rate, rispettivamente,
entro il termine per il versamento del  saldo  dell'imposta  relativa
alle  prime  tre  dichiarazioni  dei  redditi  relative agli esercizi
successivi a  quello  in  corso  alla  data  del  31  dicembre  1996.
L'importo da versare e' pari al 9 per cento dell'imposta sostitutiva,
per il primo versamento, al 50 per cento per il secondo, ed al 41 per
cento per il terzo.
 4.  L'imposta sostitutiva e' indeducibile e puo' essere imputata, in
tutto o  in  parte,  alle  riserve  o  altri  fondi  del  bilancio  o
rendiconto.  Se l'imposta sostitutiva e' imputata al capitale sociale
o  fondo  di dotazione, la corrispondente riduzione e' operata, anche
in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con  le  modalita'  di
cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.
 5.  Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi,
le sanzioni ed il contenzioso si applicano le  disposizioni  previste
per le imposte sui redditi.
 6.  Le  disposizioni  dei  commi  precedenti  non  si  applicano nei
confronti delle societa' e degli enti  totalmente  partecipati  dallo
Stato.
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art.  10, commi 2 e 3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
 Visto  l'articolo  3,  comma  162,  lettere e) ed i), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione  di
uno  o  piu'  decreti  legislativi  concernenti  l'abrogazione  della
maggiorazione di conguaglio e il coordinamento della  disciplina  del
credito di imposta sugli utili societari;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 settembre 1997;
 Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 259, che
ha fissato alla data del 30 novembre 1997 il termine per  l'esercizio
delle deleghe legislative recate dal citato articolo 3 della legge n.
662 del 1996;
 Vista  la  deliberazione del Presidente del Senato della Repubblica,
d'intesa con il Presidente della Camera  dei  deputati,  adottata  ai
sensi  dell'articolo 3, comma 15, della citata legge n. 662 del 1996,
con la quale e' stata concessa la proroga di venti giorni del termine
per l'adozione del parere da  parte  della  commissione  parlamentare
istituita  a  norma dello stesso articolo 3, comma 13, della legge n.
662 del 1996;
 Considerato che in applicazione del citato  articolo  3,  comma  16,
della  legge  n. 662 del 1996, e' conseguentemente prorogato di venti
giorni il termine per l'esercizio della delega;
 Acquisito il parere della citata commissione parlamentare;
 Acquisito il parere della Conferenza unificata  istituita  ai  sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 dicembre 1997;
 Sulla proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e
per la funzione pubblica e gli affari regionali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
        Imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio
 1.  Le riserve e gli altri fondi di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo
105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo
vigente anteriormente alla modifica di cui al successivo articolo  2,
comma   1,   numero   10),   esistenti   nel  bilancio  o  rendiconto
dell'esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre
1996 sono soggetti, anche se imputati al capitale sociale o al  fondo
di   dotazione,   ad   imposta  sostitutiva  della  maggiorazione  di
conguaglio, pari al 5,6 per cento per quelli di cui al comma 2 e pari
al 2,2 per cento per quelli di cui al comma 4.
 2. L'eccedenza di cui al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 105
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, nel testo
vigente anteriormente alla modifica di cui al successivo articolo  2,
comma  1,  numero  10),  che  risulta esposta nella dichiarazione dei
redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso alla data
del 31 dicembre 1996, si computa in diminuzione delle riserve e degli
altri  fondi  di  cui  al  comma  4 del medesimo articolo 105, che si
considerano  assoggettati  all'imposta  sul  reddito  delle   persone
giuridiche fino a concorrenza del suo ammontare.
 3.  L'imposta  sostitutiva  e'  liquidata  nella  dichiarazione  dei
redditi di cui al comma 2 ed e' versata in tre rate, rispettivamente,
entro il termine per il versamento del  saldo  dell'imposta  relativa
alle  prime  tre  dichiarazioni  dei  redditi  relative agli esercizi
successivi a  quello  in  corso  alla  data  del  31  dicembre  1996.
L'importo da versare e' pari al 9 per cento dell'imposta sostitutiva,
per il primo versamento, al 50 per cento per il secondo, ed al 41 per
cento per il terzo.
 4.  L'imposta sostitutiva e' indeducibile e puo' essere imputata, in
tutto o  in  parte,  alle  riserve  o  altri  fondi  del  bilancio  o
rendiconto.  Se l'imposta sostitutiva e' imputata al capitale sociale
o  fondo  di dotazione, la corrispondente riduzione e' operata, anche
in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con  le  modalita'  di
cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.
 5.  Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi,
le sanzioni ed il contenzioso si applicano le  disposizioni  previste
per le imposte sui redditi.
 6.  Le  disposizioni  dei  commi  precedenti  non  si  applicano nei
confronti delle societa' e degli enti  totalmente  partecipati  dallo
Stato.
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art.  10, commi 2 e 3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.