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DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 466

Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/1/1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2003)
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Testo in vigore dal: 20-1-1998
al: 21-2-2000
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
 Visto l'articolo 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed  f),  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante riordino sul reddito al  fine
di favorire la capitalizzazione delle imprese; 
 Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 12 settembre 1997; 
 Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 259, che
ha fissato alla data del 30 novembre 1997 il termine per  l'esercizio
delle deleghe legislative recate dal citato articolo 3 della legge n. 
662 del 1996; 
 Vista la deliberazione del Presidente del Senato  della  Repubblica,
d'intesa con il Presidente della Camera  dei  deputati,  adottata  ai
sensi dell'articolo 3, comma 15, della citata legge n. 662 del  1996,
con la quale e' stata concessa la proroga di venti giorni del termine
per l'adozione del parere da  parte  della  commissione  parlamentare
istituita a norma dello stesso articolo 3, comma 13, della  legge  n.
662 del 1996; 
 Considerato che ai sensi del predetto articolo 3,  comma  16,  della
legge n. 662 del 1996, e' conseguentemente prorogato di venti  giorni
il termine per l'esercizio della delega; 
 Acquisito il parere della citata commissione parlamentare; 
 Acquisito il parere della Conferenza unificata  istituita  ai  sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
 Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 dicembre 1997; 
 Sulla proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e
per la funzione pubblica e gli affari regionali; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
  1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle societa'  e  dagli
enti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b),  del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e'   assoggettabile
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con  l'aliquota  del
19 per cento per la parte corrispondente alla remunerazione ordinaria
della variazione in aumento del capitale investito rispetto a  quello
esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996. 
La  presente  disposizione  non  si   applica   nei   casi   previsti
dall'articolo 125 del testo unico delle imposte sui  redditi.  Se  il
periodo di imposta e' superiore o inferiore ad un anno, la variazione
in aumento va ragguagliata alla durata del periodo stesso. 
  2. La remunerazione ordinaria di cui al comma 1 e' determinata  con
decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il  Ministro  del
tesoro, da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, tenendo conto  dei
rendimenti finanziari  medi  dei  titoli  obbligazionari  pubblici  e
privati, aumentabili fino al 3 per cento a  titolo  di  compensazione
del maggior rischio. 
  3.  L'applicazione  della  disposizione  del  comma  1   non   puo'
determinare un'aliquota media dell'imposta inferiore al 27 per cento. 
La parte di reddito che, per effetto dell'applicazione  del  presente
comma, non fruisce  dell'aliquota  ridotta  di  cui  al  comma  1  e'
computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota  ridotta
dei periodi di  imposta  successivi,  ma  non  oltre  il  quinto.  Il
medesimo riporto a nuovo si applica altresi' nel caso  di  assenza  o
insufficienza di reddito imponibile. 
  4. Ai fini dell'applicazione del comma  1,  il  capitale  investito
esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre  1996
e' costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo  bilancio,
senza tener conto dell'utile del medesimo  esercizio.  Rilevano  come
variazioni in aumento i conferimenti  in  denaro  nonche'  gli  utili
accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non
disponibili  costituite  a  fronte  di  plusvalenze  derivanti  dalla
valutazione effettuata a norma dell'articolo 2426, comma 1, n. 4, del
codice civile;  come  variazioni  in  diminuzione  le  riduzioni  del
patrimonio netto con attribuzione, a  qualsiasi  titolo,  ai  soci  o
partecipanti. In ciascun esercizio la variazione in aumento non  puo'
comunque  eccedere  il  patrimonio  netto  risultante  dal   relativo
bilancio, escluso l'utile del medesimo periodo. 
  5. Gli incrementi derivanti da conferimenti in  denaro  rilevano  a
partire    dalla    data    del    versamento;    quelli    derivanti
dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio  in
cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire
dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. 
            Avvertenza: 
          Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposioni di legge alle quali e' operato  il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui' trascritti. 
          Note alla premesse: 
            - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
            - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
            - Si riporta il testo delle lettere a), b), c),  d),  f),
          del comma 162, art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
          recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica: 
            "162. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti  legislativi  concernenti  il  riordino  delle
          imposte personali sul  reddito,  al  fine  di  favorire  la
          capitalizzazione  delle  imprese  e  tenendo  conto   delle
          esigenze di efficienza, rafforzamento  e  razionalizzazione
          dell'apparato produttivo,  con  l'osservanza  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi; 
             a)   applicazione   agli   utili   corrispondenti   alla
          remunerazione   ordinaria   del   capitale   investito   di
          un'aliquota  ridotta  rispetto  a  quella   ordinaria;   la
          remunerazione  ordinaria  del  capitale   investito   sara'
          determinata  in  base  al  rendimento  figurativo   fissato
          tenendo  conto  dei  rendimenti   finanziari   dei   titoli
          obbligazionari, pubblici e privati,  trattati  nei  mercati
          regolamentati italiani; 
             b) applicazione della nuova disciplina  con  riferimento
          all'incremento  dell'ammontare  complessivo  delle  riserve
          formate con utili, nonche' del  capitale  sociale  e  delle
          riserve e fondi di cui all'articolo 44, comma 1, del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          sempreche'   derivanti   da   conferimenti    in    denaro,
          effettivamente eseguiti, rispetto alle corrispondenti  voci
          risultanti dal bilancio relativo al periodo di  imposta  in
          corso alla data del  30  settembre  1996;  possibilita'  di
          limitazioni o esclusioni del beneficio nel caso di utilizzo
          degli incrementi per finalita' non rispondenti ad  esigenze
          di   efficienza,    rafforzamento    o    razionalizzazione
          dell'apparato produttivo; 
             c)  previsioni  di  particolari  disposizioni   per   le
          societa' costituite dopo il 30 settembre 1996; 
             d) determinazione  dell'aliquota  ridotta  di  cui  alla
          lettera a) in una misura compresa tra i  livelli  minimo  e
          massimo previsti dalla lettera l) del comma 160; 
             e) (omissis); 
             f) possibilita' di prevedere trattamenti  temporanei  di
          favore per le societa' i cui titoli di partecipazione  sono
          ammessi alla quotazione nei mercati regolamentati italiani,
          consistenti in riduzioni  dell'aliquota  fissata  ai  sensi
          della lettera  d)  e  nella  eventuale  applicazione  della
          disciplina di cui  alla  lettera  b)  senza  limitazioni  o
          esclusioni; tale trattamento si applica  per  i  primi  tre
          periodi  di  imposta  successivi  a  quelli   della   prima
          quotazione". 
            - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 della legge
          31 luglio 1997, n. 259, recante conversione in  legge,  con
          modificazioni, del D.L. 27 giugno 1997, n. 185, concernente
          differimento del termine  per  il  versamento  dei  tributi
          relativi alle dichiarazioni di successione: 
            "1. All'articolo 3, comma 16,  della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
          ''Nel computo dei termini previsti dai commi 14  e  15  del
          presente articolo  non  viene  considerato  il  periodo  di
          sospensione    estiva    dei     lavori     parlamentari''.
          Conseguentemente i termini per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative stabilite all'articolo 3 della citata legge  n.
          662 del 1996  sono  fissati  al  30  novembre  1997,  fermo
          restando  quanto  disposto  dal  comma  133  del   medesimo
          articolo 3". 
            - Si riporta il testo dei commi 13, 15 e 16 dell'art.  3,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662: 
            "13. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
          della  presente  legge  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica italiana, e' istituita una commissione  composta
          da  quindici  senatori  e   quindici   deputati,   nominati
          rispettivamente dal Presidente del Senato della  Repubblica
          e dal Presidente della Camera  dei  deputati  nel  rispetto
          della proporzione  esistente  tra  i  gruppi  parlamentari,
          sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi". 
            "15. La commissione  puo'  chiedere  una  sola  volta  ai
          Presidenti delle Camere una proroga  di  venti  giorni  per
          l'adozione del parere, qualora cio' si renda necessario per
          la complessita' della materia o per  il  numero  di  schemi
          trasmessi   nello   stesso    periodo    all'esame    della
          commissione". 
            "16. Qualora sia richiesta, ai sensi  del  comma  15,  la
          proroga per l'adozione del  parere,  e  limitatamente  alle
          materie  per  cui  essa  sia  concessa,   i   termini   per
          l'esercizio della delega sono prorogati  di  venti  giorni.
          Trascorso il termine di  cui  al  comma  14  ovvero  quello
          prorogato ai sensi del  comma  15,  il  parere  si  intende
          espresso favorevolmente. Nel computo dei  termini  previsti
          dai  commi  14  e  15  del  presente  articolo  non   viene
          considerato il periodo di  sospensione  estiva  dei  lavori
          parlamentari". 
            - Si riporta il testo dell'art. 8 del  D.Lgs.  28  agosto
          1997, n. 281,  recante  definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione per le  materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni, con la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali: 
            "Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza  Stato-
          regioni. 
            2. La Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli affari regionali; ne fanno parte altresi'  il  Ministro
          del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il Ministro della sanita', il presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. 
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
            3. La Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
            4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata
          dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le  sedute  sono
          presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o,  su
          sua delega, dal Ministro per gli  affari  regionali  o,  se
          tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno". 
            - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.
          142/1990 recante ordinamento delle autonomie locali: 
            "Art. 17 (Aree metropolitane). - 1. Sono considerate aree
          metropolitane le zone  comprendenti  i  comuni  di  Torino,
          Milano, Venezia,  Genova,  Bologna,  Firenze,  Roma,  Bari,
          Napoli e gli altri comuni i cui  insediamenti  abbiano  con
          essi  rapporti  di  stretta  integrazione  in  ordine  alle
          attivita  economiche,  ai  servizi  essenziali  alla   vita
          sociale,  nonche'   alle   relazioni   culturali   e   alle
          caratteristiche territoriali. 
            2.  La  regione   puo'   procedere   alla   delimitazione
          territoriale di  ciascuna  area  metropolitana,  sentiti  i
          comuni e le province interessate, entro un anno dalla  data
          di entrata in vigore della presente legge. 
            3.  Quando  l'area  metropolitana  non  coincide  con  il
          territorio  di  una  provincia  si   procede   alla   nuova
          delimitazione   delle    circoscrizioni    provinciali    o
          all'istituzione di nuove province  ai  sensi  dell'art.  16
          considerando l'area metropolitana come  territorio  di  una
          nuova provincia. 
            4. Nell'area metropolitana la provincia si configura come
          autorita metropolitana con specifica potesta' statutaria ed
          assume la denominazione di "citta' metropolitana". 
            5. In attuazione dell'art. 43 della legge  costituzionale
          26 febbraio 1948, n. 3 (statuto speciale per la  Sardegna),
          la regione Sardegna puo' con legge dare attuazione a quanto
          previsto   nel   presente   articolo   delimitando   l'area
          metropolitana di Cagliari". 
          Note all'art. 1: 
            - Si riporta il testo dell'art. 87 del TURI 22 dicembre 
          1986, n. 917: 
            "Art.  87  (Soggetti  passivi).  -   1.   Sono   soggetti
          all'imposta sul reddito delle persone giuridiche: 
             a) le societa per azioni e in accomandita per azioni, le
          societa' a responsabilita' limitata, le societa cooperative
          e  le  societa'  di  mutua  assicurazione   residenti   nel
          territorio dello Stato; 
             b) gli enti pubblici e privati diversi  dalle  societa',
          residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto
          esclusivo   o   principale   l'esercizio    di    attivita'
          commerciali; 
             c) gli enti pubblici e privati diversi  dalle  societa',
          residenti nel territorio dello Stato,  che  non  hanno  per
          oggetto esclusivo o  principale  l'esercizio  di  attivita'
          commerciali; 
             d) le societa' e gli enti di  ogni  tipo,  con  o  senza
          personalita' giuridica, non residenti nel territorio  dello
          Stato". 
            - Si riporta il testo dell'art. 125 del testo unico delle
          imposte sui redditi 22 dicembre 1986, n. 917: 
            "Art. 125 (Fallimento e liquidazione coatta).  -  1.  Nei
          casi di fallimento e di liquidazione coatta  amministrativa
          il reddito di impresa  relativo  al  periodo  compreso  tra
          l'inizio dell'esercizio e la dichiarazione di fallimento  o
          il provvedimento che ordina la liquidazione e'  determinato
          in base al bilancio redatto dal curatore o dal  commissario
          liquidatore. Per le imprese individuali e per  le  societa'
          in nome collettivo  e  in  accomandita  semplice  il  detto
          reddito  concorre  a   formare   il   reddito   complessivo
          dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o
          dei soci relativo al periodo di imposta in corso alla  data
          della dichiarazione di fallimento o del  provvedimento  che
          ordina la liquidazione. 
            2. Il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra
          l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale,  quale
          che sia la durata  di  questo  ed  anche  se  vi  e'  stato
          esercizio provvisorio, e' costituito dalla  differenza  tra
          il residuo attivo e  il  patrimonio  netto  dell'impresa  o
          della societa' all'inizio del procedimento, determinato  in
          base ai valori fiscalmente riconosciuti. 
            3. Per le imprese individuali e per le societa'  in  nome
          collettivo e in accomandita semplice la differenza  di  cui
          al comma 2 e' diminuita dei corrispettivi delle cessioni di
          beni personali dell'imprenditore o dei  soci  compresi  nel
          fallimento o nella liquidazione ed e' aumentata dei  debiti
          personali dell'imprenditore o dei soci pagati dal  curatore
          o dal commissario liquidatore.  Ai  fini  dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche il reddito che ne risulta, al
          netto  dell'imposta  locale  sui   redditi,   e'   imputato
          all'imprenditore, ai familiari partecipanti  all'impresa  o
          ai soci nel periodo di imposta  in  cui  si  e'  chiuso  il
          procedimento; se questo si chiude in perdita  si  applicano
          le disposizioni dell'articolo 8. Per i redditi relativi  ai
          beni  e  diritti  non  compresi  nel  fallimento  o   nella
          liquidazione a norma dell'art. 46 del R.D. 16  marzo  1942,
          n. 267, restano fermi, in ciascun periodo di  imposta,  gli
          obblighi tributari dell'imprenditrore o dei soci. 
            4. L'imposta locale sui redditi afferente il  reddito  di
          impresa relativo al periodo di durata del  procedimento  e'
          commisurata alla differenza di cui ai commi 2  e  3  ed  e'
          prelevata sulla stessa. 
            Per i redditi di ciascuno degli immobili di cui  all'art.
          57, comma 1, e di quelli personali dell'imprenditore o  dei
          soci compresi nel fallimento o nella liquidazione l'imposta
          e' dovuta per  ciascun  anno  di  possesso  rientrante  nel
          periodo di durata del procedimento  ed  e'  prelevata,  nel
          complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita". 
            - Si riporta il testo del comma 1, n. 4,  dell'art.  2426
          del codice civile: 
            "Art. 2426 (Criteri di valutazione). - Nelle  valutazioni
          devono essere osservati i seguenti criteri: 
             1)  le  immobilizzazioni  sono  iscritte  al  costo   di
          acquisto  o  di  produzione.  Nel  costo  di  acquisto   si
          computano anche i costi accessori. Il costo  di  produzione
          comprende  tutti  i  costi   direttamente   imputabili   al
          prodotto. Puo' comprendere anche altri costi, per la  quota
          ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo
          di fabbricazione e fino al momento dal quale il  bene  puo'
          essere utilizzato; con gli stessi  criteri  possono  essere
          aggiunti  gli  oneri  relativi   al   finanziamento   della
          fabbricazione, interna o presso terzi: 
             2) (omissis); 
             3) (omissis); 
             4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni  in
          imprese controllate o collegate  possono  essere  valutate,
          con riferimento ad una o piu' tra dette  imprese,  anziche'
          secondo il criterio indicato al n. 1, per un  importo  pari
          alla   corrispondente   frazione   del   patrimonio   netto
          risultante dall'ultimo  bilancio  delle  imprese  medesime,
          detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai
          principi di  redazione  del  bilancio  consolidato  nonche'
          quelle necessarie per il  rispetto  dei  principi  indicati
          negli articoli 2423 e 2423-bis. 
            Quando la partecipazione e' iscritta per la  prima  volta
          in base  al  metodo  del  patrimonio  netto,  il  costo  di
          acquisto superiore al valore corrispondente del  patrimonio
          netto   risultante   dall'ultimo   bilancio    dell'impresa
          controllata o collegata puo' essere  iscritto  nell'attivo,
          purche'  ne  siano   indicate   le   ragioni   nella   nota
          integrativa. La differenza, per parte attribuibile  a  beni
          ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. 
            Negli  esercizi  successivi  le  plusvalenze,   derivanti
          dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto
          al valore indicato nel bilancio  dell'esercizio  precedente
          sono iscritte in una riserva non distribuibile". 
            - Si riportano i testi degli articoli 2423 e 2423-bis del
          codice civile: 
            "Art. 2423 (Redazione del bilancio). - Gli amministratori
          devono redigere il bilancio di esercizio, costituito  dallo
          stato  patrimoniale,  dal  conto  economico  e  dalla  nota
          integrativa. 
            Il bilancio deve essere  redatto  con  chiarezza  e  deve
          rappresentare in modo veritiero e  corretto  la  situazione
          patrimoniale e finanziaria della societa'  e  il  risultato
          economico dell'esercizio. 
            Se le informazioni richieste da  specifiche  disposizioni
          di legge non sono sufficienti a dare  una  rappresentazione
          veritiera e corretta, si  devono  fornire  le  informazioni
          complementari necessarie allo scopo. 
            Se,  in   casi   eccezionali,   l'applicazione   di   una
          disposizione degli articoli seguenti e'  incompatibile  con
          la rappresentazione veritiera e corretta,  la  disposizione
          non  deve  essere  applicata.  La  nota  integrativa   deve
          motivare la  deroga  e  deve  indicarne  l'influenza  sulla
          rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria
          e del risultato economico. Gli  eventuali  utili  derivanti
          dalla deroga devono essere  iscritti  in  una  riserva  non
          distribuibile se non in  misura  corrispondente  al  valore
          recuperato. 
            Il bilancio deve essere redatto in lire". 
            "Art. 2423-bis (Principi di redazione  del  bilancio).  -
          Nella redazione del  bilancio  devono  essere  osservati  i
          seguenti principi: 
             1) la valutazione delle voci deve essere  fatta  secondo
          prudenza   e   nella   prospettiva   della    continuazione
          dell'attivita'; 
             2)  si  possono  indicare   esclusivamente   gli   utili
          realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 
             3) si deve tener conto dei proventi  e  degli  oneri  di
          competenza  dell'esercizio,  indipendentemente  dalla  data
          dell'incasso o del pagamento; 
             4) si deve tener conto dei rischi  e  delle  perdite  di
          competenza dell'esercizio,  anche  se  conosciuti  dopo  la
          chiusura di questo; 
             5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci
          devono essere valutati separatamente; 
             6)  i  criteri  di  valutazione   non   possono   essere
          modificati da un esercizio all'altro. 
            Deroghe al principio enunciato nel numero  6)  del  comma
          precedente sono consentite in  casi  eccezionali.  La  nota
          integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza
          sulla  rappresentazione  della  situazione  patrimoniale  e
          finanziaria e del risultato economico".