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DECRETO LEGISLATIVO 28 novembre 1997, n. 464

Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 20-1-1998
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  ed  in particolare
l'articolo 1, comma 1, lettere a) , d) ed h);
  Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 giugno 1997;
  Acquisiti  il  parere  del Consiglio superiore delle Forze armate e
quelli  delle  competenti  commissioni  permanenti  della  Camera dei
deputati  e del Senato della Repubblica, di cui all'articolo 1, comma
2, della citata legge 28 dicembre 1995, n. 549;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 23 ottobre e del 28 novembre 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, del
tesoro  e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  delle
finanze,  delle  politiche  agricole,  della  pubblica  istruzione  e
dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica  e  tecnologica,
dell'ambiente e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

  1.  Lo strumento militare, riordinato per effetto dei provvedimenti
di  cui  al  presente  decreto,  e'  volto a consentire la permanente
disponibilita' di strutture di comando e controllo di Forza armata ed
interforze,  facilmente integrabili in complessi multinazionali, e di
unita'  terrestri, navali ed aeree di intervento rapido preposte alla
difesa   del  territorio  nazionale  e  delle  vie  di  comunicazione
marittime  ed  aeree,  nonche'  finalizzato  a partecipare a missioni
anche  multinazionali  per  interventi  a  supporto  della  pace;  le
relative  predisposizioni  di mobilitazione sono pertanto limitate al
completamento dei comandi, enti ed unita' in vita.
  2. Per una piu' efficace ed economica articolazione dello strumento
militare,    pienamente   integrato   in   un'ottica   interforze   e
operativamente  compatibile  con  quelli alleati, le disposizioni del
presente decreto disciplinano:
a) la   soppressione,   la   riorganizzazione,   anche   mediante  la
   ridefinizione,  dei  comandi operativi e territoriali, delle altre
   strutture periferiche della Difesa e degli istituti di formazione;
b) la   istituzione   dell'Istituto   superiore   di  Stato  maggiore
   interforze;
c) la  differenziazione  e l'ampliamento delle attivita' rivolte alla
   protezione civile e alla tutela ambientale.
  3. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per  "soppressione", qualsiasi provvedimento connesso all'esaurita
   missione   dell'ente   da   cui  consegue  lo  scioglimento  o  la
   ridefinizione dell'organismo per altra missione;
b) per  "riorganizzazione",  qualsiasi  provvedimento  connesso  alla
   revisione  o  all'integrazione  della  missione  dell'ente  ovvero
   qualsiasi  determinazione  volta  ad accentrare in nuovi organismi
   funzioni  svolte  da  enti  soppressi  o  ridefiniti  ai sensi del
   presente decreto.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  ed  in particolare
l'articolo 1, comma 1, lettere a) , d) ed h);
  Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 giugno 1997;
  Acquisiti  il  parere  del Consiglio superiore delle Forze armate e
quelli  delle  competenti  commissioni  permanenti  della  Camera dei
deputati  e del Senato della Repubblica, di cui all'articolo 1, comma
2, della citata legge 28 dicembre 1995, n. 549;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 23 ottobre e del 28 novembre 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, del
tesoro  e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  delle
finanze,  delle  politiche  agricole,  della  pubblica  istruzione  e
dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica  e  tecnologica,
dell'ambiente e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

  1.  Lo strumento militare, riordinato per effetto dei provvedimenti
di  cui  al  presente  decreto,  e'  volto a consentire la permanente
disponibilita' di strutture di comando e controllo di Forza armata ed
interforze,  facilmente integrabili in complessi multinazionali, e di
unita'  terrestri, navali ed aeree di intervento rapido preposte alla
difesa   del  territorio  nazionale  e  delle  vie  di  comunicazione
marittime  ed  aeree,  nonche'  finalizzato  a partecipare a missioni
anche  multinazionali  per  interventi  a  supporto  della  pace;  le
relative  predisposizioni  di mobilitazione sono pertanto limitate al
completamento dei comandi, enti ed unita' in vita.
  2. Per una piu' efficace ed economica articolazione dello strumento
militare,    pienamente   integrato   in   un'ottica   interforze   e
operativamente  compatibile  con  quelli alleati, le disposizioni del
presente decreto disciplinano:
a) la   soppressione,   la   riorganizzazione,   anche   mediante  la
   ridefinizione,  dei  comandi operativi e territoriali, delle altre
   strutture periferiche della Difesa e degli istituti di formazione;
b) la   istituzione   dell'Istituto   superiore   di  Stato  maggiore
   interforze;
c) la  differenziazione  e l'ampliamento delle attivita' rivolte alla
   protezione civile e alla tutela ambientale.
  3. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per  "soppressione", qualsiasi provvedimento connesso all'esaurita
   missione   dell'ente   da   cui  consegue  lo  scioglimento  o  la
   ridefinizione dell'organismo per altra missione;
b) per  "riorganizzazione",  qualsiasi  provvedimento  connesso  alla
   revisione  o  all'integrazione  della  missione  dell'ente  ovvero
   qualsiasi  determinazione  volta  ad accentrare in nuovi organismi
   funzioni  svolte  da  enti  soppressi  o  ridefiniti  ai sensi del
   presente decreto.