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DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 463

Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettere f) e g) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/1/1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2010)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 18-1-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
 Visto  l'articolo  3,  comma  134,  lettere  f)  e g) della legge 23
dicembre 1996, n. 662, recante norme di semplificazione in materia di
versamenti  unitari  per  tributi  determinati direttamente dall'ente
impositore e di adempimenti connessi agli uffici del registro;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 agosto 1997;
 Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 259, che
ha  fissato alla data del 30 novembre 1997 il termine per l'esercizio
delle  deleghe  legislative recate dal citato articolo 3 della n. 662
del 1996;
 Vista  la  deliberazione del Presidente del Senato della Repubblica,
d'intesa  con  il  Presidente  della Camera dei deputati, adottata ai
sensi  dell'articolo 3, comma 15, della citata legge n. 662 del 1996,
con la quale e' stata concessa la proroga di venti giorni del termine
per  l'adozione  del  parere  da parte della commissione parlamentare
istituita  a  norma dello stesso articolo 3, comma 13, della legge n.
662 del 1996;
 Considerato  che  ai  sensi  del  citato articolo 3, comma 16, della
legge  n. 662 del 1996, e' conseguentemente prorogato di venti giorni
il termine per l'esercizio della delega;
 Considerato  che  e'  inutilmente  trascorso il predetto termine per
l'adozione  del parere da parte della citata commissione parlamentare
e che, pertanto, ai sensi dello stesso comma 16 dell'articolo 3 della
legge n. 662 del 1996, il parere si intende espresso favorevolmente;
 Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 dicembre 1997;
 Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il
Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
            Versamenti unitari di tributi predeterminati
 1.   Gli   enti   impositori   diversi  dallo  Stato  comunicano  al
contribuente, ogni anno con un unico avviso, l'importo da versare con
riferimento ai tributi dagli stessi direttamente determinati.
 2.  Con  decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i tributi
erariali  di  importo  predeterminato  per  i  quali e' comunicato al
contribuente,  con  un unico avviso, l'importo dovuto con riferimento
al medesimo anno.
 3.  L'avviso  di  cui  ai  commi  1  e 2 contiene l'indicazione, per
ciascun tributo, della base imponibile e di ogni altro elemento posto
a base della determinazione dell'ammontare richiesto.
 4.  Con regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della  legge  23  agosto 1988, n. 400, sentite, per quanto riguarda i
tributi  regionali  e locali, la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano,  ovvero  la  Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, in
ordine  ai  singoli  tributi  di  cui ai commi 1 e 2, sono dettate le
disposizioni  necessarie  per l'attuazione del presente articolo. Con
gli  stessi  regolamenti puo' essere prevista l'emissione di un unico
avviso,  anche con riferimento ai tributi spettanti a enti impositori
diversi e ai contributi dovuti dal medesimo soggetto.
 5.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano a decorrere
dal 1 gennaio 1999.
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicata e' stato redatto ai
          sensi dell'art.    10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n.   1092, al solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il  valore  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la  delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -  L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
            - Si riporta il testo dei commi 13, 15, 16, 134,  lettere
          f) e g), e 138 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
          662,  recante  misure  di  razionalizzazione  della finanza
          pubblica:
            "13. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
          della   presente   legge  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana, e' istituita una commissione  composta
          da   quindici   senatori   e  quindici  deputati,  nominati
          rispettivamente dal Presidente del Senato della  Repubblica
          e  dal  Presidente  della  Camera dei deputati nel rispetto
          della proporzione  esistente  tra  i  gruppi  parlamentari,
          sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi".
            "15.  La  commissione  puo'  chiedere  una  sola volta ai
          Presidenti delle Camere una proroga  di  venti  giorni  per
          l'adozione del parere, qualora cio' si renda necessario per
          la  complessita'  della  materia  o per il numero di schemi
          trasmessi   nello   stesso    periodo    all'esame    della
          commissione".
            "16.  Qualora  sia  richiesta,  ai sensi del comma 15, la
          proroga per l'adozione del  parere,  e  limitatamente  alle
          materie   per   cui   essa  sia  concessa,  i  termini  per
          l'esercizio della delega sono prorogati  di  venti  giorni.
          Trascorso  il  termine  di  cui  al  comma 14 ovvero quello
          prorogato ai sensi del  comma  15,  il  parere  si  intende
          espresso  favorevolmente.  Nel computo dei termini previsti
          dai  commi  14  e  15  del  presente  articolo  non   viene
          considerato  il  periodo  di  sospensione estiva dei lavori
          parlamentari".
            "134.  Il  Governo  e'  delegato  ad  emanare  uno o piu'
          decreti  legislativi  contenenti   disposizioni   volte   a
          semplificare    gli   adempimenti   dei   contribuenti,   a
          modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a
          riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari, in modo da
          assicurare,  ove  possibile,  la  gestione  unitaria  delle
          posizioni dei singoli contribuenti, sulla base dei seguenti
          principi e criteri direttivi:
             a)-e) (Omissis);
             f)  previsione  di  un  sistema di versamenti unitari da
          effettuare,  per   i   tributi   determinati   direttamente
          dall'ente impositore, tramite la comunicazione di un avviso
          recante  la  somma  dovuta  per  ciascun  tributo, graduale
          estensione di tale sistema  anche  a  tributi  spettanti  a
          diversi   enti   impositori,   con  previsione  per  l'ente
          percettore dell'obbligo di provvedere alla  redistribuzione
          del   gettito   tra   i  destinatari;  istituzione  di  una
          commissione nominata, entro un mese dalla data  di  entrata
          in  vigore  della  presente legge, con decreto del Ministro
          delle finanze, di concerto con  i  Ministri  del  tesoro  e
          dell'interno, presieduta da uno dei Sottosegretari di Stato
          del  Ministero  delle finanze e composta da otto membri, di
          cui  tre  rappresentanti  dei   Ministeri   suddetti,   uno
          rappresentante    delle    regioni,    uno   rappresentante
          dell'Unione delle  province  d'Italia,  uno  rappresentante
          dell'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani  e  due
          esperti  di  diritto  tributario  e  di   finanza   locale;
          attribuzione  alla  commissione  del  compito di stabilire,
          entro  il  30  giugno  1997,  le  modalita'  attuative  del
          sistema,  da  applicare inizialmente ai tributi regionali e
          locali e da estendere progressivamente ai tributi  erariali
          di  importo  predefinito  e  ai contributi; individuazione,
          entro il predetto termine, da parte della cominissione, dei
          soggetti destinatari dei singoli versamenti,  tenuto  conto
          della    esigenza  di  ridurre  i costi di riscossione e di
          migliorare la qualita' del servizio;
             g)  riorganizzazione  degli  adempimenti  connessi  agli
          uffici   del   registro,   tramite  l'attribuzione  in  via
          esclusiva al  Ministero  delle  finanze,  dipartimento  del
          territorio,  della  gestione  degli  atti immobiliari, e il
          trasferimento ad altri organi ed  enti  della  gestione  di
          particolari atti e adempimenti".
            "138.  Il  Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu'  decreti  legislativi  finalizzati  a  modificare   la
          disciplina  in  materia  di servizi autonomi di cassa degli
          uffici finanziari, secondo i seguenti  principi  e  criteri
          direttivi:
             a)   razionalizzare  il  sistema  di  riscossione  delle
          imposte  indirette  e  delle  altre  entrate  affidando  ai
          concessionari della riscossione, agli istituti di credito e
          all'Ente  poste  italiane gli adempimenti svolti in materia
          dai servizi di  cassa  degli  uffici  del  Ministero  delle
          finanze  ed  armonizzandoli alla procedura di funzionamento
          del conto fiscale di cui al regolamento emanato con decreto
          del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567;
             b)  apportare  le conseguenti modifiche agli adempimenti
          posti a carico dei contribuenti,  dei  concessionari  della
          riscossione, delle banche, dell'Ente poste italiane e degli
          uffici finanziari dalla vigente normativa.
            - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 della legge
          31  luglio  1997, n. 259, recante conversione di legge, con
          modificazioni, del
           D.L. 27 giugno 1997, n. 185, concernente differimento  del
          termine   per  il  versamento  dei  tributi  relativi  alle
          dichiarazioni di successione:
            "1. All'art. 3, comma 16, della legge 23  dicembre  1996,
          n.  662,  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Nel
          computo dei termini previsti dai commi 14 e 15 del presente
          articolo non viene considerato il  periodo  di  sospensione
          estiva   dei   lavori  parlamentari''.  Conseguentemente  i
          termini per l'esercizio delle deleghe legislative stabilite
          all'art.  3 della citata legge n. 662 del 1996 sono fissati
          al 30 novembre 1997, fermo  restando  quanto  disposto  dal
          comma 33 del medesimo art.  3".
            -  Si  riporta il testo dell'art. 17, comma 1 della legge
          23 agosto 1988, n. 400, recante  disciplina  dell'attivita'
          di governo e ordinamento della presidenza del Consiglio dei
          Ministri:
            "Art.  17  (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
             a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legisiativi;
             b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
             c)  le  materie  in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
             d)    l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
             e)  l'organizzazione  del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali".