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DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 462

Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 18-1-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
 Visto l'articolo 3, comma 134, lettera b), della legge  23  dicembre
1996,  n.  662,  limitatamente   alla   parte   in   cui   stabilisce
l'unificazione ai fini fiscali  e  contributivi  delle  procedure  di
liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso; 
 Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 14 ottobre 1997; 
 Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 259, che
ha fissato alla data del 30 novembre 1997 il termine per  l'esercizio
delle deleghe legislative recate dal citato articolo 3 della legge n. 
662 del 1996; 
 Vista la deliberazione del Presidente del Senato  della  Repubblica,
d'intesa con il Presidente della Camera  dei  deputati,  adottata  ai
sensi dell'articolo 3, comma 15, della citata legge n. 662 del  1996,
con la quale e' stata concessa la proroga di venti giorni del termine
per l'adozione del parere da  parte  della  commissione  parlamentare
istituita a norma dello stesso articolo 3, comma 13, della  legge  n.
662 del 1996; 
 Considerato che in applicazione del citato  articolo  3,  comma  16,
della legge n. 662 del 1996, e' conseguentemente prorogato  di  venti
giorni il termine per l'esercizio della delega; 
 Considerato che e' inutilmente trascorso  il  predetto  termine  per
l'adozione del parere da parte della citata commissione  parlamentare
e che, pertanto, ai sensi dello stesso comma 16 dell'articolo 3 della
legge n. 662 del 1996, il parere si intende espresso favorevolmente; 
 Acquisito il parere della Conferenza unificata  istituita  ai  sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
 Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 dicembre 1997; 
 Sulla proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  e
per la funzione pubblica e gli affari regionali; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
Liquidazione, accertamento  e  riscossione  dei  contributi  e  premi
                   dovuti agli enti previdenziali 
 1.  Per  la  liquidazione,  l'accertamento  e  la  riscossione   dei
contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che,  ai  sensi
dell'articolo 10 del decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,
recante norme di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti
in sede di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema  di  gestione  delle
dichiarazioni, devono  essere  determinati  nelle  dichiarazioni  dei
redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di  imposte
sui redditi. 
 2.  In  materia  di  riscossione  coattiva  di  contributi  e  premi
previdenziali, assistenziali  e  relativi  accessori  possono  essere
applicate le disposizioni di cui all'articolo 2 del  decreto-legge  9
ottobre 1989, n. 338, convertito con  modificazioni,  dalla  legge  7
dicembre  1989,  n.  389,  in  materia  di  riscossione  dei  crediti
contributivi, rateazione dei pagamenti e contenente norme in  materia
contributiva. 
 3.  In  materia  di   poteri   conferiti   ai   funzionari   addetti
all'attivita' di vigilanza presso gli enti previdenziali resta  fermo
quanto previsto dall'articolo 3 della legge 11 novembre 1983, n. 638. 
 4. Con decreti  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro, del  bilancio  e  della  programmmazione  e  del
lavoro e della previdenza sociale, sono  stabilite  le  modalita'  di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 3. 
    

          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle  pubblicazoni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui tracritti.
          Note alle premesse:
            -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la  delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -  L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
            -  Si  riporta  il  testo  della  lettera  b)  comma 134,
          dell'art.  3  della  legge 23 dicembre 1996 n. 662, recante
          misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
            "134.  Il  Governo  e'  delegato  ad  emanare  uno o piu'
          decreti   legislativi   contenenti   disposizioni  volte  a
          semplificare    gli   adempimenti   dei   contribuenti,   a
          modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a
          riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari, in modo da
          assicurare,  ove  possibile,  la  gestione  unitaria  delle
          posizioni dei singoli contribuenti, sulla base dei seguenti
          principi e criteri direttivi:
             a) (Omissis);
             b) unificazione dei criteri di determinazione delle basi
          imponibili  fiscali  e  di queste con quelle contributive e
          delle  relative  procedure  di  liquidazione,  riscossione,
          accertamento  e  contenzioso;  effettuazione  di versamenti
          unitari,   anche   in   unica   soluzione,   con  eventuale
          compensazione,  in  relazione alle esigenze organizzative e
          alle  caratteristiche  dei  soggetti passivi, delle partite
          attive e passive, con ripartizione del gettito tra gli enti
          a   cura   dell'ente   percettore;   istituzione   di   una
          commissione,  nominata, entro un mese dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente legge, con decreto del Ministro
          delle  finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del
          lavoro  e  della  previdenza sociale, presieduta da uno dei
          sottosegretari  di  Stato  del  Ministero  delle finanze, e
          composto  da  otto  membri,  di  cui sei rappresentanti dei
          Ministeri suddetti, uno esperto di diritto tributario e uno
          esperto   in   materia   previdenziale;  attribuzione  alla
          commissione  del compito di formulare proposte, entro il 30
          giugno  1997,  in  ordine  a quanto previsto dalla presente
          lettera".
             -  Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della legge
          31  luglio  1997,  n. 259, recante conversione in legge con
          modificazioni  del D.L. 27 giugno 1997, n. 185, concernente
          differimento  del  termine  per  il  versamento dei tributi
          relativi alle dichiarazioni di successione:
            "1.  All'art.  3, comma 16, della legge 23 dicembre 1996,
          n.  662,  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: "Nel
          computo dei termini previsti dai commi 14 e 15 del presente
          articolo  non  viene  considerato il periodo di sospensione
          estiva dei lavori parlamentari". Conseguentemente i termini
          per   l'esercizio   delle   deleghe  legislative  stabilite
          all'art.  3 della citata legge n. 662 del 1996 sono fissati
          al  30  novembre  1997,  fermo restando quanto disposto dal
          comma 133 del medesimo art. 3".
            -  Si  riporta il testo dei commi 13, 15 e 16 dell'art. 3
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
            "13.  Entro  trenta  giorni  dalla  data di pubblicazione
          della   presente   legge  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica  italiana, e' istituita una commissione composta
          da   quindici   senatori   e  quindici  deputati,  nominati
          rispettivamente  dal Presidente del Senato della Repubblica
          e  dal  Presidente  della  Camera dei deputati nel rispetto
          della  proporzione  esistente  tra  i  gruppi parlamentari,
          sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi.
            15.  La  commissione  puo'  chiedere  una  sola  volta ai
          Presidenti  delle  Camere  una  proroga di venti giorni per
          l'adozione del parere, qualora cio' si renda necessario per
          la  complessita'  della  materia  o per il numero di schemi
          trasmessi nello stesso periodo all'esame della commissione.
            16.  Qualora  sia  richiesta,  ai  sensi del comma 15, la
          proroga  per  l'adozione  del  parere, e limitatamente alle
          materie   per   cui   essa  sia  concessa,  i  termini  per
          l'esercizio della delega sono prorogati di venti giorni.
          Trascorso  il  termine  di  cui  al  comma 14 ovvero quello
          prorogato  ai  sensi  del  comma  15,  il parere si intende
          espresso  favorevolmente.  Nel computo dei termini previsti
          dai   commi  14  e  15  del  presente  articolo  non  viene
          considerato  il  periodo  di  sospensione estiva dei lavori
          parlamentari".
            - Si riporta il testo dell'art. 8 del D.Lgs. n. 281/1997,
          recante:  "Definizione  ed  ampliamento  delle attribuzioni
          della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni  delle province e dei comuni, con la
          conferenza Stato-citta' ed autonomie locali":
            "Art.  8  (Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
            2.  La  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8  giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
            3.  La  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
            4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata
          dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono
          presiedute  dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su
          sua  delega,  dal  Ministro  per gli affari regionali o, se
          tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno".

    
          Note all'art. 1: 
            - Si riporta il testo dell'art. 10 del  D.Lgs.  9  luglio
          1997, n. 241,  recante:  "Norme  di  semplificazione  degli
          adempimenti dei contribuenti in sede di  dichiarazione  dei
          redditi e dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni": 
            "Art. 10 (Determinazione dei contributi dovuti agli  enti
          previdenziali). - 1. I soggetti  iscritti  all'INPS  per  i
          propri   contributi   previdenziali,   ad   eccezione   dei
          coltivatori diretti e quelli  iscritti  agli  enti  e  alle
          casse previdenziali individuati con  decreto  del  Ministro
          delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e  del
          lavoro e  della  previdenza  sociale,  e  all'INAIL  devono
          determinare l'ammontare dei contributi e dei  premi  dovuti
          nella dichiarazione  dei  redditi.  La  determinazione  del
          contributo dovuto deve essere effettuata sulla  base  degli
          imponibili stabiliti con riferimento ai redditi e ai volumi
          di affari dichiarati per l'anno al quale il  contributo  si
          riferisce.  Con  lo  stesso  decreto  sono   stabilite   le
          modalita' di attuazione del presente articolo  considerando
          corrisposte a titolo di acconto le somme  versate  in  base
          alle vigenti disposizioni. 
            2.  Nel  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   29
          settembre  1973,  n.  605,  all'art.   20,   terzo   comma,
          riguardante il contenuto della  comunicazione  all'anagrafe
          tributaria cui le amministrazioni dello Stato  sono  tenute
          quali sostituti  d'imposta,  dopo  il  secondo  periodo  e'
          inserito il seguente: "Nel  medesimo  decreto  puo'  essere
          previsto anche l'obbligo di indicare  i  dati  relativi  ai
          contributi dovuti agli enti e casse previdenziali". 
            - Si riporta il testo dell'art.  2  del  D.L.  9  ottobre
          1989, n. 338, convertito con modificazioni  dalla  legge  7
          dicembre 1989, n. 389, recante:  "Disposizioni  urgenti  in
          materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione  degli
          oneri sociali, di sgravi contributivi nel mezzogiorno e  di
          finanziamento dei patronati": 
            "Art. 2 (Riscossione dei crediti contributivi, rateazione
          dei  pagamenti,  norme  in  materia  contributiva).  -   1.
          Costituiscono titolo esecutivo, ai sensi e per gli  effetti
          dell'art. 471 del codice di procedura civile,  le  denunce,
          le dichiarazioni e gli atti  di  riconoscimento  di  debito
          resi agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza
          obbligatorie  dai  soggetti   tenuti   al   versamento   di
          contributi  e  premi  agli  enti  stessi,  non  seguiti  da
          pagamento nel termine stabilito, limitatamente  alle  somme
          denunciate, dichiarate o riconosciute e non  pagate  ed  ai
          relativi accessori di legge. 
            2. Costituiscono, altresi', titolo esecutivo ai  sensi  e
          per gli effetti  dell'art.  474  del  codice  di  procedura
          civile,  le  attestazioni  dei   dirigenti   degli   uffici
          territorialmente competenti degli enti gestori di forme  di
          previdenza ed assistenza obbligatorie relative  al  mancato
          pagamento, nel termine stabilito, di quote di contribuzione
          in misura fissa e relativi accessori  di  legge  dovuti,  a
          norma delle vigenti disposizioni, agli  enti  stessi  dagli
          iscritti negli elenchi di categoria,  negli  elenchi  degli
          esercenti  attivita'  commerciali  e  negli  elenchi  degli
          artigiani. 
            3.  Ai  fini  della  riscossione,  anche  disgiunta,  dei
          contributi,   premi,    sanzioni    civili    e    sanzioni
          amministrative  gli  enti  pubblici  che  gestiscono  forme
          obbligatorie  di  previdenza  ed  assistenza   sociale   si
          avvalgono  del  potere  di  ordinanza-ingiunzione,  di  cui
          all'art. 35 della legge 24 novembre 1981,  n.  689,  ovvero
          emettono ingiunzioni, ai sensi del regio decreto 14  aprile
          1910, n. 639,  ovvero  richiedono  decreti  ingiuntivi,  ai
          sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura
          civile, provvisoriamente esecutivi, ai sensi dell'art. 642,
          primo comma,  del  predetto  codice,  cosi'  come  previsto
          dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 2  dicembre  1985,
          n. 688,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  31
          gennaio 1986, n. 11. 
            4. Le ingiunzioni emesse ai sensi del  regio  decreto  14
          aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle somme di  cui
          al comma 3, sono notificate  da  un  funzionario  dell'ente
          creditore, con le forme previste per la notificazione degli
          atti  nel  processo  civile.  L'opposizione  alle  predette
          ingiunzioni e' proposta, entro  il  termine  perentorio  di
          trenta  giorni  dalla  notificazione  dell'ingiunzione,   o
          dell'ordinanza-ingiunzione,  al  pretore  in  funzione   di
          giudice del lavoro. Il giudizio di opposizione e'  regolato
          dagli articoli 442  e  seguenti  del  codice  di  procedura
          civile. 
            Le ingiunzioni emesse  ai  sensi  del  regio  decreto  14
          aprile 1910, n. 639,  le  ordinanze-ingiunzioni  emesse  ai
          sensi  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  per  la
          riscossione delle somme di cui al comma 3, gli attestati  e
          le certificazioni necessari  per  l'emissione  dei  decreti
          ingiuntivi di cui agli articoli 633 e seguenti  del  codice
          di procedura civile, elaborati meccanograficamente, possono
          essere sottoscritti a stampa dal funzionario  delegato  dal
          presidente  degli  enti  pubblici  che   gestiscono   forme
          obbligatorie di previdenza e assistenza. Parimenti  possono
          essere  sottoscritte  a  stampa  tutte   le   comunicazioni
          elaborate meccanograficamente. 
            5. Per la riscossione dei  crediti  assistiti  da  titoli
          esecutivi, gli enti  gestori  di  forme  di  previdenza  ed
          assistenza  obbligatorie  possono  avvalersi  del  servizio
          centrale della riscossione di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai sensi dell'art. 
          2 e dell'art. 67 del decreto stesso. 
            6. Contro i  ruoli  esattoriali  emessi  sulla  base  dei
          titoli esecutivi e' ammessa opposizione. L'opposizione e il
          relativo giudizio sono regolati dal comma  4.  In  pendenza
          del giudizio di primo  grado  il  pretore  puo'  sospendere
          l'esecuzione del ruolo per gravi motivi. 
            7.  In  attesa  dell'entrata  in  funzione  del  servizio
          centrale della riscossione, gli enti gestori  di  forme  di
          previdenza ed assistenza obbligatorie possono avvalersi del
          sistema di riscossione a mezzo ruoli  esattoriali,  secondo
          la disciplina prevista per le imposte dirette con l'obbligo
          del non riscosso come riscosso. 
            8. Per la  riscossione  dei  contributi  e  dei  premi  e
          relativi accessori di legge, i  cui  termini  di  pagamento
          sono scaduti anteriormente alla data di entrata  in  vigore
          del  presente  decreto,  gli  enti  gestori  di  forme   di
          previdenza ed assistenza obbligatorie possono avvalersi dei
          sistemi di cui ai commi 5 e 7, con la concessione da  parte
          degli enti  stessi,  durante  il  periodo  di  vigenza  del
          sistema di cui al comma 7, di una tolleranza  convenzionale
          dell'obbligo  del  non  riscosso  come  riscosso  pari   al
          cinquanta per cento dell'importo di ogni rata.  Sono  fatti
          salvi   i   decreti   ingiuntivi   richiesti   od    emessi
          anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di
          conversione del  presente  decreto  che  saranno  messi  in
          esecuzione  entro  la  data  di  entrata  in  funzione  del
          servizio centrale della riscossione, secondo  le  procedure
          previste dal codice di  procedura  civile.  Il  limite  del
          cinque  per  cento  all'incremento  degli   aggi   previsto
          dall'art. 2, comma 7, del D.L. 12 dicembre  1988,  n.  526,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  10  febbraio
          1989, n. 44, non ha effetto per le riscossioni  di  cui  al
          presente articolo. 
            9. (Abrogato). 
            10. Gli oneri relativi  ad  aggi  esattoriali,  ovvero  a
          compensi e spese delle procedure esecutive, sono  a  carico
          dei soggetti tenuti  al  pagamento  dei  contributi  e  dei
          premi. 
            11. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi
          ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di
          previdenza e assistenza obbligatorie,  ove  previsto  dalle
          disposizioni vigenti, puo' essere consentito  dal  comitato
          esecutivo, ovvero, per delega di quest'ultimo, e  per  casi
          straordinari  e  periodi  limitati,  ed  in   relazione   a
          rateazioni   non   superiori   a   dodici   mesi,    previa
          autorizzazione del Ministro del lavoro e  della  previdenza
          sociale,  dai  comitati  regionali,  in   quanto   previsti
          dall'ordinamento  degli  enti   medesimi.   Le   rateazioni
          superiori a dodici mesi  sono  disposte  con  provvedimento
          motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri  del
          lavoro e della previdenza sociale  e  del  tesoro,  secondo
          modalita' stabilite, con  apposito  decreto,  dai  Ministri
          medesimi.  Non  sono   consentite   per   ciascun   debito,
          complessivamente, rateazioni superiori a ventiquattro mesi; 
          in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del
          lavoro  e  della   previdenza   sociale,   possono   essere
          consentite rateazioni fino a trentasei mesi. 
            12. E' elevata da 8,50 a 12 punti la maggiorazione di cui
          all'art. 13, primo comma, del D.L. 29 luglio 1981, n.  402,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  settembre
          1981, n. 537, e successive  modificazioni  e  integrazioni,
          con  effetto  dalla  data  di  pubblicazione  del  relativo
          decreto ministeriale. 
            13. I crediti di importo non superiore a  L.  35.000  per
          premi o contributi dovuti agli enti pubblici che gestiscono
          forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale,  in
          essere alla data di entrata in vigore del presente decreto,
          sono estinti unitamente agli accessori di legge e non si fa
          luogo alla loro riscossione. 
            14. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  anche  nei  confronti  del  Servizio  contributi
          agricoli  unificati  (SCAU)  per  tutte  le   contribuzioni
          riscosse dallo stesso. 
            15. Per la  regolarizzazione  rateale  dei  premi  e  dei
          contributi previdenziali ed assistenziali  e  dei  relativi
          accessori di legge dovuti allo SCAU per  gli  anni  1987  e
          precedenti, dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori
          diretti, coloni e  mezzadri  e  rispettivi  concedenti,  si
          applica il tasso di interesse legale. 
            16. Le disposizioni di cui al numero 1) del  primo  comma
          dell'art.  20  del  decreto-legge  2  marzo  1974,  n.  30,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile  1974,
          n. 114, devono essere intese nel  senso  che  il  beneficio
          previsto per i datori  di  lavoro  iscritti  negli  elenchi
          nominativi degli esercenti  attivita'  commerciale  di  cui
          alla  legge  27  novembre  1960,  n.  1397,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, non si applica  agli  agenti
          di assicurazione. 
            17. Il primo e secondo comma dell'art. 4 della  legge  29
          gennaio 1986, n. 26, vanno interpretati nel  senso  che  lo
          sgravio aggiuntivo ivi previsto e'  concesso  alle  imprese
          che gia' fruiscono degli sgravi degli oneri  sociali  e  si
          applica  per  ciascuna  delle  due   aliquote   complessive
          previdenziali ed assistenziali. 
            18. La misura del contributo di cui all'art. 25, legge 28
          febbraio 1986, n. 41, per l'anno 1989 e' confermata pari al
          2 per cento. 
            19.  I  soggetti  che  si  avvalgono  delle  disposizioni
          contenute nell'art. 14 del decreto-legge 2 marzo  1989,  n.
          69, convertito, con modificazioni, dalla  legge  27  aprile
          1989, n. 154, sono tenuti, nei termini e con  le  modalita'
          previsti dalla normativa fiscale, ad  inviare  copia  delle
          dichiarazioni di cui al citato art. 14 all'INPS e all'INAIL
          ai fini delle contribuzioni previdenziali ed  assistenziali
          di pertinenza. Il versamento delle somme dovute deve essere
          effettuato, secondo  le  modalita'  stabilite  dall'INPS  e
          dall'INAIL, o in unica soluzione, entro il termine  del  31
          dicembre 1989 o in cinque rate, di cui la prima scadente il
          31  dicembre  1989.  Per  la  rateazione  si  applicano  le
          disposizioni previste  nella  fattispecie  dalla  normativa
          fiscale. Nelle dichiarazioni devono  essere  evidenziati  i
          redditi   imponibili   ai    fini    delle    contribuzioni
          previdenziali ed  assistenziali.  Il  mancato  invio  delle
          dichiarazioni nei termini stabiliti anche ad una sola delle
          amministrazioni  interessate  comporta  la  decadenza   dei
          benefici  connessi  al  differimento  dei  termini  per  la
          presentazione delle dichiarazioni stesse. Sulle  somme  non
          versate all'INPS e all'INAIL alle scadenze sopra richiamate
          sono  dovuti  gli  accessori  di  legge,  previsti  per  le
          contribuzioni previdenziali ed assistenziali, dalla data di
          scadenza dei termini di pagamento. Sulle somme  dovute  per
          contribuzioni previdenziali ed assistenziali ai  sensi  del
          presente  comma  relative  alle  quote   di   reddito   non
          dichiarate o non rettificate dagli  istituti  previdenziali
          anteriormente  al  31  luglio  1989  non   sono   applicati
          interessi e sanzioni di legge". 
             - Si riporta il testo dell'art. 3 del D.L. 12  settembre
          1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
          novembre 1983, n. 638, recante misure  urgenti  in  materia
          previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa
          pubblica, disposizioni  per  vari  settori  della  pubblica
          amministrazione e proroga di taluni termini: 
            "Art. 3. - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art.  5
          della  legge  22  luglio  1961,  n.  628,   ai   funzionari
          dell'Istituto   nazionale   della    previdenza    sociale,
          dell'istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni sul lavoro, dell'Ente nazionale di  previdenza  e
          assistenza per i lavoratori dello spettacolo, del  Servizio
          per i contributi agricoli unificati, degli altri enti per i
          quali sussiste la contribuzione obbligatoria, addetti  alla
          vigilanza, nonche' gli addetti alla  vigilanza  presso  gli
          ispettorati del lavoro, sono conferiti i poteri: 
             a) di accedere a tutti  i  locali  delle  aziende,  agli
          stabilimenti, ai laboratori, ai cantieri ed altri luoghi di
          lavoro, per esaminare  i  libri  di  matricola  e  paga,  i
          documenti  equipollenti  ed  ogni   altra   documentazione,
          compresa quella contabile, che abbia  diretta  o  indiretta
          pertinenza con l'assolvimento degli obblighi contributivi e
          l'erogazione delle prestazioni; 
             b) di assumere dai datori  di  lavoro,  dai  lavoratori,
          dalle rispettive rappresentanze sindacali e dagli  istituti
          di  patronato,  dichiarazioni  e  notizie  attinenti   alla
          sussistenza di rapporti di lavoro, alle retribuzioni,  agli
          adempimenti contributivi e assicurativi e  alla  erogazione
          delle prestazioni. 
            2. I soggetti di cui al comma  precedente  possono  anche
          esercitare  gli  altri  poteri  spettanti  in  materia   di
          previdenza e assistenza sociale agli ispettori del  lavoro,
          ad eccezione di quello  di  contestare  contravvenzioni,  e
          debbono,  a   richiesta,   presentare   un   documento   di
          riconoscimento rilasciato dagli istituti  di  appartenenza.
          Essi devono  porre  la  data  e  la  firma  sotto  l'ultima
          scritturazione  del  libro  paga  e  matricola  e   possono
          estrarne copia controfirmata dal datore di lavoro. 
            3. I datori  di  lavoro  e  i  loro  rappresentanti,  che
          impediscano ai funzionari dell'ispettorato del lavoro e  ai
          soggetti indicati nel precedente comma  1  l'esercizio  dei
          poteri di vigilanza  di  cui  al  presente  articolo,  sono
          tenuti  a  versare  alle  amministrazioni  da  cui   questi
          dipendono, a titolo di sanzione amministrativa,  una  somma
          da  L.  500.000  a  L.  5  milioni,  ancorche'   il   fatto
          costituisca reato.  Qualora  forniscano  scientemente  dati
          errati o incompleti, che comportino evasione  contributiva,
          i datori di lavoro e i loro rappresentanti  sono  tenuti  a
          versare alle Ammministrazioni stesse, a titolo di  sanzione
          amministrativa, una  somma  pari  a  L.  500.000  per  ogni
          dipendente cui si riferisce  l'inadempienza,  ancorche'  il
          fatto costituisca reato. 
            4. A richiesta di uno degli enti  di  cui  al  precedente
          comma 1, l'amministrazione che ha proceduto a  redigere  un
          verbale   ispettivo   e'   tenuta   ad    inviarne    copia
          congiuntamente ad ogni altra notizia utile. 
            5. I soggetti di cui al precedente comma 1 sono tenuti ad
          osservare il  segreto  sui  processi  e  sopra  ogni  altro
          particolare di lavorazione che venisse a  loro  conoscenza.
          La violazione  di  tale  obbligo  e'  punita  con  la  pena
          stabilita dall'art. 623 del codice  penale,  salvo  che  il
          fatto costituisca piu' grave reato. 
            6. L'ispettorato provmciale del lavoro esercita i  poteri
          di  coordinamento  ad  esso   attribuiti   anche   mediante
          programmi  annuali  per  la  repressione   delle   evasioni
          contributive in materia di previdenza e assistenza  sociale
          obbligatoria,    sentiti    gli    istituti    interessati.
          L'ispettorato provinciale del lavoro riferisce  annualmente
          al  Ministro  del  lavoro  e   della   previdenza   sociale
          sull'attivita' di coordinamento effettuata. 
            7. (Abrogato). 
            8. Ai soggetti di cui al comma 1  del  presente  articolo
          non compete la  qualifica  di  ufficiale  o  di  agente  di
          polizia giudiziaria".