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LEGGE 30 dicembre 1997, n. 458

Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture, delle attrezzature e dei servizi dell'Amministrazione della giustizia.

note: Entrata in vigore della legge: 17/1/1998
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 17-1-1998
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Al fine di adeguare le  strutture necessarie per le esigenze del
servizio giudiziario,  nei settori civile, penale  e penitenziario ed
in  quello della  giustizia minorile,  e per  attuare gli  interventi
indispensabili  per  il  potenziamento del  sistema  informativo,  e'
autorizzata la spesa di lire 78.350  milioni per l'anno 1997, di lire
89.600 milioni  per l'anno 1998 e  di lire 85.600 milioni  per l'anno
1999, da ripartire secondo le disposizioni della presente legge.