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LEGGE 23 dicembre 1997, n. 454

Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità.

note: Entrata in vigore della legge: 15-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/2001)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 20-2-2000
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  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
  la seguente legge:
                               Art. 1.
       (Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto
    e lo sviluppo dell'intermodalita' e del trasporto combinato).

  1.   La  presente  legge  si  propone  di  consentire  al  comparto
dell'autotrasporto  nazionale  di evolvere verso forme e modalita' di
servizio  piu'  evolute  e competitive e di incrementare il trasporto
combinato.  A  tal fine la presente legge ha la finalita' di favorire
la   ristrutturazione   del   sistema   dell'autotrasporto   italiano
attraverso  un  complesso  di  interventi  volti  ad  incentivare  le
aggregazioni   tra   imprese,  nonche'  la  riduzione  delle  imprese
monoveicolari  ottenendo  in  tal  modo una riduzione di capacita' di
carico  complessiva. La presente legge si propone inoltre di favorire
un  maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale dei mezzi
e   un  minore  impatto  ambientale  in  coerenza  con  le  normative
dell'Unione europea in materia.
  2. Ai fini della presente legge si intende:
a)  per  autotrasporto di cose per conto di terzi, l'attivita' di cui
all'articolo 40 della legge 6 giugno 1974, n. 298;
b)  per  albo degli autotrasportatori, l'albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto
di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
((c)   per   impresa   di   autotrasporto   un'impresa,   ovvero   un
raggruppamento,  che esercita l'attivita' di autotrasporto di cose su
strada   per  conto  di  terzi  e  che  e'  iscritta  all'albo  degli
autotrasportatori  di  cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, anche se
avente sede principale in altro Stato dell'Unione europea;))
d) per autorizzazioni, le autorizzazioni di cui all'articolo 41 della
legge 6 giugno 1974, n. 298;
e) per raggruppamento, le strutture societarie costituite a norma del
libro V titolo Vl, capo I o del libro V, Titolo X capo II, sezioni II
e II-bis, del codice civile
f)   per   trasporto   combinato,  il  trasporto  di  merci  per  cui
l'autocarro,  il  rimorchio,il  semirimorchio  con  o senza i veicolo
trattore,  la  cassa  mobile  o  il  contenitore  effettuano la parte
iniziale  o  terminale  del  tragitto  su  strada e l'altra parte per
ferrovia, per via navigabile interna o per mare.
  3.  Per  il  conseguimento  di  maggiori  piu'  adeguati livelli di
sicurezza  stradale  e  di  protezione  dell'ambiente dalle emissioni
inquinanti  originate  dal  trasporto  stradale  di cose, nonche' per
determinare,  sulla  base del Piano generale dei trasporti e dei suoi
aggiornamenti, uno sviluppo delle quote di traffico che le imprese di
autotrasporto  effettuano  mediante ricorso a tecniche intermodali ed
al  trasporto  combinato strada-ferrovia, strada-mare e strada-aereo,
il  Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione adotta con proprio
decreto  un  piano complessivo di ripartizione nel triennio 1997-1999
delle risorse per la concessione di benefici a favore delle imprese e
dei  raggruppamenti  di  imprese.  Tali  benefici sono destinati alle
seguenti finalita':
a)  investimenti innovativi delle imprese di autotrasporto e connesse
forme  di  garanzia  anche  per  ulteriori  investimenti aggiuntivi o
integrativi da parte delle imprese, nei limiti del 50 per cento delle
risorse complessive;
b)  incentivazione  all'esodo  volontario  delle imprese di trasporto
monoveicolari, nei limiti del 18 per cento delle risorse complessive;
c)  incentivazione  delle aggregazioni tra imprese di autotrasporto e
dei  servizi  intermodali,  nei limiti del 15 per cento delle risorse
complessive;
d)  finanziamento  dei  mezzi  adibiti  alla  gestione  del trasporto
combinato,   per   l'acquisto   delle  attrezzature  necessarie  alla
movimentazione   delle  unita'  di  carico  specifiche  destinate  al
trasporto  combinato  per  ferrovia,  per  mare  e per vie navigabili
interne,  nonche' agevolazioni al trasporto combinato, nei limiti del
17 per cento delle risorse complessive.
  4.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 8 della legge 6
giugno  1974, n. 298, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7
novembre  1994,  n.  681,  al  fine  di  tener  conto dell'evoluzione
economica  e  strutturale  del  settore,  le  funzioni  del  comitato
centrale per l'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto  di  cose  per  conto  di  terzi sono integrate dalle
seguenti:
a)  il  comitato  centrale  opera  in posizione di autonomia sotto la
vigilanza del Ministro dei trasporti e della navigazione;
b)  il  comitato  centrale collabora direttamente con il Ministro dei
trasporti  e  della  navigazione per la definizione degli obiettivi e
delle  priorita'  dell'azione  amministrativa,  ai  fini del concreto
miglioramento  e  dello  sviluppo  dell'autotrasporto di cose; presta
anche  la  propria  consulenza  su  tutte  le  questioni afferenti il
settore  dell'autotrasporto  di cose per conto di terzi, ivi comprese
quelle  concernenti  il  rispetto della normativa comunitaria e degli
altri obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Unione
europea e ad altri accordi internazionali;
c)  il  comitato  centrale esprime pareri obbligatori sui programmi e
sulle  direttive in materia di autotrasporto di cose prima della loro
adozione  da  parte  del Ministero dei trasporti e della navigazione,
nonche' sulla predisposizione della relativa normativa di attuazione,
in conformita' ai principi di cui all'articolo 92 del trattato CEE;
d)  il  comitato  centrale propone al Ministero dei trasporti e della
navigazione  la  normativa ed i provvedimenti amministrativi relativi
al  funzionamento  delle  commissioni esaminatrici, alle modalita' di
svolgimento  delle  prove ed ai programmi di esame per l'accesso alla
professione    di    autotrasportatore,   in   modo   da   assicurare
l'imparzialita'  di  giudizio e l'accertamento della professionalita'
conformemente alla normativa comunitaria;
e)  il  comitato  centrale  coordina  l'attivita'  dei  segretari dei
comitati provinciali e degli stessi comitati;
f)  il  comitato  centrale  propone al Ministro dei trasporti e della
navigazione,   che  provvede  con  proprio  decreto,  i  criteri  per
l'accertamento   della   rappresentativita'   delle  associazioni  di
categoria  degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ai fini
della   designazione  dei  rappresentanti  nei  comitati  centrale  e
provinciali;
g)  il  comitato  centrale  cura  le attivita' formative interessanti
l'autotrasporto  di  cose per conto di terzi, utilizzando, oltre alle
somme  a  tal fine destinate dal comitato centrale medesimo, anche le
risorse  dei  fondi  strutturali  dell'Unione  europea  e  gli  altri
finanziamenti  dello  Stato  e  degli  enti  territoriali,  nonche' i
contributi   volontariamente   versati  da  organismi  privati  e  da
acquisire  con  la  procedura  di  cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681;
h) il comitato centrale utilizza le quote di cui all'articolo 2 della
legge  27  maggio  1993,  n.  162,  versate  dagli  autotrasportatori
iscritti  all'albo nazionale, per l'assolvimento dei compiti previsti
dagli  articoli  8  e  9  della  legge 6 giugno 1974, n. 298, e dalla
presente  legge,  nonche' per l'espletamento di tutti gli adempimenti
connessi.  A  tal  fine  la normativa contabile per l'amministrazione
delle   quote   versate  dagli  autotrasportatori  e'  stabilita  con
provvedimento del comitato centrale. Gli impegni di spesa e gli altri
provvedimenti  relativi  allo svolgimento dell'attivita' del comitato
centrale  sono  assunti  e formalizzati a seguito della deliberazione
dello  stesso  comitato,  con provvedimento adottato dal presidente o
dal  vicepresidente  delegato.  Alle  relative  dotazioni provvede il
Ministero  dei  trasporti  e della navigazione utilizzando le risorse
iscritte nel relativo bilancio.
  5.  I  componenti  del comitato centrale e dei comitati regionali e
provinciali  per  l'albo nazionale degli autotrasportatori, di cui al
titolo  I  della  legge 6 giugno 1974, n. 298, in carica alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono prorogati nel loro
mandato fino al centottantesimo giorno successivo alla predetta data.
  6.   Tutte   le   persone   fisiche  e  giuridiche  che  esercitano
l'autotrasporto  di  cose  per  conto  di terzi con qualsiasi mezzo e
tonnellaggio  e  a  qualsiasi  titolo devono essere iscritte all'albo
degli autotrasportatori.
  7. Sulla base di un rapporto del Comitato di cui all'articolo 8, il
Ministro  dei  trasporti  e della navigazione riferisce annualmente e
comunque   entro  il  30  settembre  al  Parlamento  sullo  stato  di
attuazione  della  presente  legge, sul conseguimento degli obiettivi
programmatici  volti  al  riequilibrio della domanda di trasporto tra
strada,  ferrovia  e  cabotaggio  marittimo,  sulla valutazione degli
effetti  conseguiti  sul  mercato  del  trasporto e sulla rispondenza
degli interventi attuati alle normative dell'Unione europea.