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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1997, n. 455

Disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1998.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1998, n. 29 (in G.U. 28/02/1998, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/1998)
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 30-5-1998
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 1.
  1.  Entro  dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di  conversione  del  presente  decreto  a ciascun concessionario del
servizio  pubblico  radiomobile di comunicazione GSM e' assegnata una
quota  pari  al  10%  delle bande di frequenza riservate al Ministero
delle  comunicazioni  dall'articolo  2,  comma  1,  lettera  b),  del
decreolegge  1  maggio  1997,  n. 115, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 1 luglio 1997, n. 189, allo scopo di dare inizio, in via
sperimentale,  al  servizio di comunicazione numerico DCS 1800. Dette
frequenze  saranno  messe a disposizione dei concessionari sulla base
del  provvedimento  del  Ministro  delle  comunicazioni da emanare in
relazione  all'articolo  2,  comma  1,  e del regolamento previsto al
comma  3  del medesimo articolo 2 del decreto-legge 1 maggio 1997, n.
115,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 1 luglio 1997, n.
189.
  1-bis.   Il  termine  di  cui  al  comma  45  dell'articolo  1  del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  23  dicembre 1996, n. 650, come sostituito dal comma 23
dell'articolo  3  della legge 31 luglio 1997, n. 249, e' differito al
31 marzo 1998.
  2. L'esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1
e'  autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma,
fino  a  sei  mesi  successivi  al rilascio della licenza individuale
all'operatore  selezionato  mediante  la  gara di cui all'articolo 2,
comma  1,  lettera  b),  del  decreto-legge  1  maggio  1997, n. 115,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189, in
non piu' di due citta' e per un numero limitato di utenti pari a 3000
unita'.  La  sperimentazione  e' consentita anche alle imprese che si
impegnano a presentare, in fase di prequalifica alla gara, domanda di
partecipazione  alla  gara  di  cui al citato articolo 2. Qualora per
qualsiasi  motivo  una impresa dovesse rinunciare alla partecipazione
alla  gara,  essa  dovra'  cessare immediatamente la sperimentazione,
dandone   formale  ed  immediata  comunicazione  al  Ministero  delle
comunicazioni. A ciascuna delle imprese che si impegnano a presentare
domanda  di  partecipazione  alla gara sara' assegnata, con le stesse
modalita'  indicate  al  comma 1 e al presente comma, una quota delle
bande  di  frequenza riservate al servizio in tecnica DCS 1800 pari a
quella  assegnata  a  ciascun concessionario del servizio pubblico di
comunicazione radiomobile GSM, onde consentire la sperimentazione del
nuovo  servizio.  Durante la sperimentazione e' vietata ogni forma di
pubblicita'   e   di  offerta  congiunta  al  pubblico  del  servizio
commerciale GSM a 900 MHz e di quello sperimentale DCS a 1800 MHz. Il
servizio  commerciale  verra'  successivamente  espletato  sulla base
delle  misure  previste  dall'articolo  2,  comma  2, lettera a), del
decreto-legge  1  maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  1 luglio 1997, n. 189. L'operatore selezionato mediante
la gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge
1  maggio  1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1
luglio  1997,  n.  189, avra' diritto al roaming nazionale delle reti
GSM degli attuali concessionari. L'avvio commerciale del servizio DCS
1800 avverra' per il nuovo operatore, e per gli attuali concessionari
del  servizio  di  comunicazione  radiomobile  GSM,  con  le medesime
condizioni di copertura contenute nel bando di gara.
  3.  Resta  fermo  che  saranno  assicurate  tutte  le misure atte a
garantire  condizioni di effettiva concorrenza per l'espletamento del
servizio aggiudicato all'esito della gara di cui al comma 2.
  4.  Il  termine  del 1 gennaio 1998, di cui al comma 1, lettera b),
dell'articolo  2 del decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 1 luglio 1997, n. 189, e' soppresso.
La  gara  sara'  conclusa nei tempi piu' rapidi possibili, e comunque
entro il 31 maggio 1998, per realizzare al piu' presto l'introduzione
sul  mercato  del  nuovo  servizio in tecnica DCS 1800 e per favorire
nuove  iniziative  imprenditoriali  e positive ricadute sugli utenti.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il  D.L. 29 maggio 1998, n. 166, convertito senza modificazioni dalla
L.  23 luglio 1998, n. 247, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "
Il  termine  del  31 maggio 1998, stabilito dall'articolo 1, comma 4,
del   decreto-legge   23  dicembre  1997,  n.  455,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 29, e' prorogato al 9
giugno 1998."