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LEGGE 27 dicembre 1997, n. 450

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998).

note: Entrata in vigore della legge: 1/1/1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/09/2000)
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vigente al 27/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-1998
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               ART. 1. 
 
  1. Per l'anno 1998, il limite massimo del saldo netto da finanziare
resta determinato in termini di competenza in lire  87.800  miliardi,
al netto di lire 28.807 miliardi per  regolazioni  debitorie.  Tenuto
conto delle operazioni di rimborso di prestiti,  il  livello  massimo
del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge
5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23
agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per  un
importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi  relativo  ad
interventi non considerati nel bilancio di previsione per il  1998  -
resta fissato, in termini di competenza, in lire 429.800 miliardi per
l'anno finanziario 1998. 
    2. Per gli anni 1999 e 2000 il limite massimo del saldo netto  da
finanziare del bilancio pluriennale a  legislazione  vigente,  tenuto
conto  degli  effetti   della   presente   legge,   e'   determinato,
rispettivamente, in lire 86.400 miliardi ed in lire 62.200  miliardi,
al netto di lire 26.247  miliardi  per  l'anno  1999  e  lire  23.677
miliardi per l'anno 2000, per le regolazioni  debitorie;  il  livello
massimo del ricorso al mercato e'  determinato,  rispettivamente,  in
lire 377.800 miliardi ed in lire 252.000 miliardi.  Per  il  bilancio
programmatico degli anni 1999 e 2000  il  limite  massimo  del  saldo
netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in  lire  80.600
miliardi ed in lire 60.750 miliardi ed il livello massimo del ricorso
al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 372.000  miliardi
ed in lire 250.800 miliardi. 
          AVVERTENZA: 
            In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -  serie
          generale  -  del  14  gennaio  1998  si   procedera'   alla
          ripubblicazione del testo della  presente  legge  corredato
          delle relative note, ai sensi dell'art.  8,  comma  3,  del
          regolamento   di   esecuzione   del   testo   unico   delle
          disposizioni  sulla  promulgazione   delle   leggi,   sulla
          emanazione dei decreti del Presidente  della  Repubblica  e
          sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
          marzo 1986, n. 217.