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LEGGE 23 dicembre 1997, n. 451

Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia.

note: Entrata in vigore della legge: 14-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2009)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 27-8-2009
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  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

                               Art. 1
     ((Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza))

  1.  E'  istituita  la  ((Commissione  parlamentare per l'infanzia e
l'adolescenza))con  compiti  di  indirizzo e controllo sulla concreta
attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi
ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva.
  2. La Commissione e' composta da venti senatori e da venti deputati
nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica
e  dal  Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero
dei  componenti  dei  gruppi  parlamentari,  comunque  assicurando la
presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
  3.  La  Commissione  elegge  al  suo  interno  un  presidente,  due
vicepresidenti e due segretari.
  4.  La  Commissione  chiede  informazioni,  dati  e  documenti  sui
risultati  delle  attivita'  svolte da pubbliche amministrazioni e da
organismi  che  si  occupano di questioni attinenti ai diritti o allo
sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva.
  ((4-bis.    La    Commissione   parlamentare   per   l'infanzia   e
l'adolescenza,  nell'esercizio  dei  suoi  poteri  di  consultazione,
acquisisce  dati,  favorisce lo scambio di informazioni e promuove le
opportune sinergie con gli organismi e gli istituti per la promozione
e  la  tutela  dell'infanzia  e dell'adolescenza operanti in Italia e
all'estero e con le associazioni, le organizzazioni non governative e
tutti  gli  altri  soggetti operanti nell'ambito della tutela e della
promozione    dei   diritti   di   minori   nonche'   dell'affido   e
dell'adozione)).
  5.  La  Commissione  riferisce  alle  Camere,  con  cadenza  almeno
annuale, i risultati della propria attivita' e formula osservazioni e
proposte  sugli  effetti,  sui  limiti e sull'eventuale necessita' di
adeguamento   della   legislazione   vigente,   in   particolare  per
assicurarne  la  rispondenza alla normativa dell'Unione europea ed in
riferimento  ai  diritti  previsti  dalla Convenzione sui diritti del
fanciullo,  fatta  a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con
legge 27 maggio 1991, n. 176.
  6.  E' istituita la giornata italiana per i diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza,  da  celebrare  il  20 novembre di ogni anno, nella
ricorrenza  della  firma  della  citata  Convenzione  di New York. Il
Governo,  d'intesa  con  la  Commissione,  determina  le modalita' di
svolgimento  della  giornata,  senza  oneri  aggiuntivi  a carico del
bilancio dello Stato. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
  La L. 3 agosto 2009, n. 112 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
"A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
Commissione  parlamentare  per l'infanzia di cui all'articolo 1 della
legge   23   dicembre  1997,  n.  451,  assume  la  denominazione  di
Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza."