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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 agosto 1997, n. 452

Regolamento recante approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonchè alla licenza d'uso dei programmi.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-1-1998
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 14-1-1998
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           di concerto con
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'articolo 12,  comma 1, del decreto  legislativo 12 febbraio
1993, n.  39, il quale  prevede che, mediante decreto  del Presidente
del Consiglio dei  Ministri, di concerto con il  Ministro del tesoro,
su   proposta  dell'Autorita'   per   l'informatica  nella   pubblica
amministrazione, sono  approvati i capitolati contenenti  le clausole
generali dei  contratti che  le singole amministrazioni  stipulano in
materia di sistemi informativi automatizzati;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la  proposta dell'Autorita' per l'informatica  nella pubblica
amministrazione;
  Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 5
giugno 1997;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Ambito di applicazione
  1. Il  presente regolamento  disciplina, ai sensi  dell'articolo 12
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le forniture di beni
e  le  connesse   prestazioni  di  servizi  in   materia  di  sistemi
informativi automatizzati.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni       sulla   promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - Il testo  dell'art. 12 del D.Lgs. 12 febbraio  1993, n.
          39  (Norme  in materia di sistemi informativi automatizzati
          delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma
          1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il
          seguente:
            "Art. 12.  - 1. Le clausole  generali dei  contratti  che
          le  singole amministrazioni    stipulano  in   materia   di
          sistemi     informativi  automatizzati  sono  contenute  in
          capitolati   approvati   con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri,  di concerto con   il Ministro  del
          tesoro, su proposta dell'Autorita'.
             2. I capitolati prevedono in ogni caso:
            a)  le  modalita'   di scelta del contraente,  secondo le
          disposizioni della normativa comunitaria;
            b) i  criteri per  la vigilanza  in corso   d'opera,  per
          i collaudi parziali e per il collaudo definitivo;
            c)  i criteri di individuazione  delle singole componenti
          di costo e del costo complessivo;
            d) le penali  per i ritardi, per la scarsa  qualita'  dei
          risultati,   per     il    mancato  raggiungimento    degli
          obiettivi,  nonche' i  poteri amministrativi di  decadenza,
          risoluzione, sostituzione;
            e) le modalita' per la consegna o l'acquisizione dei beni
          e servizi forniti;
            f) i criteri e le modalita' di eventuali anticipazioni;
            g)  i    requisiti di idoneita'   del personale impiegato
          dal soggetto contraente;
            h)   le   ipotesi   e     i    limiti    dell'affidamento
          da         parte  dell'aggiudicatario        a        terzi
          dell'esecuzione   di   prestazioni contrattuali;
            i)   il    rilievo   degli   studi   di      fattibilita'
          ai        fini  dell'aggiudicazione    dei  contratti    di
          progettazione,   realizzazione,  manutenzione,  gestione  e
          conduzione operativa;
            l)   la   dichiarazione   che  i titolari  dei  programmi
          applicativi sviluppati   nell'ambito  dei    contratti   di
          fornitura  siano   le amministrazioni.
            3.   In   sede   di  prima    applicazione  del  presente
          decreto,   le  amministrazioni    possono  richiedere    la
          revisione    dei contratti  in corso  di  esecuzione  o  di
          singole  clausole,  per   adeguarli   alle finalita'  e  ai
          principi,  del  presente  decreto sulla base di indirizzi e
          criteri definiti dall'Autorita'".
            - Il   testo dell'art. 17,  comma    3,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.   400   (Disciplina   dell'attivita'   di
          Governo  e  ordinamento   della Presidenza   del  Consiglio
          dei    Ministri),  e'    il    seguente:  "3.   Con decreto
          ministeriale   possono     essere   adottati    regolamenti
          nelle  materie di  competenza del  Ministro o  di autorita'
          sottordinate al Ministro, quando la  legge    espressamente
          conferisca  tale potere. Tali regolamenti,  per materie  di
          competenza di  piu' Ministri,  possono essere  adottati con
          decreti  interministeriali,  ferma restando  la  necessita'
          di   apposita   autorizzazione  da  parte  della  legge.  I
          regolamenti    ministeriali  ed    interministeriali    non
          possono  dettare norme contrarie  a quelle dei  regolamenti
          emanati  dal    Governo. Essi debbono essere  comunicati al
          Presidente del Consiglio   dei Ministri  prima  della  loro
          emanazione".
           Nota all'art. 1:
            -  Per  il  testo  del'art.  12,    del  citato D.Lgs. 12
          febbraio 1993, n.  39, si veda in nota alle premesse.