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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1997, n. 444

Regolamento recante norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 7/1/1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/07/2018)
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vigente al 29/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-7-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 1 
 
    ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205)) 
                                                          ((4)) ((5)) 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
916) che l'abrogazione del presente  provvedimento  si  applica  alle
fatture emesse a partire dal 1º gennaio 2019. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 917, lettere a) e b))  che
"Fermo restando quanto previsto al comma  916,  le  disposizioni  dei
commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal  1º
luglio 2018 relative a: 
  a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere  utilizzati
come carburanti per motori; 
  b) prestazioni rese  da  soggetti  subappaltatori  e  subcontraenti
della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto  di
lavori,  servizi  o  forniture   stipulato   con   un'amministrazione
pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera  delle  imprese
si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui
all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a
qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche  con
noli e forniture di beni  e  prestazioni  di  servizi,  ivi  compresi
quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei  relativi
contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi
della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG  di  cui
all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
riportati nelle fatture emesse dall'impresa  capofila  nei  confronti
dell'amministrazione pubblica". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dal D.L. 12  luglio
2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018,  n.
96, ha disposto (con l'art. 1, comma 927) la proroga dell'entrata  in
vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1° luglio 2018
al 1° gennaio 2019. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 917, lettera a) che "Fermo
restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei  commi  da
909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire  dal  1º  luglio
2018 relative a: 
  a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere  utilizzati
come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante
per autotrazione presso gli impianti stradali di  distribuzione,  per
le quali il comma 920 si applica dal 1°gennaio 2019".