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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1997, n. 441

Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal: 7-1-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, e successive modificazioni, concernente  l'istituzione  e  la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n.
472,  recante  il  regolamento  di  attuazione   delle   disposizioni
contenute nell'articolo 3, comma 147,  lettera  d),  della  legge  28
dicembre 1995, n. 549, relativamente alla  soppressione  dell'obbligo
della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti; 
  Visto l'articolo 3, comma 137, lettera a), della legge 23  dicembre
1996, n. 662, che autorizza il Governo all'emanazione del regolamento
concernente la revisione delle presunzioni di  cui  all'articolo  53,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
secondo criteri di  aderenza  alla  prassi  commerciale  delle  varie
categorie di impresa, assicurando la possibilita'  di  stabilire  con
immediatezza,  nel  corso  di  accessi,  ispezioni  e  verifiche,  la
provenienza dei  beni  oggetto  dell'attivita'  propria  dell'impresa
reperiti presso i locali della medesima ma  senza  alcun  obbligo  di
istituire ulteriori registri vidimati; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 14 luglio 1997; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 23 ottobre 1997; 
  Sulla proposta del Ministro delle finanze; 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                       Presunzione di cessione 
  1. Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti  che
non si trovano nei luoghi in cui il contribuente  svolge  le  proprie
operazioni, ne' in quelli dei suoi rappresentanti.  Tra  tali  luoghi
rientrano anche le sedi secondarie, filiali, succursali,  dipendenze,
stabilimenti,  negozi,  depositi  ed  i  mezzi  di  trasporto   nella
disponibilita' dell'impresa. 
  2. La presunzione di cui al comma 1 non opera se e' dimostrato  che
i beni stessi: 
  a) sono stati impiegati per la produzione, perduti o distrutti; 
  b) sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato
o in dipendenza di  contratti  estimatori,  di  contratti  di  opera,
appalto, trasporto,  mandato,  commissione  o  di  altro  titolo  non
traslativo della proprieta'. 
  3. La disponibilita' delle sedi secondarie, filiali  o  succursali,
nonche'  delle  dipendenze,  degli  stabilimenti,  dei  negozi,   dei
depositi, degli altri locali e dei mezzi di trasporto che non  emerga
dalla iscrizione al registro delle imprese, alla camera di  commercio
o da altro pubblico registro, puo' risultare dalla  dichiarazione  di
cui all'articolo 35 del decreto del Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, se effettuata anteriormente  al  passaggio  dei
beni, nonche' da altro documento dal quale  risulti  la  destinazione
dei beni esistenti presso i luoghi su indicati, annotato in  uno  dei
registri in uso, tenuto ai sensi dell'articolo  39  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. 
  4. Il rapporto di  rappresentanza  risulta  da  atto  pubblico,  da
scrittura privata registrata, da lettera annotata, in data  anteriore
a quella in cui e'  avvenuto  il  passaggio  dei  beni,  in  apposito
registro presso l'ufficio IVA competente in  relazione  al  domicilio
fiscale  del  rappresentante   o   del   rappresentato,   ovvero   da
comunicazione effettuata all'ufficio IVA con  le  modalita'  previste
dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  633
del 1972, sempre  che  di  data  anteriore  al  passaggio  dei  beni.
L'annotazione delle lettere commerciali in appositi  registri  presso
l'ufficio IVA e' consentita solo per il conferimento di incarichi che
comportano passaggio di beni. 
  5. La consegna dei beni a  terzi  a  titolo  non  traslativo  della
proprieta' risulta in via alternativa: 
  a) dal libro giornale o da altro libro tenuto a  norma  del  codice
civile o da apposito registro tenuto in conformita'  all'articolo  39
del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 o da atto
registrato presso l'ufficio del  registro,  dai  quali  risultino  la
natura, qualita', quantita'  dei  beni  medesimi  e  la  causale  del
trasferimento; 
  b) dal documento di trasporto previsto dall'articolo  1,  comma  3,
del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996,  n.  472,
integrato con la relativa causale, o con altro  valido  documento  di
trasferimento; 
  c) da apposita annotazione effettuata, al momento del passaggio dei
beni, in uno dei registri previsti dagli articoli 23,  24  e  25  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,  contenente,
oltre alla natura, qualita' e quantita' dei beni,  i  dati  necessari
per identificare il soggetto destinatario  dei  beni  medesimi  e  la
causale del trasferimento. 
    

          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce    al Presidente della  Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge ed i regolamenti.
            - Si riporta il testo dell'art.  17, comma 2, della legge
          23  agosto  1988,  n.  400:  "2. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del Consiglio   dei
          Ministri,   sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati i
          regolamenti  per la disciplina  delle materie, non  coperte
          da  riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
          per  le quali  le   leggi della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della   potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano   le  norme generali regolatrici  della materia
          e dispongono   l'abrogazione delle norme    vigenti,    con
          effetto     dall'entrata     in    vigore    delle    norme
          regolamentari".
            -   Si   riporta l'intero    testo    del    decreto  del
          Presidente    della Repubblica   14 agosto   1996,  n. 472,
          contenente    il  regolamento     di  attuazione      delle
          disposizioni   contenute nell'art.  3,  comma  147, lettera
          d), della legge 23   dicembre 1995, n.  549,  relativamente
          alla    soppressione   dell'obbligo   della   bolla      di
          accompagnamento delle merci viaggianti:
            "Art.  1. -  1. Con  effetto dalla  data di   entrata  in
          vigore   del   presente   regolamento  cessano  di    avere
          efficacia,  fatta  eccezione  per  quanto    riguarda    la
          circolazione  dei tabacchi  e  dei  fiammiferi, nonche' dei
          prodotti  sottoposti  al regime delle accise, ad imposte di
          consumo od al regime  di  vigilanza  fiscale  di  cui  agli
          articoli  21,  27 e 62  del testo unico  delle disposizioni
          legislative  concernenti le imposte sulla produzione  e sui
          consumi e  relative    sanzioni  penali  e  amministrative,
          approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,
          le  disposizioni  riguardanti  l'obbligo  di  emissione del
          documento  di    accompagnamento  dei    beni    viaggianti
          contenute    nel decreto  del Presidente della Repubblica 6
          ottobre 1978, n. 627.
            2. Restano ferme le disposizioni  sul controllo dei  beni
          durante  il  trasporto   ai    fini   dell'acquisizione  di
          dati   e  notizie  utili all'acccertamento  della  corretta
          applicazione delle norme fiscali.
            3.    Il    documento   previsto   dall'art. 21,   quarto
          comma,  secondo periodo, del decreto del  Presidente  della
          Repubblica   26   ottobre   1972,   n.      633,   contiene
          l'indicazione  della data,  delle generalita'  del cedente,
          del    cessionario  e  dell'eventuale   incaricato      del
          trasporto,  nonche'  la  descrizione  della  natura,  della
          qualita'  e  della  quantita'  dei  beni  ceduti.  Per   la
          conservazione   di   tale   documento   si   applicano   le
          disposizioni di   cui all'art.    39,  terzo    comma,  del
          decreto  del  Presidente    della   Repubblica 26   ottobre
          1972,  n. 633.  Lo  stesso documento e' idoneo  a  superare
          le presunzioni stabilite dall'art. 53 del citato decreto.
            4.    Il   decreto   del   Ministro    delle  finanze  18
          gennaio  1996, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n.  18
          del  23 gennaio  1996, e' abrogato".
            -  Si riporta  l'art.  3, comma  147, lettera  a),  della
          legge  28 dicembre 1995, n. 549:
            "147.  Il  Governo,  con  regolamenti da emanare ai sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988, n. 400,
          entro centoventi giorni dalla data di   entrata  in  vigore
          della  presente    legge,  previo parere delle   competenti
          Commissioni  parlamentari, detta  disposizioni  in  materia
          di adempimenti contabili e di versamenti di imposta secondo
          i seguenti principi e criteri:
              a) - c) (omissis);
            d)  sopprime   l'obbligo della   bolla di accompagnamento
          delle merci viaggianti e  sostituirla con norme  similari a
          quelle  vigenti nella Unione europea".
            -  Si riporta  l'art.  3, comma  137, lettera  a),  della
          legge   23 dicembre    1996,  n.    662,    concernente  la
          revisione  della  disciplina delle presunzioni  di cessione
          e di   acquisto  di  cui  all'art.    53  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
            "137. Con  regolamenti da emanare  ai sensi dell'art. 17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, entro quattro
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          si provvede:
            a) alla revisione delle presunzioni  di cui  all'art.  53
          del  decreto del   Presidente della  Repubblica 26  ottobre
          1972,  n. 633,   secondo criteri di  aderenza  alla  prassi
          commerciale  delle  varie categorie di impresa, assicurando
          la possibilita' di stabilire  con immediatezza,  nel  corso
          di accessi, ispezioni  e verifiche, la provenienza dei beni
          oggetto   dell'attivita'  propria  dell'impresa    reperiti
          presso i locali della medesima ma senza  alcun  obbligo  di
          istituire ulteriori registri vidimati".
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  53  del decreto del
          Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633:
            "Art. 53  (Presunzioni di cessione  e di acquisto). -  Si
          presumono ceduti i beni acquistati,  importati  o  prodotti
          che  non  si  trovano  nei  luoghi  in  cui il contribuente
          esercita la sua attivita', comprese le  sedi    secondarie,
          filiali,   succursali,  dipendenze,  stabilimenti, negozi o
          depositi  dell'impresa,  ne'  presso  suoi  rappresentanti,
          salvo che sia dimostrato che i beni stessi:
            a) sono stati utilizzati per  la  produzione,  perduti  o
          distrutti;
            b)   sono   stati   consegnati  a terzi  in  lavorazione,
          deposito   o comodato  o    in  dipendenza  di    contratti
          estimatori  o di   contratti di opera, appalto,  trasporto,
          mandato,  commissione o altro  titolo non traslativo  della
          proprieta'.
            Con decreto del Ministro delle  finanze sono stabilite le
          modalita' con le quali devono essere effettuate:
               a) la donazione dei beni ad enti di beneficenza;
               b) la distruzione dei beni.
            Le   sedi   secondarie,  filiali   o  succursali   devono
          risultare dall'iscrizione  alla  camera  di   commercio   o
          da    altro    pubblico  registro;    le  dipendenze,   gli
          stabilimenti,  i negozi  e i  depositi devono essere  stati
          indicati  a norma dell'art. 35 o  del primo comma dell'art.
          81. La  rappresentanza deve risultare da  atto pubblico, da
          scrittura  privata  registrata  o  da lettera  annotata  in
          apposito registro, in data anteriore a quella   in  cui  e'
          avvenuto   il  passaggio  dei    beni,    presso  l'ufficio
          competente   in    relazione  al    domicilio  fiscale  del
          rappresentante o del  rappresentato. La consegna dei beni a
          terzi,  di  cui alla lettera   b), deve risultare dal libro
          giornale o da  altro libro  tenuto  a   norma del    codice
          civile    o da   apposito registro   tenuto in  conformita'
          all'art. 39    del  presente    decreto,  ovvero  da  altro
          documento  conservato    a norma dello stesso articolo o da
          atto registrato presso l'ufficio del registro.
            I beni  che si  trovano nel  luogo o in  uno dei   luoghi
          in    cui  il  contribuente  esercita la sua attivita'   si
          presumono acquistati se il contribuente non dimostra,   nei
          casi  e  nei modi indicati  nel primo e nel  secondo comma,
          di averli    ricevuti  in    base  ad    un  rapporto    di
          rappresentanza o di lavorazione o ad uno degli altri titoli
          di cui al primo comma".

    
           Note all'art. 1: 
            - Si riporta  il  testo  dell'art.  35  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633: 
            "Art. 35 (Inizio, variazione e cessazione di  attivita').
          - I soggetti che intraprendono l'esercizio  di  un'impresa,
          arte  o  professione  nel  territorio  dello  Stato,  o  vi
          istituiscono  una  stabile  organizzazione,  devono   entro
          trenta giorni farne dichiarazione  all'ufficio  in  duplice
          esemplare e in conformita' ad  apposito  modello  approvato
          con  decreto  del   Ministro   delle   finanze.   L'ufficio
          attribuisce al contribuente un numero di partita, che  deve
          essere  indicato  nelle  dichiarazioni  e  in  ogni   altro
          documento destinato all'ufficio, nonche' nelle  deleghe  di
          cui all'art. 38, e deve essere riportato nelle attestazioni
          di versamento. 
            Dalla  dichiarazione  di  inizio  dell'attivita'   devono
          risultare: 
            1) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo  e
          la data di nascita, la residenza, il domicilio fiscale e la
          eventuale ditta; 
            2) per i  soggetti  diversi  dalle  persone  fisiche,  la
          natura  giuridica,  la  denominazione,  ragione  sociale  o
          ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa,
          e il domicilio fiscale. Devono essere inoltre indicati  gli
          elementi di cui al n. 1) per almeno una delle  persone  che
          hanno la rappresentanza; 
            3)   per   i   soggetti   residenti   all'estero,   anche
          l'ubicazione della stabile organizzazione; 
            4) il tipo e l'oggetto dell'attivita'  e  il  luogo  o  i
          luoghi in cui  viene  esercitata  anche  a  mezzo  di  sedi
          secondarie,  filiali,  stabilimenti,  succursali,   negozi,
          depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e
          conservati i libri, i registri, le scritture e i  documenti
          prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni; 
              5) ogni altro elemento richiesto dal modello. 
            In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui  al
          precedente  comma  o  di  cessazione   di   attivita',   il
          contribuente deve entro trenta giorni  farne  dichiarazione
          all'ufficio  in  duplice  esemplare  e  in  conformita'  al
          modello approvato con decreto del Ministro  delle  finanze.
          Se la variazione importa  il  trasferimento  del  domicilio
          fiscale in altra provincia, la  dichiarazione  deve  essere
          contemporaneamente presentata anche al nuovo ufficio ed  ha
          effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data  della
          variazione. 
            In caso di cessazione dell'attivita' il  termine  per  la
          presentazione della  dichiarazione  di  cui  al  precedente
          comma decorre, agli effetti  del  presente  decreto,  dalla
          data  di  ultimazione  delle   operazioni   relative   alla
          liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono ferme  le
          disposizioni  relative  al  versamento  dell'imposta,  alla
          fatturazione, registrazione, liquidazione e  dichiarazione.
          Nell'ultima  dichiarazione   deve   tenersi   conto   anche
          dell'imposta dovuta ai sensi del  n.  5)  dell'art.  2,  da
          determinare  computando  anche   le   operazioni   indicate
          nell'ultimo comma dell'art. 6 il cui corrispettivo non  sia
          stato ancora pagato. 
            I soggetti che intraprendono l'esercizio  di  un'impresa,
          arte o professione, se ritengono di realizzare un volume di
          affari che comporti l'applicazione degli articoli 32, 33  e
          34, terzo comma, devono indicarlo  nella  dichiarazione  da
          presentare a norma del primo comma e  devono  osservare  la
          disciplina rispettivamente stabilita". 
            - Si riporta  il  testo  dell'art.  39  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633: 
            "Art. 39 (Tenuta  e  conservazione  dei  registri  e  dei
          documenti). - I registri  previsti  dal  presente  decreto,
          compresi i bollettari di cui  all'art.  32,  devono  essere
          numerati e bollati  ai  sensi  dell'art.  2215  del  codice
          civile, in esenzione dai tributi di bollo e di  concessione
          governativa e devono essere tenuti a norma  dell'art.  2219
          dello stesso codice. La numerazione e la bollatura  possono
          essere eseguite anche dall'ufficio dell'imposta sul  valore
          aggiunto o dall'ufficio del registro. Se la  numerazione  e
          la  bollatura  non  sono  state   effettuate   dall'ufficio
          dell'imposta sul valore aggiunto competente l'ufficio o  il
          notaio che le ha eseguite deve entro  trenta  giorni  darne
          comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore  aggiunto
          competente. E' ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili
          o tabulati di macchine elettrocontabili  secondo  modalita'
          previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su 
          richiesta del contribuente. 
            I  contribuenti  hanno  facolta'   di   sottoporre   alla
          numerazione e alla bollatura un solo registro  destinato  a
          tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25,
          a condizione che nei registri  previsti  da  tali  articoli
          siano indicati, per  ogni  singola  annotazione,  i  numeri
          della pagina e della riga della corrispondente  annotazione
          nell'unico registro numerato e bollato. 
            I registri, i  bollettari,  gli  schedari  e  i  tabulati
          nonche' le  fatture,  le  bollette  doganali  e  gli  altri
          documenti  previsti  dal  presente  decreto  devono  essere
          conservati a norma dell'art. 22 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600;  (e'  ammesso
          l'impiego di sistemi fotografici di  conservazione  secondo
          modalita'  preventivamente  approvate  dall'Amministrazione
          finanziaria su richiesta del contribuente)". 
            - Per il testo dell'art. 35 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 vedi  in  nota
          all'art. 1. 
            - Per il testo dell'art. 39 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 vedi  in  nota
          all'art. 1. 
            - Per il testo dell'art. 1,  comma  3,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica del 14 agosto 1996, n. 472 
          vedi in nota alle premesse. 
            - Si riporta  il  testo  dell'art.  23  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633: 
            "Art. 23 (Registrazione delle fatture). - Il contribuente
          deve annotare entro  quindici  giorni  le  fatture  emesse,
          nell'ordine della loro numerazione e con  riferimento  alla
          data della loro emissione, in apposito registro. Le fatture
          di cui al quarto comma, seconda parte, dell'art. 21, devono
          essere registrate entro il mese di emissione. 
            Per ciascuna fattura devono  essere  indicati  il  numero
          progressivo e la data di  emissione  di  essa,  l'ammontare
          imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare
          dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata,  e  la
          ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario  del
          bene o del committente del servizio, ovvero, nelle  ipotesi
          di cui al terzo comma dell'art. 
          17, del cedente o del prestatore. 
            Se l'altro contraente non e' un'impresa, societa' o  ente
          devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione
          o ragione sociale, il nome e il  cognome.  Per  le  fatture
          relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui  al
          sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati,  in  luogo
          dell'ammontare dell'imposta, il titolo di  inapplicabilita'
          di essa e la relativa norma. 
            (Per le fatture di importo inferiore a lire cinquantamila
          puo' essere annotato, in luogo di  ciascuna,  un  documento
          riepilogativo sul quale devono  essere  indicati  i  numeri
          delle fatture cui  si  riferisce,  l'ammontare  complessivo
          imponibile delle  operazioni  e  l'ammontare  dell'imposta,
          distinti secondo l'aliquota applicata). 
            Nell'ipotesi di  cui  al  quinto  comma  dell'art.  6  le
          fatture emesse devono essere registrate anche dal  soggetto
          destinatario in apposito registro, bollato  e  numerato  ai
          sensi dell'art. 39, secondo modalita' e  termini  stabiliti
          con apposito decreto ministeriale". 
            - Si riporta  il  testo  dell'art.  24  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633: 
            "Art.  24  (Registrazione   dei   corrispettivi).   -   I
          commercianti al minuto e  gli  altri  contribuenti  di  cui
          all'art. 22, in luogo  di  quanto  stabilito  nell'articolo
          precedente,  possono   annotare   in   apposito   registro,
          relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno,
          l'ammontare  globale  dei  corrispettivi  delle  operazioni
          imponibili  e  delle  relative  imposte,  distinto  secondo
          l'aliquota applicabile,  nonche'  l'ammontare  globale  dei
          corrispettivi  delle  operazioni  non  imponibili  di   cui
          all'art.  21,  sesto  comma  e,   distintamente,   all'art.
          38-quater e quello delle operazioni  esenti  ivi  indicate.
          L'annotazione deve  essere  eseguita,  con  riferimento  al
          giorno in cui  le  operazioni  sono  effettuate,  entro  il
          giorno non festivo successivo. (Le operazioni  assoggettate
          all'obbligo del  rilascio  della  ricevuta  fiscale  devono
          essere   annotate   distintamente,    secondo    l'aliquota
          applicabile). 
            Nella  determinazione  dell'ammontare   giornaliero   dei
          corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi
          delle  operazioni  effettuate  con  emissione  di  fattura,
          comprese quelle relative ad immobili e beni  strumentali  e
          quelle indicate nel terzo comma  dell'art.  17,  includendo
          nel corrispettivo anche l'imposta. 
            Per determinate categorie di commercianti al minuto,  che
          effettuano promiscuamente la vendita di  beni  soggetti  ad
          aliquote d'imposta diverse, il Ministro per le finanze puo'
          consentire, stabilendo le modalita' da  osservare,  che  la
          registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili
          sia  fatta  senza  distinzione  per  aliquota  e   che   la
          ripartizione  dell'ammontare  dei  corrispettivi  ai   fini
          dell'applicazione delle diverse 
          aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti. 
            I commercianti al minuto che tengono il registro  di  cui
          al primo comma in luogo diverso da quello in  cui  svolgono
          l'attivita'  di  vendita  devono  eseguire  le  annotazioni
          prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche
          in un registro di prima nota tenuto e conservato nel  luogo
          o in ciascuno dei luoghi in  cui  svolgono  l'attivita'  di
          vendita. Le relative modalita' 
          sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze". 
            - Si riporta  il  testo  dell'art.  25  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633: 
            "Art.   25   (Registrazione   degli   acquisti).   -   Il
          contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture
          e le bollette  doganali  relative  ai  beni  e  ai  servizi
          acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte  o
          professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma
          dell'art. 17 e deve annotarle in  apposito  registro  entro
          l'anno nella cui dichiarazione viene esercitato il  diritto
          di detrazione della relativa imposta. 
            Dalla  registrazione  devono  risultare  la  data   della
          fattura  o  bolletta,  il  numero   progressivo   ad   essa
          attribuito, la ditta, denominazione o ragione  sociale  del
          cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il  nome
          e cognome se non si tratta di  imprese,  societa'  o  enti,
          nonche' l'ammontare imponibile e  l'ammontare  dell'imposta
          distinti secondo l'aliquota. 
            Per le fatture relative alle operazioni non imponibili  o
          esenti di cui al sesto comma  dell'art.  21  devono  essere
          indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta,  il  titolo
          di inapplicabilita' di essa e la relativa norma. 
             (Abrogato). 
            La disposizione del comma precedente si applica anche per
          le fatture relative a prestazioni di trasporto e per quelle
          pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi,  quale
          ne sia l'importo".