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DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1997, n. 438

Proroga di termini per assicurare il finanziamento di progetti in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-12-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 febbraio 1998, n. 26 (in G.U. 20/02/1998, n.42).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/03/1999)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 23-12-1997
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di  emanare
disposizioni che, al fine di assicurare il pieno utilizzo delle somme
stanziate per la  lotta alla droga, stabiliscano  il differimento del
termine di utilizzo dei finanziamenti dei progetti per la prevenzione
ed il recupero dalle tossicodipendenze ed il mantenimento in bilancio
delle  somme, non  impegnate ed  esistenti al  31 dicembre  1997, del
Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 19 dicembre 1997;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                      il seguente decretolegge:
                               Art. 1.
  1. All'articolo 1,  comma 13, della legge 28 marzo  1997, n. 86, le
parole: "e quelle relative agli  esercizi finanziari 1994 e 1995 sono
prorogate per i tre anni  successivi agli esercizi considerati." sono
sostituite  dalle   seguenti:  "e   quelle  relative   agli  esercizi
finanziari   1994  e   1995   sono  prorogate   fino  alla   chiusura
dell'esercizio finanziario 1998.".