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DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 1997, n. 422

Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-12-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2017)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 25-12-1997
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visti gli articoli 1, 4, comma 4, e 6 della legge 15 marzo 1997, n.
59,  come  modificati  dall'articolo 7 della legge 15 maggio 1997, n.
127;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 25 luglio 1997;
  Acquisito  il  parere della Conferenza unificata istituita ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisiti  i pareri della commissione parlamentare per le questioni
regionali  e  della  commissione  parlamentare  consultiva  in ordine
all'attuazione  della  riforma amministrativa ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 ottobre 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto  con i
Ministri  del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
delle  finanze,  dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari
regionali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
  1.  Il  presente  decreto, in attuazione degli articoli 1 e 3 e dei
commi  3  e  4, lettere a) e b), dell'articolo 4 della legge 15 marzo
1997,  n.  59,  individua  le funzioni e i compiti che sono conferiti
alle  regioni  ed  agli enti locali in materia di servizi pubblici di
trasporto  di  interesse  regionale  e locale con qualsiasi modalita'
effettuati  ed  in  qualsiasi  forma  affidati  e  fissa, altresi', i
criteri di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale.
  2.  Sono servizi pubblici di trasporto regionale e locale i servizi
di  trasporto  di  persone  e  merci, che non rientrano tra quelli di
interesse  nazionale tassativamente individuati dall'articolo 3; essi
comprendono  l'insieme dei sistemi di mobilita' terrestri, marittimi,
lagunari,  lacuali, fluviali e aerei che operano in modo continuativo
o  periodico  con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite,
ad  accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio di dimensione
normalmente regionale o infraregionale.
  3.  Per  le  regioni  a  statuto speciale e le province autonome di
Trento  e  di  Bolzano  il  conferimento  delle  funzioni, nonche' il
trasferimento dei relativi beni e risorse, sono disposti nel rispetto
degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   76   della  Costituzione  regola  la  delega
          al  Governo dell'esercizio della   funzione  legislativa  e
          stabilisce    che  essa non puo'   avvenire   se   non  con
          determinazione   di   principi   e    criteri  direttivi  e
          soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al Presidente della  Repubblica il   potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge e i regolamenti.
            - L'art.  1 della legge 15  marzo 1997, n. 59,   recante:
          "Delega  al  Governo  per   il conferimento   di funzioni e
          compiti alle  regioni ed enti locali, per  la riforma della
          pubblica  amministrazione     e  per   la   semplificazione
          amministrativa"  (Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n.  63,
          supplemento ordinario) cosi' recita:
            "Art. 1. - 1. Il Governo e'  delegato ad  emanare,  entro
          il  31  marzo  1998, uno o piu' decreti legislativi volti a
          conferire alle regioni e agli   enti   locali,  ai    sensi
          degli    articoli    5,   118 e   128   della Costituzione,
          funzioni e   compiti   amministrativi   nel rispetto    dei
          principi e dei  criteri direttivi contenuti nella  presente
          legge.   Ai  fini      della    presente      legge,    per
          ''conferimento''  si    intende trasferimento,    delega  o
          attribuzione  di    funzioni  e    compiti  e    per ''enti
          locali'' si    intendono  le    province,  i    comuni,  le
          comunita' montane e gli altri enti locali.
            2.  Sono  conferite  alle  regioni    e agli enti locali,
          nell'osservanza del principio di    sussidiarieta'  di  cui
          all'art.  4,    comma 3, lettera a), della  presente legge,
          anche ai  sensi dell'art. 3 della  legge 8 giugno 1990,  n.
          142,   tutte le funzioni    e  i    compiti  amministrativi
          relativi  alla  cura    degli interessi e alla   promozione
          dello sviluppo delle rispettive  comunita', nonche'   tutte
          le    funzioni  e   i compiti amministrativi  localizzabili
          nei   rispettivi   territori    in   atto  esercitati    da
          qualunque    organo    o   amministrazione   dello   Stato,
          centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti
          pubblici.
            3. Sono esclusi  dall'applicazione dei commi 1 e  2    le
          funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
            a)    affari    esteri  e    commercio  estero,   nonche'
          cooperazione internazionale  e    attivita'    promozionale
          all'estero   di  rilievo nazionale;
            b) difesa,  forze armate, armi  e munizioni, esplosivi  e
          materiale strategico;
               c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
            d)  tutela  dei  beni  culturali e del patrimonio storico
          artistico;
               e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
            f)    cittadinanza,  immigrazione,   rifugiati  e   asilo
          politico, estradizione;
            g)   consultazioni  elettorali,   elettorato   attivo   e
          passivo,    propaganda       elettorale,      consultazioni
          referendarie  escluse  quelle regionali;
            h)   moneta,    sistema   valutario     e    perequazione
          delle  risorse finanziarie;
            i)     dogane,  protezione    dei  confini   nazionali  e
          profilassi internazionale;
               l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
               m) amministrazione della giustizia;
               n) poste e telecomunicazioni;
            o)   previdenza    sociale,   eccedenze   di    personale
          temporanee  e strutturali;
               p) ricerca scientifica;
            q)   istruzione  universitaria,  ordinamenti  scolastici,
          programmi   scolastici,       organizzazione       generale
          dell'istruzione     scolastica     e  stato  giuridico  del
          personale;
               r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.
            4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi  1  e
          2:
            a) i compiti  di regolazione e controllo gia'  attribuiti
          con legge statale ad apposite autorita' indipendenti;
            b)      i   compiti    strettamente   preordinati    alla
          programmazione,  progettazione,       esecuzione          e
          manutenzione      di       grandi     reti infrastrutturali
          dichiarate di interesse nazionale con legge statale;
            c)  i  compiti  di  rilievo  nazionale  del  sistema   di
          protezione  civile, per la difesa del suolo, per  la tutela
          dell'ambiente e della salute,  per    gli  indirizzi,    le
          funzioni    e i   programmi  nel settore  dello spettacolo,
          per  la  ricerca,  la  produzione,  il   trasporto   e   la
          distribuzione   di   energia;   gli  schemi     di  decreti
          legislativi, ai fini della  individuazione    dei   compiti
          di    rilievo    nazionale,  sono predisposti previa intesa
          con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
          le  regioni e  le province autonome di Trento e Bolzano; in
          mancanza   dell'intesa,  il    Consiglio   dei     Ministri
          delibera  motivatamente   in   via  definitiva  su proposta
          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri;
            d)  i   compiti  esercitati  localmente  in   regime   di
          autonomia  funzionale    dalle    camere    di   commercio,
          industria,  artigianato  e agricoltura e dalle  universita'
          degli studi;
            e) il coordinamento  dei rapporti con l'Unione europea  e
          i  compiti  preordinati    ad assicurare   l'esecuzione   a
          livello nazionale  degli obblighi derivanti   dal  Trattato
          sull'Unione europea  e dagli accordi internazionali.
            5.    Resta ferma  la  disciplina concernente  il sistema
          statistico nazionale, anche  ai fini del    rispetto  degli
          obblighi   derivanti dal Trattato sull'Unione europea dagli
          accordi internazionali.
            6.   La     promozione  dello    sviluppo  economico,  la
          valorizzazione dei sistemi  produttivi   e la    promozione
          della    ricerca applicata  sono interessi pubblici primari
          che lo Stato, le regioni,  le province, i comuni  e     gli
          altri    enti   locali     assicurano   nell'ambito   delle
          rispettive   competenze, nel   rispetto   delle    esigenze
          della    salute,  della  sicurezza  pubblica e della tutela
          dell'ambiente".
            - Il  testo vigente dell'art. 4,   comma 4,  della  legge
          n.  59/1997,  come  modificato  dall'art.  7 della legge 15
          maggio 1997, n. 127, e' il seguente:
            "4. Con i  decreti  legislativi  di  cui  all'art.  1  il
          Governo provvede anche a:
            a)      delegare   alle     regioni     i   compiti    di
          programmazione     e amministrazione    in    materia    di
          servizi  pubblici   di  trasporto  di interesse regionale e
          locale; attribuire alle regioni   il compito  di  definire,
          d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi minimi
          qualitativamente    e    quantitativamente    sufficienti a
          soddisfare  la domanda di mobilita' dei cittadini,  servizi
          i   cui   costi   sono  a  carico  dei  bilanci  regionali,
          prevedendo che i costi   dei servizi ulteriori  rispetto  a
          quelli  minimi   siano a  carico degli  enti locali  che ne
          programmino l'esercizio;  prevedere che l'attuazione  delle
          deleghe   e  l'attribuzione  delle  relative  risorse  alle
          regioni siano precedute da appositi accordi di    programma
          tra  il  Ministro dei   trasporti e della navigazione  e le
          regioni  medesime, sempreche'   gli stessi   accordi  siano
          perfezionati entro il 30 giugno 1999;
            b)  prevedere    che  le  regioni    e  gli  enti locali,
          nell'ambito   delle   rispettive    competenze,    regolino
          l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalita'  effettuati
          e   in    qualsiasi  forma  affidati,   sia  in concessione
          che nei modi  di cui agli articoli 22 e  25 della  legge  8
          giugno  1990,    n. 142,   mediante contratti   di servizio
          pubblico,  che  rispettino  gli  articoli  2  e  3      del
          regolamento  (CEE)  n.  1191/69  ed il regolamento (CEE) n.
          1893/91,   che   abbiano   caratteristiche   di    certezza
          finanziaria  e   copertura di  bilancio e che  garantiscano
          entro   il 1 gennaio    2000  il    conseguimento  di    un
          rapporto  di    almeno 0,35   tra ricavi   da   traffico  e
          costi  operativi,  al  netto  dei  costi  di infrastruttura
          previa applicazione   della    direttiva  91/440/CEE    del
          Consiglio del  29 luglio  1991 ai  trasporti ferroviari  di
          interesse  regionale   e  locale;  definire   le  modalita'
          per     incentivare      il   superamento   degli   assetti
          monopolistici  nella  gestione  dei  servizi  di  trasporto
          urbano  e   extraurbano  e   per  introdurre    regole   di
          concorrenzialita'  nel  periodico affidamento  dei servizi;
          definire le modalita'  di subentro   delle regioni    entro
          il  1    gennaio 2000   con propri   autonomi  contratti di
          servizio  regionale  al contratto  di servizio pubblico tra
          Stato  e  Ferrovie  dello  Stato  S.p.a.  per  servizi   di
          interesse locale e regionale;
            c)  ridefinire,  riordinare  e razionalizzare, sulla base
          dei principi e  criteri di  cui  al comma  3  del  presente
          articolo,   al comma  1 dell'art.  12 e  agli  articoli 14,
          17  e 20,  comma  5, per   quanto possibile    individuando
          momenti  decisionali  unitari, la  disciplina relativa alle
          attivita'  economiche  ed  industriali,  in particolare per
          quanto  riguarda il  sostegno e  lo sviluppo  delle imprese
          operanti   nell'industria,            nel        commercio,
          nell'artigianato,    nel     comparto agroindustriale e nei
          servizi alla produzione; per quanto riguarda  le  politiche
          regionali, strutturali e  di coesione della Unione europea,
          ivi   compresi   gli  interventi  nelle aree  depresse  del
          territorio  nazionale,     la     ricerca        applicata,
          l'innovazione      tecnologica,      la   promozione  della
          internazionalizzazione    e  della   competitivita'   delle
          imprese  nel    mercato  globale  e  la    promozione della
          razionalizzazione della  rete    commerciale   anche     in
          relazione     all'obiettivo  del contenimento dei  prezzi e
          dell'efficienza della  distribuzione; per  quanto  riguarda
          la  cooperazione  nei    settori  produttivi  e il sostegno
          dell'occupazione;   per quanto   riguarda   le    attivita'
          relative      alla   realizzazione,  all'ampliamento,  alla
          ristrutturazione    e    riconversione    degli    impianti
          industriali,  all'avvio    degli  impianti  medesimi e alla
          creazione,  ristrutturazione  e   valorizzazione di    aree
          industriali   ecologicamente  attrezzate,  con  particolare
          riguardo  alle   dotazioni   ed   impianti      di   tutela
          dell'ambiente,  della sicurezza  e della  salute pubblica".
             - L'art. 6 della legge n. 59/1997, cosi' recita:
            "Art.  6. - 1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui
          all'art.  1  il  Governo   acquisisce   il   parere   della
          Commissione   di   cui   all'art.  5  e  della  Commissione
          parlamentare per le questioni regionali, che devono  essere
          espressi    entro  quaranta   giorni dalla ricezione  degli
          schemi stessi.  Il Governo  acquisisce  altresi' i   pareri
          della    Conferenza  permanente  per    i rapporti   tra lo
          Stato, le  regioni e  le province autonome di  Trento e  di
          Bolzano e   della  Conferenza    Stato-Citta'  e  autonomie
          locali allargata ai rappresentanti delle comunita' montane;
          tali pareri devono essere espressi entro venti giorni dalla
          ricezione  degli schemi  stessi. I  pareri delle Conferenze
          sono  immediatamente  comunicati      alle      Commissioni
          parlamentari    predette.   Decorsi inutilmente  i  termini
          previsti  dal  presente  articolo, i   decreti  legislativi
          possono essere comunque emanati".
             - L'art. 9 della legge n. 59/1997, cosi' recita:
            "Art.  9.  - 1. Il Governo  e' delegato ad emanare, entro
          cinque mesi dalla   data di    entrata  in    vigore  della
          presente legge,  un decreto legislativo  volto  a  definire
          ed  ampliare  le  attribuzioni  della Conferenza permanente
          per i rapporti tra  lo Stato, le regioni    e  le  province
          autonome  di Trento  e  di  Bolzano, unificandola,  per  le
          materie  e  i  compiti  di  interesse comune delle regioni,
          delle  province  e    dei  comuni,    con  la    Conferenza
          Stato-Citta'    e autonomie   locali.  Nell'emanazione  del
          decreto    legislativo il  Governo si  atterra' ai seguenti
          principi e criteri direttivi:
            a)  potenziamento  dei poteri  e  delle   funzioni  della
          Conferenza  prevedendo  la  partecipazione  della  medesima
          a  tutti  i  processi decisionali di interesse   regionale,
          interregionale   ed  infraregionale  almeno  a  livello  di
          attivita' consultiva obbligatoria;
            b) semplificazione delle procedure di  raccordo tra Stato
          e regioni attraverso   la concentrazione   in  capo    alla
          Conferenza    di  tutte    le attribuzioni   relative    ai
          rapporti  tra  Stato    e   regioni   anche  attraverso  la
          soppressione  di  comitati,  commissioni  e organi omologhi
          all'interno delle amministrazioni pubbliche;
            c)  specificazione  delle  materie   per le   quali    e'
          obbligatoria  l'intesa  e  della  disciplina  per i casi di
          dissenso;
            d)    definizione  delle    forme  e    modalita'   della
          partecipazione   dei   rappresentanti   dei  comuni,  delle
          province e delle comunita' montane.
            2.  Dalla  data    di  entrata  in  vigore  del   decreto
          legislativo  di  cui  al comma 1,  i pareri richiesti dalla
          presente  legge alla Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra  lo    Stato, le   regioni e   le province autonome  di
          Trento  e di  Bolzano e   alla Conferenza   Stato-Citta'  e
          autonomie locali sono espressi dalla Conferenza unificata".
           Note all'art. 1:
            -  Il  testo  dell'art.  1  della    legge  n. 59/1997 e'
          riportato in nota alle premesse.
             - L'art. 3 della legge n. 59/1997, cosi' recita:
            "Art. 3. - 1. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1
          sono:
            a) individuati tassativamente le funzioni  e i compiti da
          mantenere in capo  alle amministrazioni statali, ai   sensi
          e nei limiti  di cui all'art. 1;
            b)    indicati, nell'ambito   di   ciascuna materia,   le
          funzioni e  i compiti da  conferire alle regioni  anche  ai
          fini  di  cui   all'art. 3 della  legge 8  giugno 1990,  n.
          142,  e osservando  il principio  di sussidiarieta' di  cui
          all'art. 4, comma 3, lettera a), della presente legge, o da
          conferire  agli  enti locali territoriali   o funzionali ai
          sensi  degli articoli   128 e   118, primo    comma,  della
          Costituzione,  nonche'   i   criteri   di   conseguente   e
          contestuale  attribuzione  e ripartizione tra le regioni, e
          tra queste e gli enti locali, dei beni  e  delle    risorse
          finanziarie,   umane,  strumentali    e  organizzative;  il
          conferimento avviene gradualmente  ed  entro    il  periodo
          massimo  di  tre  anni,  assicurando  l'effettivo esercizio
          delle funzioni conferite;
            c)   individuati le   procedure e    gli  strumenti    di
          raccordo,   anche permanente, con eventuale modificazione o
          nuova costituzione di forme di  cooperazione    strutturali
          e     funzionali,   che    consentano   la collaborazione e
          l'azione  coordinata tra enti locali,  tra regioni e tra  i
          diversi  livelli di  governo  e di   amministrazione  anche
          con  eventuali    interventi    sostitutivi   nel caso   di
          inadempienza  delle regioni    e   degli    enti     locali
          nell'esercizio    delle     funzioni amministrative ad essi
          conferite,  nonche'  la  presenza  e  l'intervento,   anche
          unitario,    di rappresentanti statali, regionali  e locali
          nelle diverse   strutture,   necessarie    per  l'esercizio
          delle    funzioni   di raccordo, indirizzo, coordinamento e
          controllo;
            d)  soppresse,  trasformate o  accorpate   le   strutture
          centrali    e periferiche interessate  dal conferimento di.
          funzioni  e compiti con le modalita' e nei termini  di  cui
          all'art.   7,   comma  3,  salvaguardando  l'integrita'  di
          ciascuna regione e l'accesso  delle comunita'  locali  alle
          strutture sovraregionali;
            e)  individuate  le  modalita'  e  le  procedure  per  il
          trasferimento del personale statale senza oneri  aggiuntivi
          per la finanza pubblica;
            f)     previste  le   modalita'  e   le  condizioni   con
          le      quali  l'amministrazione    dello    Stato     puo'
          avvalersi,    per    la   cura   di interessi nazionali, di
          uffici  regionali  e  locali,    d'intesa  con   gli   enti
          interessati  o  con  gli  organismi  rappresentativi  degli
          stessi;
            g) individuate le   modalita' e le  condizioni  per    il
          conferimento  a  idonee    strutture    organizzative    di
          funzioni  e   compiti   che   non richiedano, per  la  loro
          natura,    l'esercizio  esclusivo  da parte delle regioni e
          degli enti locali;
            h)  previste    le  modalita'  e     le  condizioni   per
          l'accessibilita'   da   parte     del  singolo    cittadino
          temporaneamente   dimorante al    di  fuori  della  propria
          residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire.
            2.   Speciale  normativa     e'  emanata  con  i  decreti
          legislativi di cui all'art.  1 per  il comune  di  Campione
          d'Italia,  in    considerazione  della    sua  collocazione
          territoriale   separata   e della    conseguente  peculiare
          realta' istituzionale, socioeconomica, valutaria, doganale,
          fiscale e finanziaria".
            -  L'art.  4,  comma  3,  lettera a) e b), della legge n.
          59/1997, cosi' recita:
            "3. I  conferimenti di  funzioni di  cui ai commi  1 e  2
          avvengono    nell'osservanza    dei    seguenti    principi
          fondamentali:
            a)     il     principio    di      sussidiarieta',    con
          l'attribuzione  della generalita' dei   compiti  e    delle
          funzioni amministrative  ai comuni, alle  province  e  alle
          comunita'   montane,   secondo   le   rispettive dimensioni
          territoriali,    associative   e     organizzative,     con
          l'esclusione    delle sole  funzioni  incompatibili  con le
          dimensioni  medesime,  attribuendo     le   responsabilita'
          pubbliche  anche    al  fine  di favorire l'assolvimento di
          funzioni e di compiti di rilevanza sociale da  parte  delle
          famiglie,  associazioni    e  comunita',    alla  autorita'
          territorialmente   e   funzionalmente   piu'  vicina     ai
          cittadini interessati;
            b)  il    principio di completezza,   con la attribuzione
          alla regione dei compiti  e delle funzioni   amministrative
          non  assegnati  ai sensi della lettera a), e delle funzioni
          di programmazione;".
            - Il testo   dell'art. 4, comma 4,    lettere  a)  e  b),
          della  legge  n.    59/1997,  e' riportato nelle note, alle
          premesse.