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DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 1997, n. 422

Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-12-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2017)
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Testo in vigore dal: 25-12-1997
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visti gli articoli 1, 4, comma 4, e 6 della legge 15 marzo 1997, n.
59,  come  modificati  dall'articolo 7 della legge 15 maggio 1997, n.
127;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 25 luglio 1997;
  Acquisito  il  parere della Conferenza unificata istituita ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisiti  i pareri della commissione parlamentare per le questioni
regionali  e  della  commissione  parlamentare  consultiva  in ordine
all'attuazione  della  riforma amministrativa ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 ottobre 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto  con i
Ministri  del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
delle  finanze,  dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari
regionali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
  1.  Il  presente  decreto, in attuazione degli articoli 1 e 3 e dei
commi  3  e  4, lettere a) e b), dell'articolo 4 della legge 15 marzo
1997,  n.  59,  individua  le funzioni e i compiti che sono conferiti
alle  regioni  ed  agli enti locali in materia di servizi pubblici di
trasporto  di  interesse  regionale  e locale con qualsiasi modalita'
effettuati  ed  in  qualsiasi  forma  affidati  e  fissa, altresi', i
criteri di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale.
  2.  Sono servizi pubblici di trasporto regionale e locale i servizi
di  trasporto  di  persone  e  merci, che non rientrano tra quelli di
interesse  nazionale tassativamente individuati dall'articolo 3; essi
comprendono  l'insieme dei sistemi di mobilita' terrestri, marittimi,
lagunari,  lacuali, fluviali e aerei che operano in modo continuativo
o  periodico  con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite,
ad  accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio di dimensione
normalmente regionale o infraregionale.
  3.  Per  le  regioni  a  statuto speciale e le province autonome di
Trento  e  di  Bolzano  il  conferimento  delle  funzioni, nonche' il
trasferimento dei relativi beni e risorse, sono disposti nel rispetto
degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visti gli articoli 1, 4, comma 4, e 6 della legge 15 marzo 1997, n.
59,  come  modificati  dall'articolo 7 della legge 15 maggio 1997, n.
127;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 25 luglio 1997;
  Acquisito  il  parere della Conferenza unificata istituita ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisiti  i pareri della commissione parlamentare per le questioni
regionali  e  della  commissione  parlamentare  consultiva  in ordine
all'attuazione  della  riforma amministrativa ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 ottobre 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto  con i
Ministri  del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
delle  finanze,  dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari
regionali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
  1.  Il  presente  decreto, in attuazione degli articoli 1 e 3 e dei
commi  3  e  4, lettere a) e b), dell'articolo 4 della legge 15 marzo
1997,  n.  59,  individua  le funzioni e i compiti che sono conferiti
alle  regioni  ed  agli enti locali in materia di servizi pubblici di
trasporto  di  interesse  regionale  e locale con qualsiasi modalita'
effettuati  ed  in  qualsiasi  forma  affidati  e  fissa, altresi', i
criteri di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale.
  2.  Sono servizi pubblici di trasporto regionale e locale i servizi
di  trasporto  di  persone  e  merci, che non rientrano tra quelli di
interesse  nazionale tassativamente individuati dall'articolo 3; essi
comprendono  l'insieme dei sistemi di mobilita' terrestri, marittimi,
lagunari,  lacuali, fluviali e aerei che operano in modo continuativo
o  periodico  con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite,
ad  accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio di dimensione
normalmente regionale o infraregionale.
  3.  Per  le  regioni  a  statuto speciale e le province autonome di
Trento  e  di  Bolzano  il  conferimento  delle  funzioni, nonche' il
trasferimento dei relativi beni e risorse, sono disposti nel rispetto
degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.