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DECRETO-LEGGE 1 dicembre 1997, n. 411

Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-12-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 gennaio 1998, n. 5 (in G.U. 28/01/1998, n.22).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2003)
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Testo in vigore dal: 2-12-1997
al: 28-1-1998
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per  la  chiusura  dei  periodi  di produzione lattiera
1995-1996  e  1996-1997  e  per l'ordinato svolgimento del periodo in
corso,  anche  al fine di evitare l'eventuale procedura di infrazione
comunitaria;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 novembre 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  le  politiche agricole, di concerto con i Ministri del
tesoro  e  del  bilancio  e  della  programmazione economica e per la
funzione pubblica e gli affari regionali;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                     Ripristino della liquidita'

  1.  In attesa degli accertamenti di cui all'articolo 2, gli importi
trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per il
periodo   di  produzione  lattiera  1996-1997  devono  essere,  entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
restituiti  ai  produttori,  con gli interessi legali maturati, nella
misura   dell'80   per   cento   degli   importi   predetti,  dandone
comunicazione  all'AIMA  e  al  Ministero  del  tesoro.  Le  garanzie
fideiussorie  surrogatorie  del  prelievo,  prestate  per il medesimo
periodo,  devono  essere  liberate  nella medesima percentuale. Resta
fermo   l'obbligo   dei   produttori   al   pagamento   del  prelievo
supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione
della compensazione nazionale.
  2.  Le  restituzioni di cui al comma 1 sono ridotte alla misura del
20  per cento nei confronti dei produttori che non hanno sottoscritto
i  modelli  L1 senza presentare dichiarazione di contestazione oppure
che  hanno  sottoscritto  modelli  L1 privi dell'indicazione dei capi
bovini  da  latte detenuti in stalla e che risultano tali anche dalla
rilevazione  straordinaria  dei  capi  bovini  da latte effettuata ai
sensi  del  decreto-legge  19  maggio  1997,  n. 130, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  16 luglio 1997, n. 228, o risultano non
incrociabili con la rilevazione stessa.
  3.  Limitatamente  al  periodo  1997-1998  ed  in  deroga  a quanto
disposto  dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 26 novembre 1992,
n.  468,  gli  acquirenti di latte bovino trattengono il 30 per cento
del  prelievo supplementare relativo alla parte di quota B ridotta al
produttore  dall'articolo  2  del  decreto-legge 23 dicembre 1994, n.
727,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n.
46.  Le  somme  trattenute  in eccesso rispetto a quanto disposto dal
precedente  periodo sono, entro quindici giorni dalla data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto,  restituite ai produttori con gli
interessi  legali  maturati.  Per  le  consegne  che  oltrepassano il
suddetto  ammontare,  l'acquirente e' tenuto a trattenere il prelievo
supplementare  in misura intera. Resta fermo l'obbligo dei produttori
al  pagamento  del prelievo supplementare ove questo risulti comunque
dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale. A tal fine
gli  acquirenti  sono autorizzati a trattenere nel periodo 1998-1999,
con  gli  interessi  legali  maturati,  le  somme relative al periodo
1997-1998 non versate.
  4.  Le  somme  dovute  a  titolo  di  prelievo supplementare per il
periodo 1996-1997 sono recuperate, con gli interessi legali maturati,
su  quelle trattenute per i periodi 1995-1996 e 1997-1998, ovvero, in
caso  di insufficienza, sulle consegne relative al periodo 1998-1999.
In  tal  caso,  gli  acquirenti  sono  tenuti  al  relativo immediato
versamento.  Qualora  non  sia  possibile  eseguire  tale recupero, o
questo  sia  insufficiente,  si  procede  all'iscrizione  a ruolo del
debito  residuo  di  ciascun produttore secondo le modalita' previste
dalla legislazione tributaria.