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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 ottobre 1997, n. 412

Regolamento recante l'individuazione delle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, per le quali l'attività di vigilanza può essere esercitata dagli ispettorati del lavoro delle direzioni provinciali del lavoro.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-12-1997
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 16-12-1997
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                             su proposta
                       DEL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                                  e
                     DEL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'articolo 23, comma 2,  del decreto legislativo 19 settembre
1994,  n.  626, il  quale  prevede  l'individuazione delle  attivita'
lavorative comportanti  rischi particolarmente elevati, per  le quali
l'attivita' di vigilanza puo' essere  esercitata anche dai servizi di
ispezione del lavoro delle direzioni provinciali del lavoro;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la legge  14 gennaio  1994, n.  20, recante  disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
  Considerato il rischio di infortuni per frequenza e gravita';
  Considerata  la  peculiarita'  delle  condizioni  di  lavoro  e  la
incidenza infortunistica, in termini di frequenza e di gravita' delle
conseguenze, desumibile dai dati statistici, nonche' la frequenza dei
rapporti  di lavoro  irregolari  che  possono influire  negativamente
sulle condizioni di  sicurezza nel settore delle  costruzioni edili e
di genio  civile, dei lavori  in sotterraneo e in  galleria, mediante
cassoni in aria compressa e subacquei;
  Sentita  la Commissione  consultiva permanente  per la  prevenzione
degli infortuni e l'igiene del lavoro;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 giugno 1997;
  Sulla proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della sanita';
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Le attivita' comportanti  rischi particolarmente elevati, per le
quali la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di
sicurezza e salute nei luoghi  di lavoro puo' essere esercitata anche
dai servizi di  ispezione del lavoro delle  direzioni provinciali del
lavoro, sono:
  a) attivita' nel settore delle  costruzioni edili o di genio civile
e   piu'  in   particolare  lavori   di  costruzione,   manutenzione,
riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse,
permanenti  o temporanee,  in  muratura e  in  cemento armato,  opere
stradali, ferroviarie,  idrauliche, scavi, montaggio e  smontaggio di
elementi  prefabbricati.  Lavori  in sotterraneo  e  gallerie,  anche
comportanti l'impiego di esplosivi;
  b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei.
  2. La vigilanza di cui al comma 1 e' esercitata previa informazione
al   dipartimento  di   prevenzione  dell'azienda   sanitaria  locale
competente   per   territorio    e   secondo   programmi   concordati
periodicamente   anche  al   fine  di   evitare  sovrapposizione   di
interventi.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 14 ottobre 1997
               Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                Prodi
          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                                Treu
                      Il Ministro della sanita'
                                Bindi
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1997
  Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 394
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - Il  testo  dell'art.  23,  comma    2,  del  D.Lgs.  19
          settembre  1994,  n.    626  (Attuazione    delle direttive
          89/391/CEE,       89/654/CEE,    89/655/CEE,    89/656/CEE,
          90/269/CEE,    90/270/CEE,    90/394/CEE    e    90/679/CEE
          riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
          sul luogo di lavoro, come  modificato  dall'art.  10    del
          D.Lgs.  19 marzo 1996, n.  242), e' il seguente: " 2. Ferme
          restando le competenze in materia di  vigilanza  attribuite
          dalla legislazione vigente  all'ispettorato del lavoro, per
          attivita'  lavorative  comportanti   rischi particolarmente
          elevati, da individuare con decreto    del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,   su proposta   dei Ministri  del
          lavoro  e della  previdenza sociale   e  della     sanita',
          sentita      la    Commissione      consultiva  permanente,
          l'attivita'    di  vigilanza    sull'applicazione     della
          legislazione    in  materia    di  sicurezza    puo' essere
          esercitata anche dall'ispettorato  del  lavoro   che     ne
          informa    preventivamente   il servizio  di prevenzione  e
          sicurezza   dell'unita' sanitaria   locale  competente  per
          territorio".
            -    Il comma   3 dell'art.  17  della legge  n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita'  di    Governo   e   ordinamento
          della      Presidenza   del Consiglio dei Ministri) prevede
          che  con  decreto  ministeriale  possano  essere   adottati
          regolamenti  nelle    materie  di competenza del Ministro o
          di  autorita'   sottordinate   al  Ministro,    quando   la
          legge   espressamente   conferisca      tale  potere.  Tali
          regolamenti,  per materie di competenza di  piu'  Ministri,
          possono  essere    adottati  con decreti interministeriali,
          ferma    restando      la      necessita'   di     apposita
          autorizzazione da    parte  della    legge.  I  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali  non    possono dettare
          norme contrarie a   quelle dei  regolamenti  emanati    dal
          Governo.  Essi debbono essere  comunicati al Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  prima  della  loro emanazione. Il
          comma  4   dello  stesso   articolo  stabilisce  che    gli
          anzidetti  regolamenti debbano   recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei  conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
            - La legge  14 gennaio 1994, n. 20, reca:   "Disposizioni
          in  materia  di  giurisdizione  e controllo della Corte dei
          conti".