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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 ottobre 1997, n. 405

Regolamento recante istituzione ed organizzazione del Dipartimento per le pari opportunità nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-12-1997
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 13-12-1997
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visti gli articoli 17,  commi 3 e 4, e 21, comma  5, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 22 giugno 1990, n. 164;
  Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
  Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215;
  Visto l'articolo 18 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
12  luglio 1996,  recante:  "Delega di  funzioni  del Presidente  del
Consiglio dei Ministri al Ministro per le pari opportunita'";
  Visto  l'articolo 8  del  decreto-legge 23  ottobre  1996, n.  543,
convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639;
  Considerata  l'esigenza di  istituire, ai  sensi dell'articolo  21,
comma 5, della legge n. 400  del 1988 sopracitata, un dipartimento da
affidare alla responsabilita' del  Ministro per le pari opportunita',
per gli adempimenti inerenti le funzioni di cui al predetto decreto;
  Udito  il  parere del  Consiglio  di  Stato espresso  nell'adunanza
generale del 29 maggio 1997;
  Ritenuto  di  aderire  alle  osservazioni  formulate  nel  predetto
parere,  anche   con  riferimento   alla  precisazione   del  modello
organizzativo prescelto ivi prospettata, in un quadro coerente con le
analoghe strutture di altri dipartimenti;
  D'intesa con il Ministro per le pari opportunita';
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
        Istituzione del Dipartimento per le pari opportunita'
  1.  Nell'ambito  della Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri  e'
istituito  il  Dipartimento  per  le pari  opportunita',  di  seguito
indicato Dipartimento.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni       sulla   promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            - Il  testo degli articoli  17, commi  3 e 4,  e 21 della
          legge   23  agosto     1988,       n.    400    (Disciplina
          dell'attivita'     di    Governo    e  ordinamento    della
          Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri), e'  il seguente:
            "Art. 17 (Regolamenti). - 1-2. (Omissis).
            3.    Con decreto   ministeriale possono  essere adottati
          regolamenti nelle matere di  competenza del Ministro o   di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la      denominazione     di ''regolamento'', sono adottati
          previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti al  visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale".
            "Art.  21  (Uffici    e  dipartimenti).  -  1.  Per   gli
          adempimenti  di  cui alla   lettera   a)  dell'art.  19, il
          Presidente   del   Consiglio   dei Ministri,   con  proprio
          decreto,  istituisce  un comitato  di esperti, incaricati a
          norma dell'art. 22.
            2. Per   gli adempimenti   di  cui    alla  lettera    n)
          dell'art.    19, e' istituita una  apposita commissione. La
          composizione  e  i    compiti  di  detta  commissione  sono
          stabiliti per legge.
            3.  Per  gli  altri  adempimenti di   cui all'art. 19, il
          Presidente del Consiglio    dei    Ministri,  con    propri
          decreti,    istituisce uffici  e dipartimenti,  comprensivi
          di una   pluralita'    di    uffici  cui    siano  affidate
          funzioni      connesse,   determinandone    competenze    e
          organizzazione omogenea.
            4. Con  propri decreti  il Presidente  del Consiglio  dei
          Ministri,  d'intesa  con  il    Ministro  per  gli   affari
          regionali   e    con  il  Ministro  dell'interno,  provvede
          altresi'  a determinare l'organizzazione degli  uffici  dei
          commissari del Governo nelle regioni.
            5.  Nei  casi  di  dipartimenti  posti alle dipendenze di
          Ministri senza portafoglio, il  decreto    e'  emanato  dal
          Presidente    del  Consiglio  dei  Ministri d'intesa con il
          Ministro competente.
            6. Nei casi  in cui un dipartimento della  Presidenza del
          Consiglio dei Ministri sia   affidato alla  responsabilita'
          di      un   Ministro  senza  portafoglio,  il    capo  del
          dipartimento e'  nominato con  decreto del Presidente   del
          Consiglio  dei    Ministri,    su   proposta del   Ministro
          interessato.
            7. Qualora un dipartimento non    venga  affidato  ad  un
          Ministro   senza  portafoglio,  il  capo  del  dipartimento
          dipende dal Segretario generale della Presidenza".
            - La legge 22 giugno 1990,   n. 164, reca:  "Norme  sulla
          composizione  ed  i  compiti    della Commissione di cui al
          comma  2 dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400".
            - La   legge 10 aprile  1991,    n.  125,  reca:  "Azioni
          positive  per  la realizzazione della parita' uomodonna nel
          lavoro".
            -  La    legge 25 febbraio   1992, n.  215, reca: "Azioni
          positive per l'imprenditorialita' femminile".
            -  Il  testo dell'art.  18   della   legge   6   febbraio
          1996,   n.  52 (Disposizioni    per    l'adempimento     di
          obblighi    derivanti dall'appartenenza   dell'Italia  alle
          Comunita'  europee    -   legge comunitaria  1994),  e'  il
          seguente:
            "Art.  18  (Parita' di  trattamento).  -  1. Il  Governo,
          sentiti,   nell'ambito   delle  rispettive  competenze,  la
          Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita'
          tra  uomo e donna di cui alla legge 22  giugno   1990,   n.
          164,    nonche'  il  Comitato   nazionale  per l'attuazione
          dei principi di parita' di trattamento  ed  uguaglianza  di
          opportunita' tra lavoratori e lavoratrici di cui alla legge
          10  aprile 1991,   n.   125,   emana,   con    uno  o  piu'
          regolamenti,   norme   per  l'adeguamento  dell'ordinamento
          nazionale    all'ordinamento    comunitario    e   per   la
          realizzazione  dei  programmi  comunitari  in  materia   di
          parita'   di   trattamento   tra  uomo  e  donna,  di  pari
          opportunita' e di promozione di azioni positive.
             2. I regolamenti di cui al comma 1 provvedono:
            a) ad abrogare  o modificare, salvi i casi di  riserva di
          legge, le disposizioni legislative   in contrasto  con    i
          principi e le  norme di diritto comunitario;
            b)  a  disporre    le misure di attuazione di   programmi
          comunitari per le pari  opportunita'  e  la  promozione  di
          azioni positive.
            3.  I  regolamenti    di  cui al presente articolo   sono
          emanati secondo le procedure  previste dall'art.  17  della
          legge    23  agosto    1988,  n.   400,   su proposta   del
          Presidente  del Consiglio  dei Ministri  o del Ministro per
          il coordinamento   delle politiche dell'Unione  europea  da
          lui    delegato, di  concerto con  il Ministro  competente,
          sentito   il parere del    Consiglio  di  Stato    e  delle
          Commissioni    permanenti della Camera dei  deputati e  del
          Senato   della  Repubblica,    competenti  per  materia.  I
          pareri  dovranno  essere pronunciati  entro quaranta giorni
          dalla  richiesta; decorso   tale   termine i    regolamenti
          sono  emanati anche in mancanza di detti pareri".
            -  Il    D.P.C.M.  12  luglio   1996, e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1996.
            -  Il  testo  dell'art.  8  del  D.L.  23  ottobre  1996,
          n.  543, convertito, con modificazioni,    dalla  legge  20
          dicembre    1996, n. 639 (Disposizioni  urgenti  in materia
          di  ordinamento  della Corte  dei conti), e' il seguente:
            "Art.   8   (Poteri   del   Segretario  generale    della
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri). - 1. I  decreti di
          cui  all'art.  21,  comma 3, della  legge  23 agosto  1988,
          n.   400,   sono soggetti   a   controllo  preventivo    di
          legittimita'  della    Corte   dei   conti. Il   Segretario
          generale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri
          sovrintende  alla  organizzazione    e    alla     gestione
          amministrativa    del    Segretariato  generale  ed      e'
          responsabile,  di   fronte al Presidente  del Consiglio dei
          Ministri, dell'esercizio delle funzioni  di cui all'art. 19
          della legge 23  agosto 1988, n.  400, non  attribuite ad un
          Ministro  senza portafoglio o  delegate al  Sottosegretario
          di Stato  alla Presidenza del   Consiglio  dei    Ministri,
          adottando,  anche  mediante delega  dei relativi  poteri ai
          capi  dei    Dipartimenti  e    degli  uffici,    tutti   i
          provvedimenti    occorrenti,    ivi    compresi quelli   di
          assegnazione   e conferimento di  incarichi  e  funzioni  a
          personale  diverso da quello di cui all'art. 18 della legge
          23 agosto 1988, n. 400".
            -  Per il  testo  dell'art.  21, comma  5,  della  citata
          legge  n.  400/1988, si veda la  nota  al  primo  capoverso
          delle premesse.