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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1997, n. 399

Regolamento recante norme sulla scuola di restauro presso l'Istituto centrale per il restauro.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-12-1997
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vigente al 27/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 5-12-1997
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 20 gennaio 1992, n. 57; 
  Visto il parere espresso nella seduta del  15  settembre  1994  dei
comitati di settore del Consiglio nazionale per i  beni  culturali  e
ambientali riunitisi in seduta  comune,  a  norma  del  comma  quarto
dell'articolo  7  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni; 
  Visti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica espressi, rispettivamente,
nelle sedute del 26 febbraio 1997 e del 5 marzo 1997; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 5 giugno 1997; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 luglio 1997; 
  Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e  ambientali,  di
concerto con il Ministro del tesoro; 
                 E m a n a il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                         Scuola di restauro 
  1. La scuola di restauro, prevista dalle leggi 22 luglio  1939,  n.
1240, e 20 gennaio 1992, n. 57, ha sede  presso  l'Istituto  centrale
per il restauro. 
  2. (Non ammesso al "Visto" della Corte dei conti). 
  3. (Non ammesso al "Visto" della Corte dei conti). 
  4. (Non ammesso al "Visto" della Corte dei conti). 
  5. La direzione dei corsi speciali di  insegnamento,  istituiti  ai
sensi dell'articolo  3  della  legge  20  gennaio  1992,  n.  57,  e'
riservata alla scuola. 
                    Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 109, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
           Note alle premesse: 
            - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
            - Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  come  modificato
          dall'art. 74 del D.L.gs. 3 febbraio 1993,  n.  29,  prevede
          che con decreto del  Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per: 
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; 
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
            c) le materie in cui manchi la  disciplina  da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non 
          si tratti di materie comunque riservate alla legge; 
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge. 
            Il comma 4  dello  stesso  articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della 
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
            - La legge n. 57/1992 reca: "Istituzione della scuola  di
          restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze". 
            - Il quarto comma dell'art.  7  del  D.P.R.  n.  805/1975
          (Organizzazione  del  Ministero  per  i  beni  culturali  e
          ambientali) prevede che: "Su richiesta del Ministro  o  dei
          presidenti dei singoli comitati e  per  materie  di  comune
          interesse nonche' per  l'esame  dei  programmi  predisposti
          dalla conferenza regionale di cui all'art. 32  quando  cio'
          sia richiesto dalla natura degli interventi previsti,  piu'
          comitati di settore possono riunirsi in seduta comune". 
           Note all'art. 1: 
            - La legge 22 luglio  1939,  n.  1240,  reca:  "Creazione
          dell'Istituto centrale del  restauro  presso  il  Ministero
          dell'educazione nazionale". 
            - La legge 20 gennaio 1992,  n.  57,  reca:  "Istituzione
          della scuola di restauro  presso  l'Opificio  delle  pietre
          dure di Firenze". Il  testo  del  relativo  art.  3  e'  il
          seguente: 
            "Art. 3. - Il Ministro per i beni culturali e  ambientali
          puo' stipulare, su proposta degli organi  competenti  della
          scuola,   apposite   convenzioni   con   le   regioni   per
          l'organizzazione  presso  la  scuola  medesima   di   corsi
          speciali  alla   cui   realizzazione   possono   concorrere
          finanziariamente le regioni interessate".