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DECRETO LEGISLATIVO 4 novembre 1997, n. 396

Modificazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di contrattazione collettiva e di rappresentatività sindacale nel settore del pubblico impiego, a norma dell'articolo 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-11-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
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Testo in vigore dal: 29-11-1997
al: 22-1-1998
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo
11, commi 4 e 6;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 agosto 1997;
  Acquisito  il  parere  della  competente  commissione  parlamentare
costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 59 del 1997;
  Acquisito   il   parere   della  competente  commissione  unificata
istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Aquisito il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente
  rappresentative  ai  sensi  dell'articolo  19 della legge n. 59 del
  1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 ottobre 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con  i  Ministri  dell'interno,  del  tesoro  e  del bilancio e della
programmazione     economica,    della    pubblica    istruzione    e
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e tecnologica e del
lavoro e della previdenza sociale;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. L'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  45  (Contratti  collettivi nazionali e integrativi). - 1. La
contrattazione  collettiva  si svolge su tutte le materie relative al
rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.
  2.  Gli atti interni di organizzazione aventi riflessi sui rapporti
di  lavoro formano oggetto delle procedure di informazione e di esame
regolate dall'articolo 10 e dai contratti collettivi.
  3.  Mediante  appositi  accordi  tra  l'ARAN  e  le  confederazioni
rappresentative   ai   sensi  dell'articolo  47-bis,  comma  4,  sono
stabiliti   i  comparti  della  contrattazione  collettiva  nazionale
riguardanti  settori  omogenei  o  affini.  I dirigenti costituiscono
un'area  contrattuale  autonoma  relativamente a uno o piu' comparti.
Resta  fermo  per  l'area  contrattuale  della  dirigenza  del  ruolo
sanitario quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 30
dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modifiche. Agli accordi che
definiscono  i  comparti  o  le  aree  contrattuali  si  applicano le
procedure   di   cui   all'articolo   46,  comma  5.  Per  le  figure
professionali  che, in posizione di elevata responsabilita', svolgono
compiti  di  direzione  o  che  comportano  iscrizione ad albi oppure
tecnico  scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte
nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.
  4.  La  contrattazione  collettiva  disciplina,  in coerenza con il
settore  privato,  la  durata  dei  contratti  collettivi nazionali e
integrativi,  la  struttura  contrattuale  e i rapporti tra i diversi
livelli.  Le  pubbliche  amministrazioni attivano autonomi livelli di
contrattazione  collettiva  integrativa,  nel rispetto dei vincoli di
bilancio  risultanti  dagli  strumenti  di  programmazione  annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva
integrativa  si  svolge  sulle  materie  e  nei  limiti stabiliti dai
contratti  collettivi  nazionali,  tra  i soggetti e con le procedure
negoziali  che  questi  ultimi  prevedono;  essa  puo'  avere  ambito
territoriale   e   riguardare   piu'  amministrazioni.  Le  pubbliche
amministrazioni   non   possono   sottoscrivere  in  sede  decentrata
contratti  collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti
dai  contratti  collettivi  nazionali  o  che  comportino  oneri  non
previsti  negli  strumenti di programmazione annuale e pluriennale di
ciascuna  amministrazione.  Le  clausole  difformi  sono  nulle e non
possono essere applicate.
  5. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con
i  contratti  collettivi  nazionali  o  integrativi  dalla data della
sottoscrizione  definitiva  e  ne assicurano l'osservanza nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti.".
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   Il  testo  dell'art.  76  della  Costituzione  e'  il
          seguente:   "L'esercizio della   funzione  legislativa  non
          puo'  essere delegato al Governo se non  con determinazione
          di  principi  e    criteri  direttivi  e soltanto per tempo
          limitato e per oggetti definiti".
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce    al Presidente della  Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge ed i regolamenti.
            -  Il  testo  dell'art. 11, commi 4   e 6, della legge n.
          59/1997 e' il seguente:
            "4.  Anche  al  fine   di conformare   le    disposizioni
          del    decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.   29, e
          successive modificazioni, alle disposizioni  della presente
          legge e   di  coordinarle    con  i    decreti  legislativi
          emanati   ai    sensi    del    presente  capo,   ulteriori
          disposizioni   integrative   e   correttive   al    decreto
          legislativo    3  febbraio    1993, n.   29,   e successive
          modificazioni, possono  essere emanate entro il 31 dicembre
          1997. A   tal fine il Governo,  in  sede  di  adozione  dei
          decreti  legislativi,    si attiene ai   principi contenuti
          negli articoli  97 e 98   della  Costituzione,  ai  criteri
          direttivi  di cui all'art.  2 della legge  23 ottobre 1992,
          n. 421, a  partire dal principio  della   separazione   tra
          compiti    e    responsabilita'   di direzione   politica e
          compiti  e      responsabilita'   di      direzione   delle
          amministrazioni,    nonche', ad  integrazione, sostituzione
          o modifica degli stessi  ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi:
            a)   completare    l'integrazione  della  disciplina  del
          lavoro pubblico  con  quella  del    lavoro  privato  e  la
          conseguente      estensione   al  lavoro  pubblico    delle
          disposizioni   del   codice civile   e   delle leggi    sui
          rapporti   di  lavoro privato  nell'impresa;  estendere  il
          regime  di diritto privato del rapporto di lavoro anche  ai
          dirigenti  generali  ed  equiparati  delle  amministrazioni
          pubbliche, mantenendo ferme  le  altre  esclusioni  di  cui
          all'art.  2,  commi    4  e  5,  del  decreto legislativo 3
          febbraio 1993, n. 29;
            b) prevedere per  i dirigenti, compresi quelli  di    cui
          alla  lettera  a),    l'istituzione      di   ruolo   unico
          interministeriale   presso  la Presidenza   del   Consiglio
          dei     Ministri,   articolato   in   modo  da garantire la
          necessaria specificita' tecnica;
            c)    semplificare  e    rendere    piu'   spedite     le
          procedure      di contrattazione collettiva;   riordinare e
          potenziare  l'Agenzia    per  la  rappresentanza  negoziale
          delle  pubbliche amministrazioni   (ARAN) cui e'  conferita
          la    rappresentanza   negoziale   delle    amministrazioni
          interessate    ai fini  della sottoscrizione  dei contratti
          collettivi nazionali,    anche   consentendo    forme    di
          associazione          tra   amministrazioni,      ai   fini
          dell'esercizio del    potere  di    indirizzo  e  direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
            d)   prevedere   che   i   decreti     legislativi  e  la
          contrattazione possano distinguere la  disciplina  relativa
          ai dirigenti da quella concernente le specifiche  tipologie
          professionali,    fatto  salvo    quanto  previsto  per  la
          dirigenza   del ruolo sanitario di cui  all'art.    15  del
          decreto   legislativo   30  dicembre     1992,  n.  502,  e
          successive modificazioni, e stabiliscano   altresi'     una
          distinta   disciplina  per   gli  altri dipendenti pubblici
          che    svolgano    qualificate   attivita'   professionali,
          implicanti      l'iscrizione   ad       albi,        oppure
          tecnicoscientifiche e  di ricerca;
            e)  garantire  a  tutte    le  amministrazioni  pubbliche
          autonomi livelli di contrattazione  collettiva  integrativa
          nel  rispetto  dei  vincoli  di  bilancio    di    ciascuna
          amministrazione; prevedere  che  per   ciascun ambito    di
          contrattazione   collettiva  le pubbliche  amministrazioni,
          attraverso     loro      istanze         associative      o
          rappresentative,      possano  costituire  un  comitato  di
          settore;
            f)    prevedere    che,    prima      della    definitiva
          sottoscrizione        del   contratto   collettivo,      la
          quantificazione  dei  costi    contrattuali  sia  dall'ARAN
          sottoposta,   limitatamente    alla  certificazione   delle
          compatibilita' con gli  strumenti di programmazione e    di
          bilancio di cui all'art.  1-bis della legge 5  agosto 1978,
          n.  468,    e  successive modificazioni,   alla Corte   dei
          conti,   che puo'   richiedere  elementi  istruttori  e  di
          valutazione  ad  un nucleo di   tre esperti, designati, per
          ciascuna  certificazione  contrattuale,  con  provvedimento
          del  Presidente  del   Consiglio dei Ministri,  di concerto
          con  il Ministro del tesoro;  prevedere che la   Corte  dei
          conti  si  pronunci   entro il termine di  quindici giorni,
          decorso  il     quale  la     certificazione   si   intende
          effettuata;    prevedere   che   la certificazione   e   il
          testo dell'accordo siano  trasmessi al comitato  di settore
          e, nel    caso  di  amministrazioni  statali,  al  Governo;
          prevedere  che,  decorsi quindici giorni dalla trasmissione
          senza   rilievi,  il  presidente  del  consiglio  direttivo
          dell'ARAN   abbia  mandato di  sottoscrivere  il  contratto
          collettivo il quale produce   effetti dalla  sottoscrizione
          definitiva;  prevedere   che,   in ogni   caso,   tutte  le
          procedure   necessarie    per  consentire    all'ARAN    la
          sottoscrizione    definitiva    debbano   essere completate
          entro  il  termine  di  quaranta  giorni  dalla   data   di
          sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
            g)  devolvere,  entro  il  30  giugno  1998,  al  giudice
          ordinario, tenuto conto  di quanto  previsto dalla  lettera
          a),  tutte le   controversie relative   ai   rapporti    di
          lavoro   dei  dipendenti  delle  pubbliche amministrazioni,
          ancorche'   concernenti     in   via    incidentale    atti
          amministrativi      presupposti,     ai      fini     della
          disapplicazione,  prevedendo:    misure  organizzative    e
          processuali     anche  di    carattere  generale    atte  a
          prevenire    disfunzioni  dovute    al  sovraccarico    del
          contenzioso;  procedure  stragiudiziali di conciliazione  e
          arbitrato;  infine,    la  contestuale    estensione  della
          giurisdizione   del      giudice  amministrativo       alle
          controversie   aventi  ad   oggetto   diritti  patrimoniali
          conseguenziali,    ivi    comprese   quelle    relative  al
          risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica  e
          di   servizi   pubblici,   prevedendo  altresi'  un  regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
            h)   prevedere   procedure    di   consultazione    delle
          organizzazioni   sindacali   firmatarie      dei  contratti
          collettivi dei   relativi  comparti  prima    dell'adozione
          degli    atti interni   di  organizzazione  aventi riflessi
          sul rapporto di lavoro;
            i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del
          Consiglio dei  Ministri  -    Dipartimento  della  funzione
          pubblica  di    un codice di comportamento   dei dipendenti
          della   pubblica    amministrazione  e    le  modalita'  di
          raccordo  con  la  disciplina   contrattuale delle sanzioni
          disciplinari,   nonche'   l'adozione   di      codici    di
          comportamento   da   parte  delle  singole  amministrazioni
          pubbliche;  prevedere  la  costituzione  da  parte    delle
          singole  amministrazioni   di   organismi   di controllo  e
          consulenza sull'applicazione  dei codici   e  le  modalita'
          di  raccordo  degli  organismi  stessi  con il Dipartimento
          della funzione pubblica.
             5. (Omissis).
            6.   Dalla  data    di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          legislativi di cui al comma   4, sono abrogate  tutte    le
          disposizioni  in contrasto   con i medesimi. Sono apportate
          le  seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art.   2,
          comma    1, della   legge 23   ottobre 1992,  n. 421:  alla
          lettera   e) le   parole:  "ai    dirigenti  generali    ed
          equiparati"    sono  sopresse;  alla  lettera i) le parole:
          "prevedere che nei limiti  di  cui  alla  lettera    h)  la
          contrattazione      sia  nazionale  e     decentrata"  sono
          sostituite   dalle     seguenti:    "prevedere    che    la
          struttura   della contrattazione, le aree di contrattazione
          e il rapporto tra i diversi  livelli  siano  definiti    in
          coerenza con quelli  del settore privato"; la lettera q) e'
          abrogata;  alla  lettera t) dopo le parole: "concorsi unici
          per  profilo professionale"   sono inserite   le  seguenti:
          ", da espletarsi a livello regionale,"".
            -  Il  testo dell'art. 5 della legge n. 59 del 1997 e' il
          seguente:
            "Art.  5.  -     1.  E'  istituita   una      Commissione
          parlamentare,  composta  da    venti  senatori    e   venti
          deputati,   nominati rispettivamente   dai  Presidenti  del
          Senato    della Repubblica e della  Camera dei deputati, su
          designazione dei gruppi parlamentari.
            2. La Commissione  elegge  tra  i  propri  componenti  un
          presidente, due vicepresidenti e due segretari che  insieme
          con  il  presidente  formano  l'ufficio  di  presidenza. La
          Commissione  si riunisce per la sua  prima  seduta    entro
          venti    giorni   dalla nomina   dei  suoi componenti,  per
          l'elezione  dell'ufficio     di   presidenza.   Sino   alla
          costituzione  della  Commissione,  il parere, ove  occorra,
          viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari.
            3. La Commissione ha sede presso la Camera dei  deputati.
          Alle   spese  necessarie    per  il    funzionamento  della
          Commissione si  provvede, in parti  uguali, a   carico  dei
          bilanci interni  di ciascuna  delle due Camere.
             4. La Commissione:
               a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
            b)    verifica  periodicamente   lo stato   di attuazione
          delle riforme previste    dalla  presente    legge  e    ne
          riferisce ogni  sei mesi  alle Camere".
            -  Il   D.Lgs. 28   agosto 1997,  n. 281, ha  definito ed
          ampliato le attribuzioni della Conferenza permanente per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  Bolzano  e  unificazione,  per  le  materie ed i
          compiti  di interesse comune delle regioni, delle  province
          e    dei  comuni,    con  la    Conferenza Statocitta'   ed
          autonomie locali.
            - Il testo dell'art. 19 della  legge  n.  59/1997  e'  il
          seguente:
            "Art.  19.  -  1.  Sui  provvedimenti di attuazione delle
          norme  previste  dal  presente    capo  aventi     riflessi
          sull'organizzazione  del   lavoro o sullo  stato  giuridico
          dei  pubblici  dipendenti  sono  sentite  le organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative".
           Note all'art. 1:
            -    L'art.  45   del D.Lgs.   3 febbraio   1993, n.  29,
          sostituito  dal decreto legislativo qui pubblicato, era  il
          seguente:
            "Art.  45 (Contratti collettivi).  - 1. La contrattazione
          collettiva e' nazionale e  decentrata.  Essa  si  volge  su
          tutte  le  materie  relative  al  rapporto  di  lavoro, con
          esclusione di quelle  riservate  alla  legge  e  agli  atti
          normativi  e   amministrativi secondo il disposto dell'art.
          2, comma 1, lettera c), della legge  23  ottobre  1992,  n.
          421.
            2.    I contratti   collettivi nazionali   sono stipulati
          per   comparti   della       pubblica       amministrazione
          comprendenti  settori  omogenei  o affini.
            3.  I  comparti    sono  determinati  e  possono   essere
          modificati,  sulla  base    di  accordi    stipulati    tra
          l'agenzia  di   cui   all'art. 50,  in rappresentanza della
          parte  pubblica,     e   le      confederazioni   sindacali
          maggiormente    rappresentative sul   piano nazionale,  con
          decreto  del Presidente  del    Consiglio   dei   Ministri,
          previa      intesa    con    le  amministrazioni regionali,
          espressa dalla conferenza  dei presidenti delle  regioni  e
          delle  province  autonome    di  Trento  e Bolzano, per gli
          aspetti  di  interesse  regionale.  Fino   a   quando   non
          sia    stata  costituita l'agenzia, in rappresentanza della
          parte pubblica provvede il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o un suo delegato.
            4.    La    contrattazione   collettiva   decentrata   e'
          finalizzata   al contemperamento    tra      le    esigenze
          organizzative,   la    tutela  dei dipendenti e l'interesse
          degli utenti. Essa si svolge sulle  materie  e  nei  limiti
          stabiliti dai contratti collettivi nazionali.
            5.      Mediante     contratti      collettivi     quadro
          possono   essere disciplinate, in  modo uniforme  per tutti
          i comparti  e le  aree di contrattazione   collettiva,   la
          durata dei  contratti  collettivi  e specifiche materie.
            6.   I   contratti   collettivi   quadro  sono  stipulati
          dall'agenzia di cui all'art. 50, per la parte pubblica, e ,
          per la parte sindacale, dalle  confederazioni  maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale.
            7.   I contratti  collettivi  nazionali di  comparto sono
          stipulati dall'agenzia di  cui all'art.  50 per   la  parte
          pubblica,   e,      per   la   parte      sindacale,  dalle
          confederazioni maggiormente   rappresentative  sul    piano
          nazionale,     nonche'  dalle  organizzazioni  maggiormente
          rappresentative  sul  piano   nazionale   nell'ambito   del
          comparto.
            8.  I  contratti    collettivi decentrati sono stipulati,
          per la parte pubblica  da una   delegazione   composta  dal
          titolare    del  potere   di rappresentanza delle   singole
          amministrazioni  o da un  suo delegato, che  la   presiede,
          e    da    rappresentanti    dei  titolari   degli   uffici
          interessati,  e,   per   la   parte   sindacale,   da   una
          rappresentanza  composta secondo   modalita' definite dalla
          contrattazione collettiva nazionale e  nell'ambito    della
          provincia  autonoma  di    Bolzano e della regione    Valle
          d'Aosta     anche   dalle     confederazioni      sindacali
          maggiormente   rappresentative  sul   piano  provinciale  e
          regionale rispettivamente ai sensi dell'art. 9 del  decreto
          del  Presidente della Repubblica  6 gennaio  1978,  n.  58,
          e  del  decreto legislativo  28 dicembre 1989, n. 430.
            9. Le amministrazioni pubbliche, osservano  gli  obblighi
          assunti  con  i  contratti  collettivi  di  cui al presente
          articolo.  Esse  vi  adempiono  nelle  forme  previste  dai
          rispettivi ordinamenti".
            -  L'art.  15  del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e' il
          seguente:
            "Art.  15  (Disciplina  della  dirigenza      del   ruolo
          sanitario).  -  1.  La  dirigenza  del  ruolo  sanitario e'
          articolata in due livelli.
            2. Al personale medico  e  delle  altre  professionalita'
          sanitarie  del  primo     livello   sono    attribuite   le
          funzioni    di       supporto,    di  collaborazione      e
          corresponsabilita',   con riconoscimento  di precisi ambiti
          di     autonomia  professionale,  nella   struttura      di
          appartenenza, da  attuarsi  nel  rispetto  delle  direttive
          del    responsabile.    Al  personale  medico e delle altre
          professionalita'  sanitarie  del   secondo   livello   sono
          attribuite  funzioni  di  direzione ed organizzazione della
          struttura da attuarsi  anche mediante direttive a  tutto il
          personale operante   nella   stessa   e   l'adozione    dei
          provvedimenti    relativi,  necessari    per  il   corretto
          espletamento  del servizio;  spettano, in  particolare,  al
          dirigente  medico    appartenente  al  secondo  livello gli
          indirizzi  e, in  caso di  necessita', le  decisioni  sulle
          scelte  da  adottare    nei  riguardi    degli   interventi
          preventivi,    clinici, diagnostici   e   terapeutici;   al
          dirigente   delle   altre   professioni sanitarie  spettano
          gli  indirizzi  e le  decisioni  da adottare  nei  riguardi
          dei   suddetti  interventi     limitatamente  a  quelli  di
          specifica competenza. Gli  incarichi dirigenziali  riferiti
          ai  settori o moduli organizzativi  di  cui  agli  articoli
          47   e   116  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          23 novembre 1990,  n.    384,  ridefiniti  ai  sensi  degli
          articoli  30  e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
          n. 29, e successive modificazioni    e  integrazioni,  sono
          conferiti dal direttore generale, su proposta dei dirigenti
          di  secondo  livello, con le procedure  di cui  all'art. 19
          del medesimo  decreto. A   tutto il  personale    dirigente
          del   ruolo   sanitario si  applica  il  disposto dell'art.
          20 del  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29,   e
          successive modificazioni ed integrazioni.
            3. Al primo  livello della dirigenza del ruolo  sanitario
          si  accede  attraverso  concorso pubblico al  quale possono
          partecipare coloro che abbiano   conseguito    la    laurea
          nel       corrispondente     profilo professionale,   siano
          iscritti   all'albo dei   rispettivi   ordini   ed  abbiano
          conseguito      il   diploma  di  specializzazione    nella
          disciplina.  Il  secondo livello  dirigenziale   del  ruolo
          sanitario  e'   conferito quale   incarico  a  coloro   che
          siano  in  possesso  dell'idoneita' nazionale all'esercizio
          delle  funzioni  di  direzione    di  cui  all'art.     17.
          L'attribuzione    dell'incarico  viene  effettuata,  previo
          avviso da pubblicare  nella    Gazzetta  Ufficiale    della
          Repubblica    italiana,  dal direttore generale  sulla base
          del parere   di  un'apposita  commissione  di  esperti.  La
          commissione  e'  nominata  dal  direttore    generale ed e'
          composta dal  direttore sanitario e  da due esperti   nella
          disciplina  oggetto   dell'incarico, di  cui uno  designato
          dalla   regione ed   uno designato    dal  consiglio    dei
          sanitari  tra    i    dirigenti  di   secondo livello   del
          Servizio  sanitario    nazionale;  in   caso   di   mancata
          designazione  da parte  della regione  e del  consiglio dei
          sanitari   entro  trenta    giorni  dalla    richiesta,  la
          designazione  e' effettuata dal Ministro della sanita'   su
          richiesta   dell'unita'  sanitaria  locale  o  dell'azienda
          ospedaliera. La    commissione  predispone  l'elenco  degli
          idonei  previo    colloquio e   valutazione del  curriculum
          professionale degli interessati. L'incarico che  ha  durata
          quinquennale,  da' titolo a specifico trattamento economico
          ed  e' rinnovabile. Il rinnovo e il mancato  rinnovo   sono
          disposti   con   provvedimento    motivato   dal  direttore
          generale  previa  verifica dell'espletamento  dell'incarico
          con riferimento  agli obiettivi affidati ed   alle  risorse
          attribuite.   La verifica e'  effettuata da una commissione
          nominata dal direttore generale e composta   dal  direttore
          sanitario  e da   due esperti scelti tra i  dirigenti della
          disciplina dipendenti dal  Servizio sanitario  nazionale  e
          appartenenti  al secondo   livello dirigenziale, di cui uno
          designato  dalla  regione  e  l'altro  dal  consiglio   dei
          sanitari, entrambi  esterni  all'unita'  sanitaria  locale.
          Il  dirigente  non confermato  nell'incarico  e'  destinato
          ad  altra  funzione  con  la perdita del relativo specifico
          trattamento  economico;   contestualmente   viene      reso
          indisponibile   un   posto di  organico  del primo  livello
          dirigenziale.
            4. Il personale appartenente  alle  posizioni  funzionali
          apicali  puo'  optare in   prima applicazione  del presente
          decreto per  il rapporto quinquennale rinnovabile di cui al
          comma precedente.
            5. Il personale che accede alle  posizioni  apicali  dopo
          l'entrata  in  vigore del presente decreto e' soggetto alla
          verifica di cui al comma 3".