stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 ottobre 1997, n. 397

Regolamento recante modificazione dell'allegato al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, relativo al risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-11-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/2005)
nascondi
vigente al 29/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 29-11-1997
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, di attuazione
della  direttiva  n. 85/536/ CEE, del Consiglio del 5 dicembre 1985 e
della direttiva della Commissione del 29 luglio 1987, n. 87/441/ CEE,
relativa  al risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di
carburanti di sostituzione;
  Visto l'articolo 2 del predetto decreto legislativo 18 aprile 1994,
n. 280, secondo il quale possono essere autorizzati, nelle miscele di
benzina,  tenori  di  composti  ossigenati  organici  piu' elevati di
quelli  indicati  al  punto  II, colonna A, dell'allegato al medesimo
decreto legislativo;
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Considerata  la  necessita' di ridurre la dipendenza energetica del
Paese,  limitando  l'uso  di greggio negli impianti di raffinazione e
favorendo  le  innovazioni che possano migliorare gli attuali margini
di flessibilita' operativa;
  Considerata   la  necessita'  di  armonizzare  gli  standard  e  la
normativa  del  settore  petrolifero a livello comunitario, nel pieno
rispetto degli indirizzi e delle direttive adottati;
  Considerata  la  necessita'  di  promuovere  le  innovazioni atte a
conseguire una migliore qualita' ambientale dei prodotti petroliferi,
nel  richiamo  delle  norme  comunitarie, sulla base dei risultati di
ricerche e prove tecniche sperimentali;
  Su   proposta   dei   Ministri   dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, delle finanze, della sanita' e dell'ambiente;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 26 settembre 1996;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.   Sono   autorizzate   la   produzione,   l'importazione   e  la
commercializzazione  di  miscele  di  benzina  con tenore di composti
organici  ossigenati  piu'  elevato  di  quelloindicato  al punto II,
colonna  A  dell'allegato  al  decreto legislativo 18 aprile 1994, n.
280,   limitatamente   ai   seguenti   composti  ed  entro  i  limiti
quantitativi a fianco indicati:
  a) M.T.B.E. ecc. eteri fino al 15% in volume
  contenenti 5 o piu'
  atomi di carbonio per
  molecola
  b) Miscele di ossigenati fino al 2,8% in peso di
  organici definiti al ossigeno senza superare
  punto 1 dell'allegato i singoli valori limite
  al decreto legislativo fissati nel punto II,
  n. 280 del 1994, colonna A dell'allegato
  contenenti i composti al decreto legislativo
  ossigenati di cui alla n. 280/1994 cosi' come
  lettera a) modificato dal presente decreto
    2. L'eccesso di ossigeno rispetto al valore del 2,5% in peso deve
  derivare esclusivamente dalla maggiore percentuale di ossigenati di
  cui al comma 1, lettera a).
    Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara'
  inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
  Repubblica  italiana.  E'  fatto  l'obbligo  a  chiunque  spetti di
  osservarlo e di farlo osservare.
     Roma, 7 ottobre 1997
               Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                 Prodi

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Bersani
Il Ministro delle finanze
Visco
Il Ministro della sanita'
Bindi
Il Ministro dell'ambiente
Ronchi
   Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1997
  Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 363
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - La  direttiva del  Consiglio 85/536/CEE del  5 dicembre
          1985, e' stata pubblicata nella Gazzetta   Ufficiale  delle
          Comunita' europee n.  L 334 del 12 dicembre 1985.
            -  La  direttiva  della  Commissione    87/441/CEE del 29
          luglio 1987, e' stata pubblicata nella Gazzetta   Ufficiale
          delle Comunita' europee n.  L 238 del 21 agosto 1987.
            -  Il  testo   dell'art. 2 del D.Lgs.  18 aprile 1994, n.
          280 (per il titolo  si  veda  nelle  premesse  al  presente
          decreto), e' il seguente:
            "Art.   2   (Modifiche   alle   percentuali  di  composti
          ossigenati organici nelle  miscele di  benzina).  -  1. Con
          decreto  del Presidente   del Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta  dei  Ministri  dell'industria,  del commercio   e
          dell'artigianato,  delle   finanze,   della    sanita'    e
          dell'ambiente,  possono   essere autorizzati, nelle miscele
          di benzina tenori  di  composti  ossigenati  organici  piu'
          elevati  di  quelli indicati  al   punto II,   colonna    A
          dell'allegato  e    possono    essere apportate   eventuali
          modifiche  al  medesimo  allegato  al  fine   di  adeguarlo
          ad   eventuali  successive  modificazioni  delle  direttive
          comunitarie in materia.
            2.   Nel   caso  siano  autorizzati  tenori  di  composti
          ossigenati organici nelle miscele di benzina  piu'  elevati
          di  quelli  indicati al punto II, colonna B, dell'allegato,
          con il medesimo decreto di cui al comma 1  dovranno  essere
          precisate   le   modalita'   con   cui   contrassegnare   i
          distributori   per   la   vendita     di   carburanti    al
          pubblico    che  forniscano  tali  miscele,  al  fine    di
          consentire   agli   utenti   di    tenere    conto    delle
          caratteristiche  delle   stesse con particolare riferimento
          alle variazioni di potere calorifico".
            -  Il  testo  dell'art.  17 della   legge   n.   400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'   di    governo  e  ordinamento
          della    Presidenza   del Consiglio dei    Ministri),  come
          modificato    dall'art. 74 del  D.Lgs. 3 febbraio 1993,  n.
          29, e dall'art.  13 della legge 15  marzo 1997, n.  59,  e'
          il seguente:
            "Art.    17  (Regolamenti).    -   1. Con   decreto   del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato che deve pronunziarsi entro  novanta  giorni    dalla
          richiesta,    possono   essere emanati   i regolamenti  per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e
          dei    decreti  legislativi   recanti norme   di principio,
          esclusi  quelli     relativi  a  materie   riservate   alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) (soppressa).
            2.      Con      decreto      del    Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio    dei
          Ministri,   sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati i
          regolamenti  per la disciplina  delle materie, non  coperte
          da  riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
          per  le quali  le   leggi della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della   potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici  della  materia
          e  dispongono    l'abrogazione delle norme   vigenti,   con
          effetto    dall'entrata    in    vigore     delle     norme
          regolamentari.
            3.    Con decreto   ministeriale possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la      denominazione     di "regolamento", sono   adottati
          previo   parere del Consiglio    di  Stato,  sottoposti  al
          visto  ed    alla registrazione della   Corte dei   conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
            4-bis. L'organizzazione e la  disciplina degli uffici dei
          Ministeri sono determinate,   con regolamenti emanati    ai
          sensi  del comma   2, su proposta  del  Ministro competente
          d'intesa  con  il Presidente  del Consiglio dei Ministri  e
          con  il  Ministro  del  tesoro,  nel  rispetto dei principi
          posti dal  decreto legislativo  3 febbraio  1993, n.  29, e
          successive   modificazioni, con    i    contenuti  e    con
          l'osservanza  dei criteri che seguono:
            a)  riordino degli  uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed  i   Sottosegretari di   Stato,    stabilendo
          che  tali   uffici   hanno esclusive competenze di supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione;
            b) individuazione  degli uffici  di livello  dirigenziale
          generale,     centrali    e         periferici,    mediante
          diversificazione tra  strutture con funzioni finali  e  con
          funzioni    strumentali  e loro organizzazione per funzioni
          omogenee  e secondo  criteri di flessibilita'    eliminando
          le duplicazioni funzionali;
            c)     previsione     di      strumenti    di    verifica
          periodica dell'organizzazione e dei risultati;
            d) indicazione e revisione  periodica  della  consistenza
          delle piante organiche;
            e)  previsione    di decreti ministeriali di   natura non
          regolamentare per la definizione dei  compiti delle  unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
           Nota all'art. 1:
            - Il  punto II della  tabella allegata  al citato  D.Lgs.
          18  aprile  1994,   n. 280  (per  il titolo  si veda  nelle
          premesse al  presente decreto), e' il seguente:
          "II. - COMPOSIZIONE AMMISSIBILE DELLE MISCELE
=====================================================================
                            |         A        |       B
____________________________|__________________|_____________________
- Metanolo,  con aggiunta
  obbligatoria degli agenti
  stabilizzanti adeguati            3% vol           3% vol
- Etanolo, se necessario
  con aggiunta di agenti
  stabilizzanti                     5% vol           5% vol
- Alcol isopropilico                5% vol          10% vol
- TBA                               7% vol           7% vol
- Alcol isobutilico                 7% vol          10% vol
- MTBE ecc. Eteri contenenti
  5 o piu' atomi di carbonio
  per molecola                     10% vol          15% vol
- Altri ossigenati organici
  definiti al punto I               7% vol          10% vol
- Miscela di ossigenati
  organici (1) definiti al
  punto I                   2,5% in peso          3,7% in  peso
                            d'ossigeno, senza     d'ossigeno, senza
                            superare i singoli    superare i singoli
                            valori limite fis-    valori limite fis-
                            sati nella presente   sati nella presente
                            tabella per ogni      tabella per ogni
                            componente            componente
            (1)  L'acetone  e'    ammesso fino allo 0,8 per cento  in
          volume  quando  e'  presente  in  quanto   comprodotto   di
          fabbricazione di taluni composti ossigenati organici".