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DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 1997, n. 389

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/11/1997
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 8-11-1997
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1994,  n.  146,  recante
delega al Governo per l'attuazione delle direttive 91 /  156  /  CEE,
del Consiglio del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75 / 442 /
CEE relativa ai rifiuti,  e  91/689  /  CEE,  del  Consiglio  del  12
dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata  dalla
direttiva 94 / 31 / CE, del Consiglio del 27 giugno 1994; 
  Visti gli articoli 2, 36 e 38 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
  Visto l'articolo 1 della legge 6  febbraio  1996,  n.  52,  recante
  delega al Governo per l'attuazione della direttiva 94/62 /  CE  del
  Parlamento europeo e del Consiglio  del  20  dicembre  1994,  sugli
  imballaggi e rifiuti di imballaggio; 
  Visti gli articoli 3, 6 e 43 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; 
  Visto il decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,  recante
"Attuazione delle direttive 91/156 / CEE sui rifiuti, 91 / 689 /  CEE
sui rifiuti pericolosi e 94/62 / CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio"; 
  Vista la nota della Commissione dell'U.E. del 29 settembre 1997, n.
6465, con la quale  sono  state  formulate  alcune  osservazioni  sul
decreto legislativo 5 febbraio 1997,  n.  22,  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'articolo 169 del trattato dell'U.E; 
  Ritenuto, pertanto, di adottare le opportune disposioni integrative
e correttive, anche al  fine  di  chiarire  i  problemi  operativi  e
interpretativi emersi in questa  prima  fase  di  applicazione  della
nuova normativa sui rifiuti; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 14 ottobre 1997; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni del 31 ottobre 1997 e del 5 novembre 1997; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'ambiente, di concerto con  i  Ministri  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato,  della  sanita',  dei  trasporti  e
della navigazione,  delle  politiche  agricole,  dell'interno,  delle
finanze, per la funzione  pubblica  e  gli  affari  regionali,  degli
affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                         Gestione dei rifiuti 
  1. All'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  5  febbraio
1997, n. 22, le parole: "in  esso  contenute,  che"  sono  sostituite
dalle parole: "in esso contenute che". 
  2. All'articolo 4, comma 4,  del  decreto  legislativo  5  febbraio
1997, n. 22, le parole: "stabilire procedure  semplificate  ed"  sono
sostituite  dalle  parole:  "stabilire  agevolazioni  in  materia  di
adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie ed". 
  3. All'articolo 5 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,  n.  22,
dopo il comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "6 -bis. L'autorizzazione  di  cui  al  comma  6  deve  indicare  i
presupposti della deroga e gli interventi previsti  per  superare  la
situazione di necessita', con particolare riferimento ai  fabbisogni,
alla tipologia e alla natura dei rifiuti da  smaltire  in  discarica,
alle iniziative ed ai tempi di attuazione delle stesse, nonche'  alle
eventuali integrazioni del piano regionale. Ai fini dell'acquisizione
dell'intesa il Ministro dell'ambiente si pronuncia  entro  90  giorni
dal ricevimento del relativo provvedimento, decorso inutilmente  tale
termine l'intesa si intende acquisita.". 
  4. All'articolo 6, comma 1, lettera m), del decreto  legislativo  5
febbraio 1997, n. 22, i numeri 2) e 3) sono sostituiti  dai  seguenti
numeri: 
  "2) i rifiuti pericolosi devono essere  raccolti  ed  avviati  alle
operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale
indipendentemente   dalle   quantita'   in   deposito,   ovvero,   in
alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito
raggiunge i  10  metri  cubi;  il  termine  di  durata  del  deposito
temporaneo e' di un anno se il quantitativo di  rifiuti  in  deposito
non supera i 10 metri cubi nell'anno o  se,  indipendentemente  dalle
quantita', il  deposito  temporaneo  e'  effettuato  in  stabilimenti
localizzati nelle isole minori; 
  3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati  alle
operazioni  di  recupero  o  di  smaltimento   con   cadenza   almeno
trimestrale indipendentemente dalle quantita' in deposito, ovvero, in
alternativa, quando il quantitativo  di  rifiuti  non  pericolosi  in
deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito
temporaneo e' di un anno se il quantitativo di  rifiuti  in  deposito
non supera i 20 metri cubi nell'anno o  se,  indipendentemente  dalle
quantita', il  deposito  temporaneo  e'  effettuato  in  stabilimenti
localizzati nelle isole minori.". 
  5. All'articolo 6, comma 1, lettera m), del decreto  legislativo  5
febbraio 1997, n. 22, e' soppresso il numero 6). 
  6. All'articolo 7, comma 4,  del  decreto  legislativo  5  febbraio
1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sulla  base
degli allegati G, H ed I". Tali allegati sono riportati sub 2, 3 e  4
al presente decreto. 
  7. All'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto  legislativo  5
febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed
in particolare i materiali  litoidi  o  vegetali  riutilizzati  nelle
normali pratiche agricole e di conduzione  dei  fondi  rustici  e  le
terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali
eduli". 
  8. All'articolo 8, comma 1,  del  decreto  legislativo  5  febbraio
1997, n. 22, e' soppressa la lettera d). 
  9. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,  n.  22,
sono soppressi i commi 2, 3 e 4. 
  10. All'articolo 9, comma 1, del  decreto  legislativo  5  febbraio
1997, n. 22, dopo le parole: "rifiuti pericolosi"  sono  inserite  le
parole: "di cui all'allegato G". 
  11. All'articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, le parole: "alla regione" sono sostituite dalle
parole: "alla provincia". 
  12. All'articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  "e
la comunicazione deve essere effettuata alla regione". 
  13. All'articolo 11, comma 3, del decreto  legislativo  5  febbraio
1997, n. 22, le parole: "lettere  c)  e  d)"  sono  sostituite  dalle
parole: "lettere c), d) e g)". 
  14. All'articolo 11, comma 3, del decreto  legislativo  5  febbraio
1997, n. 22, le parole: "dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti"
sono sostituite dalle parole: "dei  rifiuti  oggetto  delle  predette
attivita'". 
  15.  All'articolo  11,  comma  3,  secondo  periodo,  del   decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole:  "Sono  esonerati
da tale obbligo" sono inserite le seguenti parole: "gli  imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume  di
affari annuo non superiore a lire quindicimilioni e". 
  16. All'articolo 12, comma 1, del decreto  legislativo  5  febbraio
1997,  n.  22,  sono  soppresse  le  parole:  "con   cadenza   almeno
settimanale". 
  17. All'articolo 12, comma 1, del decreto  legislativo  5  febbraio
1997,  n.  22,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Le
annotazioni devono essere effettuate: 
  a) per i produttori almeno entro una settimana dalla produzione del
rifiuto e dallo scarico del medesimo; 
  b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto  almeno
entro una settimana dalla effettuazione del trasporto; 
  c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana
dalla effettuazione della transazione relativa; 
  d) per i soggetti che effettuano le operazioni  di  recupero  e  di
smaltimento  entro  ventiquattro  ore  dalla  presa  in  carico   dei
rifiuti.". 
  18. All'articolo 12, comma 3, del decreto  legislativo  5  febbraio
1997, n. 22, primo periodo, sono soppresse le parole: "che  hanno  la
detenzione dei rifiuti". 
  19. All'articolo 12, comma 3, del decreto  legislativo  5  febbraio
1997, n. 22, secondo periodo,  dopo  le  parole:  "I  registri"  sono
inserite le parole: "integrati con i formulari relativi al  trasporto
dei rifiuti". 
  20. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma: 
  "3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti
dalle attivita' di manutenzione delle reti  e  delle  utenze  diffuse
svolte dai soggetti pubblici e privati titolari di diritti speciali o
esclusivi ai sensi della direttiva 93  /  38  /  CE  attuata  con  il
decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  158,  che  installano   e
gestiscono, direttamente o mediante appaltatori, reti ed impianti per
l'erogazione di forniture e servizi di  interesse  pubblico,  possono
essere  tenuti,  nell'ambito  della  provincia  dove  l'attivita'  e'
svolta, presso le sedi di coordinamento organizzativo o altro  centro
equivalente comunicato preventivamente alla provincia medesima.". 
  21. All'articolo 12, comma 4, del decreto  legislativo  5  febbraio
1997,  n.  22,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  ",
mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.". 
  22. All'articolo 12, comma 6, del decreto  legislativo  5  febbraio
1997,  n.  22,  dopo  le  parole:  "continuano   ad   applicarsi   le
disposizioni  vigenti"  sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole:  "che
disciplinano le predette modalita' di tenuta dei registri". 
  23.  All'articolo  13,  comma  1,  primo   periodo,   del   decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "purche' non vi  siano
conseguenze di danno o di pericolo per la salute e  per  l'ambiente."
sono sostituite dalle  parole:  "garantendo  un  elevato  livello  di
tutela della salute e dell'ambiente.". 
  24.  All'articolo  13,  comma  1,  secondo  periodo,  del   decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "ed al Ministro  della
sanita'" sono sostituite dalle parole: ", al Ministro della sanita' e
al presidente della regione". 
  25. All'articolo 15, comma 1, del decreto  legislativo  5  febbraio
1997, n. 22, dopo le parole: "Durante il trasporto" sono inserite  le
parole: "effettuato da enti o imprese". 
  26. All'articolo 15, dopo il comma 5,  del  decreto  legislativo  5
febbraio 1997, n. 22, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "5-bis. I formulari di identificazione di cui  al  comma  1  devono
essere numerati e vidimati dall'ufficio del registro o  dalle  camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e  devono  essere
annotati sul  registro  IVA-acquisti.  La  vidimazione  dei  predetti
formulari di identificazione e' gratuita e non e' soggetta  ad  alcun
diritto o imposizione tributaria.". 
    

          Avvertenza:
            Per ragioni   di urgenza   si omette  la    pubblicazione
          delle    note  al presente decreto, ai   sensi dell'art. 8,
          comma 3,  del regolamento di esecuzione  del testo    unico
          delle    disposizioni  sulla   promulgazione delle   leggi,
          sulla  emanazione   dei decreti   del   Presidente    della
          Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
          italiana,  approvato  con D.P.R. 14 marzo  1986, n. 217. In
          supplemento ordinario alla  Gazzetta    Ufficiale  -  serie
          generale    -  del  28 novembre   1997 si procedera'   alla
          pubblicazione   del   testo    aggiornato    del    decreto
          legislativo   5  febbraio  1997,  n.  22,  corredato  delle
          relative note, ai sensi   dell'art.   11, comma   2,    del
          testo  unico    sopra   richiamato, approvato con D.P.R. 28
          dicembre 1985, n. 1092.