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DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 1997, n. 385

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di controllo della Corte dei conti sugli atti della regione e delle province autonome.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/11/1997
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 21-11-1997
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,  che   approva  il   testo  unico  delle   leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
305,  concernente norme  di attuazione  dello statuto  speciale della
regione  Trentino-Alto  Adige  per  l'istituzione  delle  sezioni  di
controllo  della Corte  dei conti  di Trento  e di  Bolzano e  per il
personale ad esse addetto;
  Sentita  la  commissione  paritetica  per le  norme  di  attuazione
prevista dall'articolo 107, primo comma, del sopra menzionato decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Udito il  parere delle sezioni  riunite della Corte dei  conti reso
nell'adunanza del 26 febbraio 1997;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 5 settembre 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto  con il  Ministro  per  la funzione  pubblica  e gli  affari
regionali;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo 7  del decreto  del Presidente  della Repubblica  15
luglio 1988, n. 305, e' sostituito dal seguente:
  "Art.   7.  -   1.  Il   controllo  di   legittimita'  sugli   atti
amministrativi della  regione e  delle province autonome  si esercita
esclusivamente sui regolamenti  di cui agli articoli 44,  punto 1), e
54,  punti 1)  e 2),  dello statuto,  nonche' sugli  atti costituenti
adempimento  degli obblighi  derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea.".
  2.  E'  abrogato l'articolo  9  del  decreto del  Presidente  della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 305.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 2 ottobre 1997
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Bassanini,   Ministro    per    la
                                  funzione   pubblica  e  gli  affari
                                  regionali
 Visto, il Guardasigilli: Flick
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art. 10,   commi 2 e 3,    del  testo  unico
          approvato    con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.  1092, al solo
          fine di facilitare   la  lettura  delle  disposizioni    di
          legge  alle    quali    e'   operato il   rinvio.   Restano
          invariati   il   valore   e     l'efficacia   degli    atti
          legislativi  qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al Presidente  della  Repubblica il  potere  di
          promulgare leggi  e  di emanare i decreti aventi valore  di
          leggi e regolamenti.
            -    Il  D.P.R.    31 agosto   1972, n.   670, e'   stato
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre  1972,  n.
          301.
            -    Il  D.P.R.    15 luglio   1988, n.   305, e'   stato
          pubblicato   nella Gazzetta Ufficiale 30  luglio  1988,  n.
          178.
            -  Il    comma  primo    dell'art.  107 del   decreto del
          Presidente della Repubblica  31 agosto  1972, n.  670,   e'
          il    seguente: "Con  decreti legislativi  saranno  emanate
          le  norme  di  attuazione del   presente  statuto,  sentita
          una  commissione  paritetica  composta  di dodici membri di
          cui  sei  in  rappresentanza    dello   Stato,   due    del
          consiglio  regionale,  due  del  consiglio  provinciale  di
          Trento e due di quello di Bolzano.  Tre componenti   devono
          appartenere  al gruppo  linguistico tedesco".
           Note all'art. 1:
            -  L'art.  7  del  D.P.R.  15 luglio 1988, n. 305, era il
          seguente:
            "Art. 7.  - In relazione  al secondo  comma dell'art.  19
          del  testo unico  approvato  con  regio  decreto  12 luglio
          1934,   n.   1214,    e  successive    modificazioni,  sono
          sottoposti    al  controllo   successivo tutti i  titoli di
          spesa emessi  dalla regione  o dalle  province di Trento  e
          di Bolzano in  esecuzione di provvedimenti  assoggettati al
          controllo preventivo.
            Sono  altresi'  sottoposti  al  controllo    successivo i
          titoli di spesa con contemporanea  assunzione dell'impegno,
          di importo  non superiore ai  limiti   previsti   dall'art.
          18      del    precitato    testo    unico    e  successive
          modificazioni.
            Gli   atti   soggetti al   controllo   successivo    sono
          trasmessi    alla  competente  sezione entro tre mesi dalla
          data di emanazione".
            - Il  punto 1) dell'art. 44  dello statuto di  autonomia,
          di  cui  in premessa, e' il seguente: "La  giunta regionale
          e' l'organo esecutivo della regione. Ad essa spettano:
            1) la deliberazione  dei regolamenti per la    esecuzione
          delle leggi approvate dal consiglio regionale".
            -  I  punti  1)    e  2)  dell'art. 54 dello statuto   di
          autonomia, di cui  in  premessa,  sono  i  seguenti:  "Alla
          giunta provinciale spetta:
            1)  la deliberazione   dei regolamenti per la  esecuzione
          delle leggi approvate dal consiglio provinciale;
            2)  la deliberazione   dei   regolamenti sulle    materie
          che,   secondo l'ordinamento  vigente,  sono  devolute alla
          potesta'  regolamentare delle province".
            -  L'art.  9  del  D.P.R.  15 luglio 1988, n. 305, era il
          seguente:
            "Art.  9.  -  I  rendiconti  delle  aperture  di  credito
          disposte  a favore di funzionari  delegati, compresi quelli
          delle   amministrazioni dello Stato   aventi    sede  nelle
          province   di  Trento  e di  Bolzano,  sono inviati, a cura
          delle amministrazioni interessate, alla sezione della Corte
          dei conti  di Trento,  o  rispettivamente di  Bolzano,  per
          la  dichiarazione  di regolarita', con   l'osservanza delle
          modalita' e dei termini previsti dalle leggi vigenti.
            La dichiarazione di regolarita' sui rendiconti ammessi al
          visto dai consiglieri  o  dalla sezione  e'   apposta   dai
          primi  referendari  o referendari preposti agli uffici".