stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357

Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat natuali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-10-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-10-1997
al: 13-6-2003
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10
agosto  1988,  n.  377,  recante  regolamentazione  delle pronunce di
compatibilita'  ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio
1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme
in materia di danno ambientale;
  Vista  la  legge  9 marzo 1989, n. 86, relativa alle norme generali
sulla  partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e
sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;
  Vista  la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle
aree protette;
  Vista  la  legge  11  febbraio  1992,  n. 157, recante norme per la
protezione   della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo
venatorio;
  Vista  la  direttiva  92/43/CEE  del  Consiglio  del 21 maggio 1992
relativa  alla  conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche;
  Vista  la  direttiva  79/409/CEE  del  Consiglio del 2 aprile 1979,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
  Visto  l'articolo  4  della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante
disposizioni     per     l'adempimento    di    obblighi    derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'  europee  -  legge
comunitaria  1993,  che autorizza l'attuazione, in via regolamentare,
tra le altre, della direttiva 92/43/CEE;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 2 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  210 del 7 settembre 1996,
recante   atto   di   indirizzo   e  coordinamento  per  l'attuazione
dell'articolo  40,  comma  1,  della  legge 22 febbraio 1994, n. 146,
concernente   disposizioni  in  materia  di  valutazione  di  impatto
ambientale;
  Visti gli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta
del  31  luglio  1997, che ha espresso parere favorevole condizionato
all'accettazione di alcuni emendamenti;
  Considerato che non puo' essere accettato l'emendamento aggiuntivo,
proposto  dalla  citata  Conferenza,  al  comma  1 dell'articolo 4 e,
conseguentemente,  l'emendamento  che abroga l'articolo 15 in quanto,
in  base  all'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349,
ed  all'articolo  21  della  legge 6 dicembre 1991, n. 394, spetta al
Corpo  forestale  dello  Stato la sorveglianza nelle zone speciali di
conservazione,  salvo  quanto  diversamente disposto per le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Considerato  che  non  possono  essere  accettati  gli emendamenti,
proposti  dalla  citata  Conferenza,  al  comma 2 dell'articolo 7, al
comma 1 dell'articolo 10 ed al comma 1 dell'articolo 11, in quanto la
tutela   della   flora   e   della  fauna  rappresenta  un  interesse
fondamentale  dello Stato, come di recente ribadito anche dalla Corte
costituzionale  con  sentenza  n.  272  del  22  luglio 1996 e che la
competenza  in  tale  materia spetta al Ministero dell'ambiente, come
stabilito  dall'articolo  5  della  legge  8  luglio  1986,  n.  349,
istitutiva del medesimo Ministero;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 9 giugno 1997;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 settembre 1997;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                              E m a n a
il seguente regolamento:

                               Art. 1
                        Campo di applicazione

  1.  Il  presente regolamento disciplina le procedure per l'adozione
delle  misure  previste  dalla direttiva 92/43/CEE "Habitat" relativa
alla  conservazione  degli  habitat  naturali  e seminaturali e della
flora  e  della  fauna  selvatiche,  ai fini della salvaguardia della
biodiversita'   mediante  la  conservazione  degli  habitat  naturali
elencati  nell'allegato  A  e  delle specie della flora e della fauna
indicate agli allegati B, D ed E al presente regolamento.
  2.  Le  procedure disciplinate dal presente regolamento sono intese
ad  assicurare  il  mantenimento  o  il  ripristino,  in uno stato di
conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di
fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.
  3. Le procedure disciplinate dal presente regolamento tengono conto
delle   esigenze  economiche,  sociali  e  culturali,  nonche'  delle
particolarita' regionali e locali.
  4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di  Bolzano  provvedono  all'attuazione  degli obiettivi del presente
regolamento  nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e
dalle relative norme di attuazione.
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art.    10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    della    legge,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n.   1092, al solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
            Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti  gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
            -  L'art.  87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
            -  Il  D.P.C.M.   10   agosto   1988,   n.   377,   reca:
          "Regolamentazione    delle   pronunce   di   compatibilita'
          ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986,  n.
          349,  recante  istituzione  del  Ministero  dell'ambiente e
          norme in materia di danno ambientale".
            -  La  legge  8 luglio 1986, n. 349, reca istituzione del
          Ministero  dell'ambiente  e  norme  in  materia  di   danno
          ambientale. L'articolo 6 cosi' recita:
            "Art. 6. - 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della
          presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno
          di    legge   relativo   all'attuazione   delle   direttive
          comunitarie in materia di impatto ambientale.
            2. In attesa dell'attuazione legislativa delle  direttive
          comunitarie  in  materia  di  impatto  ambientale, le norme
          tecniche e le categorie  di  opere  in  grado  di  produrre
          rilevanti  modificazioni  dell'ambiente  ed  alle  quali si
          applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e
          5,  sono  individuate  con  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio  dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
          dei   Ministri,   adottata   su   proposta   del   Ministro
          dell'ambiente,  sentito  il  Comitato scientifico di cui al
          successivo  art.  11,  conformemente  alla  direttiva   del
          Consiglio  delle  Comunita' europee n. 85/337 del 27 giugno
          1985.
            3. I progetti delle opere di cui al  precedente  comma  2
          sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro
          dell'ambierite,   al   Ministro  per  i  beni  culturali  e
          ambientali e alla regione territorialmente interessata,  ai
          fini  della  valutazione  dell'impatto  sull'ambiente.   La
          comunicazione contiene l'indicazione  della  localizzazione
          dell'intervento,  la  specificazione  dei rifiuti liquidi e
          solidi,   delle   emissioni   ed   immissioni    inquinanti
          nell'atmosfera    e   delle   emissioni   sonore   prodotte
          dall'opera, la descrizione dei dispositivi di  eliminazione
          o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione
          dei   danni  all'ambiente  e  di  monitoraggio  ambientale.
          L'annuncio   dell'avvenuta   comunicazione   deve    essere
          pubblicato  a  cura  del  committente,  sul quotidiano piu'
          diffuso nella regione territorialmente interessata, nonche'
          su un quotidiano a diffusione nazionale.
            4.  Il  Ministro  dell'ambiente,   sentita   la   regione
          interessata,  di  concerto  con  il  Ministro  per  i  beni
          culturali e ambientali, si pronuncia  sulla  compatibilita'
          ambientale  nei  successivi novanta giorni, decorsi i quali
          la procedura di approvazione del progetto riprende  il  suo
          corso,  salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri
          in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su
          aree  sottoposte  a   vincolo   di   tutela   culturale   o
          paesaggistica   il   Ministro   dell'ambiente  provvede  di
          concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
            5.  Ove  il  Ministro   competente   alla   realizzazione
          dell'opera  non ritenga di uniformarsi alla valutazione del
          Ministero  dell'ambiente,  la  questione  e'   rimessa   al
          Consiglio dei Ministri.
            6.  Qualora,  nell'esecuzione delle opere di cui al comma
          3,  il   Ministro   dell'ambiente   ravvisi   comportamenti
          contrastanti  con il parere sulla compatibilita' ambientale
          espresso  ai  sensi  del  comma  4,  o  comunque  tali   da
          compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico
          e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la
          questione al Consiglio dei Ministri.
            7.  Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni
          culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.
            8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel caso
          previsto dall'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 27
          giugno 1985, n.  312, convertito, con modificazioni,  nella
          legge 8 agosto 1985, n.  431, esercita i poteri di cui agli
          articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica
          24  luglio  1977,  n.  616,  di  concerto  con  il Ministro
          dell'ambiente.
            9.  Qualsiasi  cittadino,  in  conformita'  delle   leggi
          vigenti,  puo'  presentare,  in forma scritta, al Ministero
          dell'ambiente,  al  Ministero  per  i  beni   culturali   e
          ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni
          o  pareri  sull'opera  soggetta  a  valutazione  di impatto
          ambientale, nel  termine  di  trenta  giorni  dall'annuncio
          della comunicazione del progetto".
            - La legge 9 marzo 1989, n. 86, reca norme generali sulla
          partecipazione    dell'Italia    al    processo   normativo
          comunitario e sulle procedure di esecuzione degli  obblighi
          comunitari.
            -  La legge 6 dicembre 1991, n. 394, reca la legge quadro
          sulle aree protette.
            - La legge 11 febbraio 1992, n. 157, reca  norme  per  la
          protezione   della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il
          prelievo venatorio.
            - La direttiva 92/43/CEE e' pubblicata in GUCE n.  L  206
          del 22 luglio 1992.
            -  La direttiva 79/409/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 103
          del 25 aprile 1979.
            - La legge 22 febbraio 1994, n.  146,  reca  disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  legge  comunitaria
          1993. L'articolo 4 cosi' recita:
            "Art.  4.  (Attuazione  di  direttive  comunitarie in via
          regolamentare).  - 1. Il Governo e' autorizzato ad  attuare
          in  via  regolamentare,  a  norma agli articoli 3, comma 1,
          lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n.  86  direttive
          comprese  nell'elenco  di  cui  all'allegato  C, applicando
          anche il disposto dell'art.  5,  comma  1,  della  medesima
          legge n. 86 del 1989.
            2.  Gli  schemi  di  regolamento  per  l'attuazione delle
          direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato  D  sono
          sottoposti   al   parere   delle   competenti   commissioni
          parlamentari ai sensi dell'art. 4, comma 4, della  legge  9
          marzo  1989,  n.  86,  come  sostituito  dall'art.  3 della
          presente legge".
          "Allegato C
            (Omissis).
            Direttiva 92/43/CEE del  Consiglio  del  21  maggio  1992
          relativa   alla  conservazione  degli  habitat  naturali  e
          seminaturali e della flora e della fauna selvatiche".
            -  La  legge  23  agosto  1988,  n.  400, reca disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri.    L'art. 17, comma 1, cosi'
          recita:
            "1. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare:
             a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
             b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
             c) le materie in cui manchi la disciplina  da  parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
             d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge".
            - Il D.P.R. 12 aprile 1996,  reca  atto  di  indirizzo  e
          coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della
          legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in
          materia  di  valutazione  di impatto ambientale. L'art. 40,
          comma 1, cosi' recita:
            "1.  In  attesa  della  approvazione  della  legge  sulla
          procedura di valutazione di impatto ambientale, il Governo,
          con  atto  di indirizzo e coordinamento da adottare a norma
          dell'art. 9 della legge 9 marzo  1989,  n.  86,  definisce,
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  condizioni,  criteri e norme tecniche per
          l'applicazione della procedura  di  impatto  ambientale  ai
          progetti   inclusi  nell'allegato  II  alla  direttiva  del
          Consiglio  85/337/CEE,  con  particolare  riferimento  alla
          necessita'  di  individuare  idonei criteri di esclusione o
          definire procedure semplificate per progetti di  dimensioni
          ridotte  o  durata  limitata,  realizzati  da  artigiani  o
          piccole imprese".
            - Per la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  ved.  note  alle
          premesse.   L'articolo 8, comma 4, cosi' recita: "4. Per la
          vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni
          compiute in danno dell'ambiente, il Ministro  dell'ambiente
          si  avvale  del  nucleo  operativo  ecologico dell'Arma dei
          carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del
          Ministro dell'ambiente, nonche' del Corpo  forestale  dello
          Stato,  con particolare riguardo alla tutela del patrimonio
          naturalistico  nazionale,  degli  appositi  reparti   della
          Guardia  di finanza e delle forze di polizia, previa intesa
          con i Ministri competenti, e delle  capitanerie  di  porto,
          previa intesa con il Ministro della marina mercantile".
            -  Per  la  legge 6 dicembre 1991, n. 394, ved. note alle
          premesse.  L'art. 21 cosi' recita:
            "Art.  21  (Vigilanza  e sorveglianza). - 1. La vigilanza
          sulla gestione delle  aree  naturali  protette  di  rilievo
          internazionale  e  nazionale  e'  esercitata  per  le  aree
          terrestri dal Ministro dell'ambiente e per le  aree  marine
          congiuntamente  dal  Ministro  dell'ambiente e dal Ministro
          della marina mercantile.
            2. La sorveglianza  sui  territori  delle  aree  naturali
          protette   di   rilievo   internazionale   e  nazionale  e'
          esercitata,  ai  fini  della  presente  legge,  dal   Corpo
          forestale  dello Stato senza variazioni alla attuale pianta
          organica dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e
          di quant'altro affidato al Corpo  medesimo  dalla  presente
          legge,   con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di  entrata
          in  vigore  della  presente legge, su proposta del Ministro
          dell'ambiente di concerto con il Ministro  dell'agricoltura
          e  delle  foreste,  sono  individuate  le  strutture  ed il
          personale  del  Corpo  da  dislocare  presso  il  Ministero
          dell'ambiente  e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza
          funzionale degli stessi, secondo  modalita'  stabilite  dal
          decreto medesimo. Il decreto determina altresi' i sistemi e
          le  modalita'  di  reclutamento  e  di ripartizione su base
          regionale,  nonche'   di   formazione   professionale   del
          personale   forestale   di   sorveglianza.   Ai  dipendenti
          dell'Ente  parco  possono  essere  attribuiti   poteri   di
          sorveglianza  da  esercitare  in aggiunta o in concomitanza
          degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento  dei
          predetti  poteri  i  dipendenti  assumono  la  qualifica di
          guardia giurata. Fino alla emanazione del predetto  decreto
          alla  sorveglianza provvede il Corpo forestale dello Stato,
          sulla base di apposite  direttive  impartite  dal  Ministro
          dell'ambiente,  d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e
          delle foreste. Nelle aree protette marine  la  sorveglianza
          e' esercitata ai sensi dell'art. 19, comma 7".
            -  Per  la  legge  8  luglio 1986, n. 349, ved. note alle
          premesse.  L'art. 5 cosi' recita:
            "Art. 5. - 1. I territori  nei  quali  istituire  riserve
          naturali   e   parchi   di  carattere  interregionale  sono
          individuati, a norma  dell'art.    83,  comma  quarto,  del
          D.P.R.  24  luglio  1977,  n. 616, su proposta del Ministro
          dell'ambiente.
            2.  Sono  trasferite  al   Ministero   dell'ambiente   le
          competenze  esercitate,  ai  sensi delle leggi vigenti, dal
          Ministero dell'agricoltura e delle foreste  in  materia  di
          parchi   nazionali   e  di  individuazione  delle  zone  di
          importanza   naturalistica   nazionale   e   internazionale
          promuovendo  in  esse  la  costituzione di parchi e riserve
          naturali.
            3.  Il  Ministro  dell'ambiente  impartisce   agli   enti
          autonomi  e  agli  altri  organismi  di gestione dei parchi
          nazionali e delle riserve  naturali  statali  le  direttive
          necessarie  al  raggiungimento degli obiettivi scientifici,
          educativi  e  di  protezione  naturalistica,  verificandone
          l'osservanza.  Propone  altresi'  al Consiglio dei Ministri
          norme generali di indirizzo e coordinamento per la gestione
          delle aree protette di carattere regionale e locale".
          Nota all'art. 1:
            - Per la direttiva 92/43/CEE ved. note alle premesse.