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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1997, n. 355

Regolamento recante modificazioni alle norme di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) in materia di mobilità dei piloti.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-11-1997
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Testo in vigore dal: 4-11-1997
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo 95  del codice  della navigazione,  approvato con
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328, che approva il  regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione, navigazione marittima;
  Visti i decreti del Presidente  della Repubblica 29 maggio 1976, n.
952, 4  settembre 1980,  n. 896, e  13 novembre 1987,  n. 505,  con i
quali sono state approvate modifiche al citato regolamento;
  Visto l'articolo  17, commi 1 e  4, della legge 23  agosto 1988, n.
400;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
generale del 19 dicembre 1996;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 5 agosto 1997;
  Sulla proposta dei Ministri di grazia e giustizia e dei trasporti e
della navigazione, di concerto con il Ministro della difesa;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Dopo l'articolo 108 del  regolamento per l'esecuzione del codice
della navigazione - navigazione marittima - approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952, n. 328, e' inserito il
seguente:
  "Art.  108-bis (Mobilita'  dei  piloti). -  1.  I piloti  effettivi
appartenenti alle  corporazioni che presentino esubero  rispetto alle
esigenze di traffico, possono essere assoggettati a mobilita', previa
autorizzazione del  Ministero dei trasporti e  della navigazione, per
coprire vacanze verificatesi in altre corporazioni.
  2. All'individuazione del pilota, nell'ambito delle corporazioni in
esubero, da assoggettare a mobilita'  si procede in base alla domanda
presentata dagli interessati  e, nel caso di assenza  o di pluralita'
di domande,  sulla base delle  condizioni di famiglia e  della minore
anzianita' di servizio.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 15 settembre 1997
                              SCALFARO
                         Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
                                Flick, Ministro di grazia e giustizia
                 Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione
                                     Andreatta, Ministro della difesa
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1997
  Atti di Governo, registro n. 110, foglio n. 16
                               N O T E
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce    al Presidente della  Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge ed i regolamenti.
            -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 95 del codice della
          navigazione:
            "Art. 95 (Regolamenti di pilotaggio).   -  La  disciplina
          del   servizio   di     pilotaggio,  l'ordinamento    della
          corporazione, le  norme per  la gestione della corporazione
          stessa e  per il reclutamento dei piloti, nonche' il regime
          disciplinare sono stabiliti dal regolamento.
            Le  norme per  l'esercizio  del pilotaggio   in   ciascun
          porto    sono  stabilite,     sentite   le     associazioni
          sindacali   interessate  dai regolamenti locali,  approvati
          dal    Ministro  per le comunicazioni (ora dal Ministro dei
          trasporti e della navigazione, n.d.r.)".
            -  Il comma  3 dell'art.  17   della legge   n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'   di    Governo  e  ordinamento
          della    Presidenza   del Consiglio dei  Ministri)  prevede
          che   con  decreto  ministeriale  possano  essere  adottati
          regolamenti nelle   materie di competenza  del  Ministro  o
          di   autorita'    sottordinate   al  Ministro,   quando  la
          legge  espressamente  conferisca      tale   potere.   Tali
          regolamenti,   per materie di competenza di  piu' Ministri,
          possono essere   adottati  con  decreti  interministeriali,
          ferma    restando      la      necessita'   di     apposita
          autorizzazione da    parte  della    legge.  I  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali  non    possono dettare
          norme contrarie a   quelle dei  regolamenti  emanati    dal
          Governo.  Essi debbono essere  comunicati al Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  prima  della  loro emanazione. Il
          comma  4   dello  stesso   articolo  stabilisce  che    gli
          anzidetti  regolamenti debbano   recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei  conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
           Nota all'art. 1:
            -  Si   trascrive,   per    opportuna   conoscenza,    il
          testo    vigente  dell'art.    108    del regolamento   per
          l'esecuzione  del codice   della  navigazione  (navigazione
          marittima):
            "Art.    108  (Procedimento    per la   nomina a   pilota
          effettivo).   - I vincitori, entro il  limite  dei    posti
          messi   a   concorso,   sono   nominati   dal     capo  del
          compartimento aspiranti   piloti e   sono muniti    di  una
          licenza provvisoria.
            I   posti  che  si  rendessero    vacanti  in  seno  alla
          corporazione,  entro  dodici    mesi    dalla    data    di
          approvazione   della   graduatoria,   sono coperti, qualora
          ne sussista  la necessita', dai  concorrenti idonei secondo
          l'ordine della graduatoria stessa.
            Gli     aspiranti  assistono     i  piloti      effettivi
          nell'esercizio    della  loro   attivita' professionale   e
          possono  pilotare soltanto  sotto la responsabilita' di  un
          pilota effettivo.
            Trascorsi dodici mesi,  gli aspiranti sono sottoposti  ad
          una  prova  pratica  di    idoneita'  alla  manovra    e di
          conoscenza del  porto, della rada o del canale dove  devono
          prestare  servizio e delle adiacenze per un raggio di venti
          miglia.
            Per  comprovate  esigenze  di  servizio,  il   capo   del
          compartimento  puo' ridurre tale periodo a sei  mesi previa
          approvazione   del   Ministro   dei   trasporti   e   della
          navigazione.
            La   prova   e'  sostenuta  davanti  ad  una  commissione
          composta:
            dal   capo del   compartimento   marittimo, ovvero    dal
          comandante   in seconda nei compartimenti sedi di direzione
          marittima,  presidente  (in   caso   di   impedimento,   il
          presidente    e'    prescelto   tra   gli   ufficiali   del
          compartimento);
              dal capo pilota;
            da  un capitano   di   lungo corso   che  abbia    almeno
          dieci  anni  di comando   designato  congiuntamente   dalle
          associazioni   sindacali armatoriali a carattere nazionale.
            Le modalita' della prova sono   stabilite  dal  capo  del
          compartimento d'accordo con il capo pilota.
            Dell'esito    favorevole  della    prova  il    capo  del
          compartimento da' comunicazione scritta all'aspirante.
            Gli   aspiranti che   non sono   ritenuti  idonei    sono
          definitivamente  esonerati  con  provvedimento del capo del
          compartimento.
            L'aspirante nominato pilota effettivo   e'  iscritto  nel
          registro dei piloti  e  munito  di  una licenza  definitiva
          conforme   al  modello stabilito dal Ministro dei trasporti
          e della navigazione.
            Il  pilota, per   tutto   il   tempo in   cui    esercita
          l'attivita'    di pilotaggio,  conserva l'iscrizione  nelle
          matricole  della gente  di mare".