stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente proporzionale negli uffici statali siti in provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-11-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/07/2005)
nascondi
Testo in vigore dal: 4-11-1997
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,  che  approva  il  testo  unico   delle   leggi   costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, recante: "Norme di attuazione della regione Trentino-Alto  Adige
in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia
di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego";
 Sentita  la  commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione
prevista dall'articolo 107, comma secondo, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
 Vista la deliberazione del Consiglio  dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 30 luglio 1997;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con i Ministri del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, delle
finanze, dei trasporti e  della  navigazione,  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                Proporzionale negli enti privatizzati
 1. Dopo l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, e' inserito il seguente:
 "Art.  32-bis.  -  1. Le assunzioni di personale, a qualsiasi titolo
effettuate, anche a tempo determinato, eccettuate  quelle  di  durata
non  superiore a trenta giorni non rinnovabili nell'anno, effettuate,
previo assenso del  comitato  di  cui  al  comma  2,  per  soddisfare
esigenze   di   carattere  eccezionale  debitamente  motivate,  nelle
societa',  negli  enti  pubblici  economici  o  negli  enti  comunque
denominati  o  strutturati  che  abbiano  assunto o assumano funzioni
delle disciolte aziende  delle  Poste  e  telecomunicazioni  o  delle
Ferrovie  dello  Stato,  vengono  realizzate nel rispetto delle quote
proporzionali di ciascuno dei gruppi linguistici italiano, tedesco  e
ladino,   in   rapporto   all'ultimo   censimento   ufficiale   della
popolazione.
 2. Il calcolo delle quote proporzionali avviene sui posti  destinati
di volta in volta alle procedure di reclutamento distinti per profili
professionali  o  aree funzionali e sulla base della ripartizione del
personale  in  servizio,  d'intesa  con  la   provincia,   ai   sensi
dell'articolo  13  del  presente  decreto. A tal fine fanno parte del
comitato di cui al quarto comma di detto  articolo  i  rappresentanti
delle societa' o degli enti interessati.
 3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti si applicano ai
trasferimenti  di  personale  da  sedi  o  uffici  situati  in  altre
provincie ad uffici ed impianti situati in provincia di Bolzano.
 4.  Nella  ripartizione  dei posti fra i gruppi linguistici si tiene
conto  dell'obiettivo  di  raggiungere  gradualmente  le   quote   da
riservare   a  ciascun  gruppo.  Al  fine  di  assicurare  al  gruppo
linguistico ladino la copertura della quota  ad  esso  spettante,  le
frazioni inferiori all'unita' di precedenti o contemporanee procedure
di  assunzione  possono essere sommate ad altre per il raggiungimento
di quozienti interi.
 5. Qualora in esito ad una procedura di assunzione gli  appartenenti
ad  un  gruppo  linguistico risultino in numero inferiore ai posti ad
esso riservati, si fa luogo all'assunzione di idonei di altri  gruppi
secondo  l'ordine  di  graduatoria,  ove esista, nel limite dei posti
complessivamente  da  riservare  a  tali  gruppi   per   il   profilo
professionale  o  aree  funzionali cui l'assunzione si riferisce. Per
fronteggiare inderogabili esigenze di servizio, debitamente  motivate
detto  limite  puo'  essere  superato per un numero di assunzioni non
superiore ai cinque  decimi  dei  posti  non  ricoperti  nel  profilo
professionale  e  di  cio' si tiene gradualmente conto nel riparto di
successive assunzioni nello stesso profilo.
 6. L'appartenenza ad uno dei gruppi  linguistici  viene  certificata
nei modi di legge.
 7.  Le  eventuali  prove di selezione si svolgono a Bolzano. Possono
essere  svolte  altrove  solo   quelle   prove   tecniche   ivi   non
effettuabili.    I  candidati  hanno facolta' di usare nelle prove la
lingua italiana o quella tedesca secondo indicazione  da  effettuarsi
nella  domanda di assunzione o partecipazione ad eventuali concorsi o
selezioni.  Le prove di esame o  di  selezione  per  l'assunzione  di
personale amministrativo o di staff, qualora previste, terranno conto
anche  dell'ordinamento  della  provincia,  nonche'  della  storia  e
geografia locali.
 8.   Le   eventuali   commissioni   esaminatrici    sono    composte
pariteticamente  da  appartenenti  al  gruppo di lingua italiana ed a
quello di lingua tedesca. Restano  ferme  le  disposizioni  di  legge
relative  alle categorie protette, compresa la legge 6 febbraio 1979,
n. 42.
 9. Fermo restando l'obbligo della conoscenza della lingua italiana e
tedesca per le assunzioni ed il trasferimento di personale di cui  al
presente  articolo,  per  l'effettiva  immissione  in  una  posizione
dirigenziale e' richiesto il possesso  dell'attestato  di  conoscenza
delle due lingue di cui al precedente articolo 4, comma terzo, n.  4.
 10.  L'entita'  del personale in servizio nella provincia di Bolzano
presso le societa' o gli enti di cui al comma  1  e'  costituita  dal
fabbisogno   individuato   in   base  ai  criteri  e  parametri  medi
eventualmente adottati  a  livello  nazionale  ed,  in  mancanza,  in
ragione delle esigenze reali determinate dagli enti o societa' di cui
al  comma 1. Tutte le determinazioni del fabbisogno di personale sono
tempestivamente comunicate alla provincia nell'ambito del comitato di
cui al comma 2 ivi compreso il numero delle assunzioni da effettuare,
disaggregate per profili professionali o aree professionali,  nonche'
i tempi previsti per le assunzioni stesse.
 11.  Le  funzioni di direzione dei servizi e l'amministrazione delle
risorse umane nell'Ente Poste italiane in provincia di  Bolzano  sono
esercitate  dall'ente  o  societa'  di  cui  al  comma 1 mediante una
struttura con sede in Bolzano che si rapporti  direttamente  con  gli
organi centrali dell'Ente Poste italiane.
 12. Le funzioni di competenza per l'amministrazione del personale in
servizio  nelle  Ferrovie  dello Stato S.p.a. in provincia di Bolzano
sono esercitate da detta societa' mediante una  struttura  decentrata
avente  sede  in  Bolzano  e  direttamente dipendente dalla Direzione
generale. A detta struttura e' proposto un dirigente.
 13. Il personale di cui al presente articolo rimane in  servizio  in
provincia  di  Bolzano,  salvo  la  facolta'  dell'ente o societa' di
concedere il trasferimento a domanda, secondo  la  propria  normativa
interna.  Per  detto personale i collegi di conciliazione e arbitrato
hanno composizione paritetica e siedono a Bolzano.
 14. Le societa' o gli  enti  interessati  alla  presente  disciplina
riferiscono  annualmente  al  Governo  ed  alla provincia autonoma di
Bolzano sui risultati  conseguiti  nell'applicazione  delle  predette
riserve proporzionali".
 2. Il decreto legislativo 21 gennaio 1991, n. 32, e' abrogato.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,  che  approva  il  testo  unico   delle   leggi   costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, recante: "Norme di attuazione della regione Trentino-Alto  Adige
in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia
di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego";
 Sentita  la  commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione
prevista dall'articolo 107, comma secondo, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
 Vista la deliberazione del Consiglio  dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 30 luglio 1997;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con i Ministri del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, delle
finanze, dei trasporti e  della  navigazione,  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                Proporzionale negli enti privatizzati
 1. Dopo l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, e' inserito il seguente:
 "Art.  32-bis.  -  1. Le assunzioni di personale, a qualsiasi titolo
effettuate, anche a tempo determinato, eccettuate  quelle  di  durata
non  superiore a trenta giorni non rinnovabili nell'anno, effettuate,
previo assenso del  comitato  di  cui  al  comma  2,  per  soddisfare
esigenze   di   carattere  eccezionale  debitamente  motivate,  nelle
societa',  negli  enti  pubblici  economici  o  negli  enti  comunque
denominati  o  strutturati  che  abbiano  assunto o assumano funzioni
delle disciolte aziende  delle  Poste  e  telecomunicazioni  o  delle
Ferrovie  dello  Stato,  vengono  realizzate nel rispetto delle quote
proporzionali di ciascuno dei gruppi linguistici italiano, tedesco  e
ladino,   in   rapporto   all'ultimo   censimento   ufficiale   della
popolazione.
 2. Il calcolo delle quote proporzionali avviene sui posti  destinati
di volta in volta alle procedure di reclutamento distinti per profili
professionali  o  aree funzionali e sulla base della ripartizione del
personale  in  servizio,  d'intesa  con  la   provincia,   ai   sensi
dell'articolo  13  del  presente  decreto. A tal fine fanno parte del
comitato di cui al quarto comma di detto  articolo  i  rappresentanti
delle societa' o degli enti interessati.
 3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti si applicano ai
trasferimenti  di  personale  da  sedi  o  uffici  situati  in  altre
provincie ad uffici ed impianti situati in provincia di Bolzano.
 4.  Nella  ripartizione  dei posti fra i gruppi linguistici si tiene
conto  dell'obiettivo  di  raggiungere  gradualmente  le   quote   da
riservare   a  ciascun  gruppo.  Al  fine  di  assicurare  al  gruppo
linguistico ladino la copertura della quota  ad  esso  spettante,  le
frazioni inferiori all'unita' di precedenti o contemporanee procedure
di  assunzione  possono essere sommate ad altre per il raggiungimento
di quozienti interi.
 5. Qualora in esito ad una procedura di assunzione gli  appartenenti
ad  un  gruppo  linguistico risultino in numero inferiore ai posti ad
esso riservati, si fa luogo all'assunzione di idonei di altri  gruppi
secondo  l'ordine  di  graduatoria,  ove esista, nel limite dei posti
complessivamente  da  riservare  a  tali  gruppi   per   il   profilo
professionale  o  aree  funzionali cui l'assunzione si riferisce. Per
fronteggiare inderogabili esigenze di servizio, debitamente  motivate
detto  limite  puo'  essere  superato per un numero di assunzioni non
superiore ai cinque  decimi  dei  posti  non  ricoperti  nel  profilo
professionale  e  di  cio' si tiene gradualmente conto nel riparto di
successive assunzioni nello stesso profilo.
 6. L'appartenenza ad uno dei gruppi  linguistici  viene  certificata
nei modi di legge.
 7.  Le  eventuali  prove di selezione si svolgono a Bolzano. Possono
essere  svolte  altrove  solo   quelle   prove   tecniche   ivi   non
effettuabili.    I  candidati  hanno facolta' di usare nelle prove la
lingua italiana o quella tedesca secondo indicazione  da  effettuarsi
nella  domanda di assunzione o partecipazione ad eventuali concorsi o
selezioni.  Le prove di esame o  di  selezione  per  l'assunzione  di
personale amministrativo o di staff, qualora previste, terranno conto
anche  dell'ordinamento  della  provincia,  nonche'  della  storia  e
geografia locali.
 8.   Le   eventuali   commissioni   esaminatrici    sono    composte
pariteticamente  da  appartenenti  al  gruppo di lingua italiana ed a
quello di lingua tedesca. Restano  ferme  le  disposizioni  di  legge
relative  alle categorie protette, compresa la legge 6 febbraio 1979,
n. 42.
 9. Fermo restando l'obbligo della conoscenza della lingua italiana e
tedesca per le assunzioni ed il trasferimento di personale di cui  al
presente  articolo,  per  l'effettiva  immissione  in  una  posizione
dirigenziale e' richiesto il possesso  dell'attestato  di  conoscenza
delle due lingue di cui al precedente articolo 4, comma terzo, n.  4.
 10.  L'entita'  del personale in servizio nella provincia di Bolzano
presso le societa' o gli enti di cui al comma  1  e'  costituita  dal
fabbisogno   individuato   in   base  ai  criteri  e  parametri  medi
eventualmente adottati  a  livello  nazionale  ed,  in  mancanza,  in
ragione delle esigenze reali determinate dagli enti o societa' di cui
al  comma 1. Tutte le determinazioni del fabbisogno di personale sono
tempestivamente comunicate alla provincia nell'ambito del comitato di
cui al comma 2 ivi compreso il numero delle assunzioni da effettuare,
disaggregate per profili professionali o aree professionali,  nonche'
i tempi previsti per le assunzioni stesse.
 11.  Le  funzioni di direzione dei servizi e l'amministrazione delle
risorse umane nell'Ente Poste italiane in provincia di  Bolzano  sono
esercitate  dall'ente  o  societa'  di  cui  al  comma 1 mediante una
struttura con sede in Bolzano che si rapporti  direttamente  con  gli
organi centrali dell'Ente Poste italiane.
 12. Le funzioni di competenza per l'amministrazione del personale in
servizio  nelle  Ferrovie  dello Stato S.p.a. in provincia di Bolzano
sono esercitate da detta societa' mediante una  struttura  decentrata
avente  sede  in  Bolzano  e  direttamente dipendente dalla Direzione
generale. A detta struttura e' proposto un dirigente.
 13. Il personale di cui al presente articolo rimane in  servizio  in
provincia  di  Bolzano,  salvo  la  facolta'  dell'ente o societa' di
concedere il trasferimento a domanda, secondo  la  propria  normativa
interna.  Per  detto personale i collegi di conciliazione e arbitrato
hanno composizione paritetica e siedono a Bolzano.
 14. Le societa' o gli  enti  interessati  alla  presente  disciplina
riferiscono  annualmente  al  Governo  ed  alla provincia autonoma di
Bolzano sui risultati  conseguiti  nell'applicazione  delle  predette
riserve proporzionali".
 2. Il decreto legislativo 21 gennaio 1991, n. 32, e' abrogato.