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LEGGE 8 ottobre 1997, n. 352

Disposizioni sui beni culturali.

note: Entrata in vigore della legge: 1-11-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/04/2008)
Testo in vigore dal: 9-12-2000
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
       (Testo unico delle norme in materia di beni culturali)
    1.  Il  Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo  recante un testo unico nel quale siano riunite e coordi-
nate  tutte  le  disposizioni  legislative vigenti in materia di beni
culturali  e ambientali. Con l'entrata in vigore del testo unico sono
abrogate  tutte  le previgenti disposizioni in materia che il Governo
indica in allegato al medesimo testo unico. (2) (3)
    2.  Nella  predisposizione  del testo unico di cui al comma 1, il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a) possono essere inserite nel testo unico le disposizioni legis-
lative  vigenti  alla data di entrata in vigore della presente legge,
nonche' quelle che entreranno in vigore nei sei mesi successivi; (2)
    b)  alle  disposizioni  devono essere apportate esclusivamente le
modificazioni   necessarie   per  il  loro  coordinamento  formale  e
sostanziale,  nonche' per assicurare il riordino e la semplificazione
dei procedimenti.
    3.  Lo schema di testo unico e' trasmesso, entro sette mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, alla Camera dei
deputati  e  al  Senato  della  Repubblica  affinche'  le  competenti
Commissioni  parlamentari  esprimano  il  loro  parere. Si applica la
procedura  di  cui  all'articolo  14,  comma 4, della legge 23 agosto
1988, n. 400. (2) (3)
    ((4. Il testo unico puo' essere aggiornato, secondo i principi ed
i  criteri  direttivi  di  cui al comma 2, lettera b), entro tre anni
dalla  data  della  sua  entrata  in  vigore,  con uno o piu' decreti
legislativi  il  cui schema e' deliberato dal Consiglio dei ministri,
valutato   il   parere  che  il  Consiglio  di  Stato  esprime  entro
quarantacinque  giorni  dalla  richiesta.  Lo  schema  e'  trasmesso,
sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, con relazione
cui  sono  allegati  i  pareri  del  Consiglio  di  Stato  e di detta
Conferenza,  alle  competenti Commissioni parlamentari, che esprimono
il  parere  entro  quarantacinque  giorni  dal  ricevimento.  Ciascun
decreto  legislativo e' emanato su proposta del Ministro per i beni e
le  attivita'  culturali,  di concerto con il Ministro per gli affari
regionali)).
    5.  Il  testo  unico  e' emanato con decreto del Presidente della
Repubblica,   su  proposta  del  Ministro  per  i  beni  culturali  e
ambientali, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, udito il
Consiglio  di  Stato,  il cui parere e' espresso entro quarantacinque
giorni dalla trasmissione del relativo schema.
    ((6.  Per la predisposizione degli schemi dei decreti legislativi
previsti dal presente articolo, il Ministro per i beni e le attivita'
culturali  puo'  avvalersi  dell'opera di una commissione composta da
esperti,  esterni o appartenenti all'amministrazione, particolarmente
qualificati  nel  settore.  Al  relativo  onere  si provvede mediante
utilizzazione  delle  risorse disponibili nell'ambito delle ordinarie
unita'  previsionali  di base dello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attivita' culturali)).
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  L.  16  giugno  1998,  n.  191,  nell'introdurre il comma 6-bis
all'art.  12 della L. 15 maggio 1997, n. 127, ha disposto (con l'art.
2, comma 25) che "I termini di cui al comma 1, al comma 2, lettera a)
,  e  al  comma 3 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352,
sono prorogati di sei mesi".
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AGGIORNAMENTO (3)
  La L. 5 maggio 1999, n. 122 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
"I  termini  di  cui  ai  commi  1  e 3 dell'articolo 1 della legge 8
ottobre 1997, n. 352, come prorogati dal comma 6-bis dell'articolo 12
della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto dall'articolo 2, comma
25,  della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono ulteriormente prorogati
di sei mesi".