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LEGGE 2 ottobre 1997, n. 337

Proroga dei termini previsti dall'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, in materia di riordino delle competenze dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

note: Entrata in vigore della legge: 8-10-1997
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Testo in vigore dal: 8-10-1997
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  I  termini  per  l'emanazione dei  decreti  legislativi  e  dei
regolamenti previsti, rispettivamente, dai  commi 2 e 3 dell'articolo
7  della legge  3  aprile 1997,  n. 94,  sono  prorogati di  sessanta
giorni.  E',  altresi',  prorogato  di  sessanta  giorni  il  termine
previsto dal comma 4 dell'articolo 7 della stessa legge.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Nota all'art. 1:
            - Il  testo dei commi  2, 3  e 4 dell'art.  7 della legge
          3 aprile 1997, n. 94 (Modifiche alla legge 5  agosto  1978,
          n.  468, e successive modificazioni e integrazioni, recante
          norme di contabilita' generale dello  Stato    in   materia
          di    bilancio.  Delega  al   Governo  per l'individuazione
          delle  unita'  previsionali  di  base  del  bilancio  dello
          Stato), e' il seguente:
            "2. Il Governo  della Repubblica e' delegato ad  emanare,
          entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge, uno o piu' decreti  legislativi     diretti
          a   riordinare   le   competenze  e  la organizzazione  del
          Ministero   del    tesoro,    del    bilancio    e    della
          programmazione  economica.  Nell'emanazione    dei  decreti
          legislativi il Governo si  attiene ai principi   e  criteri
          direttivi  contenuti nella legge 7  agosto 1990, n.  241, e
          nel  decreto  legislativo    3  febbraio  1993,  n.   29, e
          successive   modificazioni  e  integrazioni,    nonche'  ai
          seguenti principi e criteri direttivi:
            a)        eventuale    trasferimento       ad       altre
          amministrazioni       delle  competenze  non   strettamente
          connesse ai fini istituzionali;
            b)    eliminazione  di   ogni forma   di duplicazione   e
          sovrapposizione  organizzativa  e  funzionale  sia  fra  le
          strutture  dei Ministeri oggetto dell'unificazione, sia fra
          queste ed altre amministrazioni;
            c)   organizzazione   della     struttura    ministeriale
          attraverso    la previsione   di    settori   generali   ed
          omogenei   di  attivita',  da individuare anche   in  forma
          dipartimentale,  e,    nel  loro    ambito,  di uffici   di
          livello  dirigenziale   generale,  ove   necessario   anche
          periferici,   articolati   in  altre  unita'  organizzative
          interne, secondo le rispettive attribuzioni;
            d) rafforzamento  delle strutture di   studio  e  ricerca
          economica  e finanziaria,       nonche'      di     analisi
          della            fattibilita'  economicofinanziaria   delle
          innovazioni   normative   riguardanti      i  vari  settori
          dell'intervento pubblico;
            e)  ridefinizione  delle     attribuzioni  del   Comitato
          interministeriale  della programmazione   economica (CIPE),
          con eliminazione   dei compiti di    gestione  finanziaria,
          tecnica  e    amministrativa ed   attribuzione degli stessi
          alle competenti amministrazioni,  nonche'    riordino,  con
          eventuale    unificazione o   soppressione, degli   attuali
          organi  della programmazione economica;
            f) riordino, rafforzamento ed  eventuale unificazione del
          nucleo di valutazione degli  investimenti  pubblici  e  del
          nucleo   ispettivo   per  la  verifica  degli  investimenti
          pubblici;
            g) riorganizzazione   della cabina   di  regia  di    cui
          all'art.    6  del  decreto-legge 23 giugno 1995,   n. 244,
          convertito, con modificazioni, dalla   legge    8    agosto
          1995,  n. 341,  intesa  quale  strumento  di coordinamento,
          promozione       di    iniziative    e     supporto    alle
          amministrazioni centrali dello Stato, a quelle regionali  e
          agli  altri enti attuatori in materia di  utilizzazione dei
          fondi  comunitari,  con  potenziamento     delle   relative
          strutture    tecniche        ed   amministrative,   nonche'
          individuazione,   tra   le   altre,   di   una    struttura
          dipartimentale  per le aree depresse sulla base dei criteri
          di cui alla lettera c).
            3.   L'organizzazione,   la        dotazione    organica,
          l'individuazione  degli  uffici  di  livello dirigenziale e
          delle  relative  funzioni,  nonche'  la  distribuzione  dei
          posti  di  funzione dirigenziale del  Ministero del tesoro,
          del  bilancio  e  della  programmazione   economica,   sono
          stabiliti con regolamento da  emanare, entro sei mesi dalla
          data  di entrata in vigore della  presente legge, ai  sensi
          dell'art.  17, comma  1, della legge  23  agosto  1988,  n.
          400,   e   successive   modificazioni,   nel  rispetto  dei
          principi  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
          successive  modificazioni ed integrazioni, sulla  base  dei
          seguenti criteri:
            a)  la  determinazione  dei    compiti delle ripartizioni
          amministrative  e'  retta    da  criteri  di   omogeneita',
          complementarieta'     e    organicita'    mediante    anche
          l'accorpamento degli uffici esistenti;
            b)  l'organizzazione    si  conforma  al  criterio     di
          flessibilita',   per   corrispondere   al  mutamento  delle
          esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti  e  per
          raggiungere specifici obiettivi;
            c)    l'ordinamento  complessivo    e'   orientato   alla
          diminuzione       dei   costi       amministrativi,    alla
          semplificazione      ed  accelerazione    delle  procedure,
          all'accorpamento  e   razionalizzazione   degli   esistenti
          comitati,  nuclei  e  commissioni,  all'eliminazione  delle
          duplicazioni e delle  sovrapposizioni    dei  procedimenti,
          nell'ambito   di    un  indirizzo  che  deve  garantire  la
          riduzione della spesa.
            4. Al fine  dell'espressione del parere da   parte  della
          Commissione  di  cui  all'art. 9, il Governo trasmette alla
          Camera dei deputati e al Senato    della  Repubblica    gli
          schemi    dei  decreti   legislativi e   dei regolamenti in
          attuazione dei principi e dei criteri direttivi di  cui  ai
          commi  2 e 3  entro quattro mesi dalla  data di entrata  in
          vigore della presente legge".