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DECRETO LEGISLATIVO 2 settembre 1997, n. 320

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e delega alle province autonome di Trento e Bolzano di funzioni amministrative dello Stato in materia di viabilità.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-10-1997
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vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal: 8-10-1997
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,  che   approva  il   testo  unico  delle   leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 22 marzo 1974, n.
381, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche;
  Sentita  la  commissione  paritetica  per le  norme  di  attuazione
prevista dall'articolo  107, comma primo, del  decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Vista la  deliberazione del  consiglio dei Ministri  adottata nella
riunione del 30 luglio 1997;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro per la funzione pubblica  e gli affari regionali di concerto
con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. All'articolo 19  del decreto del Presidente  della Repubblica 22
marzo  1974,  n.  381,  sono   apportate  le  seguenti  modifiche  ed
integrazioni:
  a) al primo comma sono  anteposte le parole: "Salvo quanto disposto
dai successivi commi del presente articolo,";
    b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  "A decorrere dal 1 luglio 1998 sono delegate alle province autonome
di Trento e di Bolzano, per  il rispettivo territorio, le funzioni in
materia di viabilita' stradale dello  Stato quale ente proprietario e
dell'Ente  nazionale per  le strade  (ANAS), comprese  quelle di  cui
all'articolo  2 del  decreto legislativo  26 febbraio  1994, n.  143,
escluse le autostrade.
  Le province autonome  di Trento e di Bolzano  predispongono i piani
pluriennali  di viabilita'  e i  piani  triennali per  la gestione  e
l'incremento della rete stradale  secondo gli indirizzi programmatici
del  Ministro dei  lavori  pubblici, individuando  gli interventi  da
realizzare,  le priorita',  i tempi  ed i  costi di  realizzazione. I
piani  suddetti son  approvati d'intesa  tra il  Ministro dei  lavori
pubblici  e i  presidenti  delle  province autonome  di  Trento e  di
Bolzano.
  I beni immobili espropriati dalle  province autonome di Trento e di
Bolzano,  secondo  le  procedure  di cui  alle  rispettive  normative
provinciali,  per la  costruzione, l'ampliamento,  la rettifica  e la
manutenzione  delle  strade  statali  sono intavolati  a  favore  del
demanio dello  Stato -  ramo strade.  Sono intavolati  alla provincia
autonoma  territorialmente  competente,  su  istanza  del  rispettivo
presidente, i relitti  stradali gia' facenti parte  del demanio dello
Stato - ramo strade, derivanti dagli interventi predetti.
  Le somme  spettanti alle province  autonome di Trento e  di Bolzano
per l'esercizio delle  funzioni delegate di cui al  secondo comma del
presente articolo sono cosi' determinate per il periodo 1 luglio 1998
- 31 dicembre 1999:
  a) per tutte le spese di funzionamento e di manutenzione della rete
stradale, escluse quelle  di cui alla lettera b), la  somma pari alla
media aritmetica  dell'analoga spesa  sostenuta dall'ANAS  negli anni
1995 e 1996 nelle stesse province;
  b) per  le spese di investimento,  la somma pari alle  risorse gia'
previste, per  ciascuna delle  due province, nel  programma triennale
per la viabilita' 1997 - 1999,  per quanto gia' non erogato dall'ANAS
alla data  del 30 giugno 1998.  Entro il 30 giugno  1998, le province
presentano programmi modificativi e / o integrativi, da approvare con
le  modalita'  di  cui  al  terzo comma  del  presente  articolo,  da
realizzare a  proprio carico,  che prevedano  investimenti aggiuntivi
per l'ammodernamento e l'incremento della rete stradale oggetto della
delega. In sede di definizione del programma triennale 2000 - 2002 si
tiene conto dello stato di attuazione dei predetti programmi.
  Relativamente al  triennio 2000 -  2002, le somme da  erogarsi alle
due province,  per i medesimi fini  di cui al comma  precedente, sono
determinate,  nell'ammontare  pari  alla  percentuale  derivante  dal
rapporto   tra  estensione   della   rete  stradale   rispettivamente
localizzata  nel   territorio  delle   due  province   ed  estensione
dell'intera  rete stradale  statale, risultante  al 31  dicembre 1996
applicata ai corrispondenti stanziamenti, previsti nel bilancio dello
Stato per la viabilita', esclusi quelli per gli oneri di ammortamento
dei mutui contratti antecedentemente alla data del 1 luglio 1998.
  Per gli anni  successivi al 2002, il criterio di  calcolo di cui al
comma  precedente e'  applicato  all'estensione  della rete  stradale
statale risultante al 31 dicembre 2002.
  I dati necessari per la  quantificazione delle somme spettanti alle
province autonome  ai sensi del  presente articolo sono  accertati in
contradditorio da  funzionari a  cio' delegati  rispettivamente dalle
province medesime e dal Ministero dei lavori pubblici.
  Il prelievo di dette somme  e' effettuato dai trasferimenti statali
di cui al decreto legislativo 26  febbraio 1994, n. 143, se capienti,
stabiliti annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
della  legge 5  agosto 1978,  n. 468,  e successive  modificazioni ed
integrazioni. Dette somme sono iscritte in un apposito capitolo dello
stato di  previsione della spesa  del Ministero dei  lavori pubblici.
Con  decreto  del Ministro  del  tesoro  sono apportate  le  relative
variazioni compensative di bilancio.
  Il pagamento delle somme spettanti  alle province autonome ai sensi
del presente articolo e' effettuato con periodicita' trimestrale.".
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,   commi 2 e 3,  del testo unico
          approvato  con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.   1092, al  solo
          fine  di  facilitare    la  lettura delle disposizioni   di
          legge alle   quali   e'   operato  il    rinvio.    Restano
          invariati    il   valore   e     l'efficacia   degli   atti
          legislativi  qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al Presidente  della  Repubblica il  potere  di
          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
          leggi e regolamenti.
            -    Il  D.P.R.    31 agosto   1972, n.   670, e'   stato
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre  1972,
          n. 301.
            -    Il  D.P.R.   22   marzo 1974,   n. 381,   e'   stato
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1974, n.
          223.
            - Il comma secondo dell'art. 107  del  D.P.R.  31  agosto
          1972,  n.  670,  e'  il    seguente:  "2.  In    seno  alla
          commissione di cui  al precedente comma  e'  istituita  una
          speciale    commissione   per   le   norme   di  attuazione
          relative  alle   materie attribuite  alla competenza  della
          provincia  di  Bolzano,  composta   di   sei   membri,   di
          cui    tre    in  rappresentanza  dello Stato   e tre della
          provincia. Uno  dei membri in rappresentanza   dello  Stato
          deve  appartenere  al gruppo  linguistico tedesco;  uno  di
          quelli   in    rappresentanza    della    provincia    deve
          appartenere al gruppo linguistico italiano".
           Note all'art. 1:
            -  L'art.  19  del  D.P.R.  22 marzo 1974, n. 381, era il
          seguente:
            "Art.  19. -  Resta ferma  la  competenza degli    organi
          statali  in ordine:
            a) alle strade statali;
            b)    alle  autostrade    che   si estendono   oltre   il
          territorio   della provincia,   salva      la    necessita'
          dell'intesa   con    la  provincia interessata  per  quelle
          il  cui   tracciato   interessi   soltanto   il  territorio
          provinciale  e   quello  di una  regione finitima;  restano
          peraltro  di   esclusiva  competenza  dello  Stato    anche
          per  tali autostrade i provvedimenti successivi all'atto di
          concessione  che  sia  stato   emanato   anteriormente alla
          entrata   in   vigore  del    presente  decreto,  anche  se
          relativi    a  varianti,  completamenti e prolungamenti del
          tracciato originario;
            c) alle costruzioni di linee ferroviarie statali;
            d)  agli  aerodromi,  ad   eccezione  di  quelli   aventi
          carattere turistico;
            e) ai lavori pubblici concernenti i servizi statali;
            f)  alle   grandi derivazioni   a scopo  idroelettrico ed
          ai relativi  impianti    di  produzione,    trasformazione,
          trasporto e  distribuzione dell'energia elettrica;
            g)  all'edilizia demaniale e patrimoniale  dello Stato ed
          alle opere di   prevenzione   e soccorso   per    calamita'
          pubbliche  relative    alle  materie  di  cui  alle lettere
          precedenti;
            h) ai lavori pubblici di riparazione di danni bellici;
            i) alle modalita'  di erogazione di  mutui  da  concedere
          da  parte  di  enti    ad  istituti   pubblici non   aventi
          carattere  regionale e  della Cassa depositi e prestiti per
          il  finanziamento   di   opere   pubbliche   di   interesse
          provinciale".
            -    L'art.   2 del   D.Lgs.  22  febbraio  1994, n.  143
          (Istituzione dell'Ente   nazionale   per   le      strade),
          pubblicato   nella  Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 1994, n.
          49, e' il seguente:
            "Art. 2 (Compiti dell'Ente). - 1. L'Ente provvede a:
            a)  gestire le  strade e   le autostrade   di  proprieta'
          dello  Stato  nonche'  alla  loro  manutenzione ordinaria e
          straordinaria;
            b)    realizzare  il    progressivo  miglioramento     ed
          adeguamento  della rete  delle  strade  e  delle autostrade
          statali  e  della  relativa segnaletica;
            c)    costruire     nuove   strade   statali   e    nuove
          autostrade,  sia direttamente che in concessione;
            d) vigilare  sull'esecuzione dei lavori di    costruzione
          delle  opere  date in concessione e controllare la gestione
          delle  autostrade  il  cui  esercizio  sia  stato  dato  in
          concessione;
            e)    curare      l'acquisto,    la    costruzione,    la
          conservazione,  il miglioramento e  l'incremento  dei  beni
          mobili  ed  immobili  destinati  al servizio delle strade e
          delle autostrade statali;
            f)  attuare le  leggi ed  i regolamenti   concernenti  la
          tutela  del  patrimonio  delle  strade  e  delle autostrade
          statali,  nonche'  la  tutela  del  traffico      e   della
          segnaletica;  adottare   i provvedimenti ritenuti necessari
          ai  fini della  sicurezza  del  traffico sulle  strade   ed
          autostrade   medesime;   esercitare,  per  le    strade  ed
          autostrade  ad  esso  affidate,  i  diritti  ed  i   poteri
          attribuiti all'ente proprietario;
            g)   effettuare   e  partecipare,  a  studi,  ricerche  e
          sperimentazioni  in  materia  di  viabilita',  traffico   e
          circolazione;
            h)    costituire    e  partecipare  a  societa'   per  lo
          svolgimento  all'estero  di    attivita'  infrastrutturali,
          previa  autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici;
            i)  effettuare,  a  pagamento, consulenze e progettazioni
          per conto di  altre  amministrazioni  od  enti  italiani  e
          stranieri;
            l)  espletare,  mediante il proprio  personale, i compiti
          di  cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo  30
          aprile  1992,  n.  285  e  dell'art.  23  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
            2. L'approvazione,   da  parte    dei  competenti  organi
          dell'Ente,  dei progetti   relativi    ai  lavori  di   cui
          al  comma  1   equivale  a dichiarazione    di     pubblica
          utilita'      ed    urgenza,    al   fine dell'applicazione
          delle  leggi  in    materia  di  espriazione  per  pubblica
          utilita'.
            3.  L'Ente esercita ogni competenza gia' attribuita nelle
          materie di cui al comma  1  ad  uffici  ed  amministrazioni
          dello Stato.
            4.      L'Ente     puo'     avvalersi  del     patrocinio
          dell'Avvocatura  dello Stato".
            -  L'art.  11,  comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
          1978, n. 468 (Riforma  di alcune   norme di    contabilita'
          generale  dello Stato  in materia  di  bilancio, pubblicato
          nella   Gazzetta  Ufficiale del  22 agosto 1978, n. 233) e'
          il seguente:
            "3.  La  legge  finanziaria  non  puo'  introdurre  nuove
          imposte,  tasse  e  contributi,  ne' puo' disporre nuove  o
          maggiori  spese,  oltre  a  quanto  previsto  dal  presente
          articolo. Essa contiene:
            a) - c) (omissis);
            d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da
          iscrivere  nel    bilancio   di   ciascuno     degli   anni
          considerati  dal   bilancio pluriennale per le    leggi  di
          spesa  permanente   la cui quantificazione e' rinviata alla
          legge finanziaria".